La creazione di un’enclave gestita dall’Italia in territorio albanese costituisce un esperimento inedito, quantomeno in Europa. Tale esperimento si compone di più tasselli, che è utile aver presenti per cercare di comprenderne il senso.

Il primo tassello: l’allestimento di centri preposti a trattenere gli stranieri imbarcati in alto mare da navi delle autorità italiane, e da queste condotti nelle aree concesse da Tirana a Roma. In proposito, bisogna essere chiari: si tratta di centri detentivi, e non di accoglienza; né di «trattenimento leggero», secondo l’inedito ossimoro – privo di riscontri normativi – ambiguamente impiegato dal Ministro Piantedosi.

Il secondo tassello: l’applicabilità, agli stranieri trattenuti nei centri di Shengjin e Gjader, delle leggi italiane concernenti il diritto all’asilo e i rimpatri, come pure della legge penale (resa operativa in deroga alle regole comuni).

Il terzo tassello: il riconoscimento della giurisdizione italiana sugli stranieri detenuti in tali luoghi, il cui esercizio è affidato alle autorità giudiziarie aventi sede a Roma.

Il collegamento con i centri albanesi

In tale quadro, l’ubicazione oltremare dei centri determina la fisica distanza fra il migrante e il suo giudice. Concentrandoci qui sulla sola procedura concernente il trattenimento, è previsto che le udienze di convalida – sulla carta preposte a garantire l’habeas corpus – si celebrino da remoto. Da qualche tempo, invero, la medesima regola vale anche per le convalide del trattenimento degli stranieri detenuti nei C.P.R. situati in Italia: udienze che dunque vedono il giudice in aula e lo straniero connesso a distanza. Tuttavia, nel caso dei centri albanesi il collegamento virtuale assume connotati più problematici: la legge di ratifica del patto prevede infatti che non solo il giudice, ma anche il difensore e l’interprete dello straniero partecipino alla convalida dall’aula d’udienza a Roma, mentre il trattenuto si collega, dall’Albania, alla presenza del personale addetto alla sorveglianza nei centri.

In proposito, le incertezze che circondano le tutele difensive sono sorprendenti, e si associano alla scelta – parimenti racchiusa nella legge n. 14 del 2024, e del tutto inconciliabile con il principio di legalità – di delegare al responsabile del centro il compito di adottare «le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero». In un simile quadro, e in assenza di un esplicito riconoscimento di tale facoltà, si potrebbe addirittura sostenere che al difensore sia precluso partecipare all’udienza di convalida dall’Albania, accanto al proprio assistito. Ma anche scartando questa lettura (incompatibile con la Costituzione), egli dovrebbe comunque farlo a proprie spese, essendo il rimborso (mai superiore a 500 euro!) previsto per la sola ipotesi (piuttosto irrealistica) in cui l’avvocato sia costretto a recarsi in loco per l’impossibilità di stabilire il collegamento a distanza dall’aula d’udienza a Roma.

In un mondo ideale, una mortificazione così smaccata del più indefettibile tra i princìpi di garanzia – tanto da dar forma a un paradossale habeas corpus sine corpore – non è un risultato di cui andare fieri, né da rivendicare in modo aperto. Ammesso e non concesso che sia giuridicamente sostenibile, essa dovrebbe però almeno servire a qualcosa. Sennonché, e anche sposando per un attimo la logica del Governo, l’affaire albanese risulta del tutto privo di senso.

Stando al quadro normativo già sopra riassunto, lo Stato italiano si fa carico dei richiedenti asilo condotti in Albania, trattenuti sì oltremare ma assimilati a quelli detenuti in Italia (dove dovranno essere portati ove non risultino rimpatriabili). In proposito, è però necessario evidenziare un dato che, pur segnalato da autorevoli giuristi, non è stato adeguatamente ripreso dal dibattito pubblico. Alludo alle conseguenze delle norme europee varate con il Nuovo patto su migrazione e asilo, che a partire dal giugno 2026 andranno a sostituire quelle oggi vigenti. Tale disciplina prevede che ogni Stato membro dell’Unione debba assicurare una «capacità» detentiva sufficiente a trattenere diverse migliaia di richiedenti asilo sottoposti alla nuova procedura di frontiera. Tuttavia, visto che, ad oggi, il diritto dell’Unione europea risulta applicabile all’enclave albanese per una scelta unilaterale dell’Italia – scelta non (ancora) fatta propria anche dalle istituzioni europee –, non è detto che i posti disponibili nei centri di Shengjin e Gjader possano essere considerati tra quelli necessari affinché l’Italia possa soddisfare questa «capacità» detentiva.

Così stando le cose, e anche a prescindere dal nodo concernente l’individuazione dei Paesi terzi sicuri che agita le dispute di questi giorni, il patto Italia-Albania rischia di risultare controproducente anche dal punto di vista del Governo. In tale scenario, ed escluso che l’accordo possa indurre un effetto deterrente per chi si accinga a partire verso l’Europa, ad oggi i suoi elevati costi economici hanno portato a un unico risultato davvero tangibile: quello di ostacolare l’esercizio del diritto di difesa, così da comprimere il più possibile l’accesso all’asilo.

Elena Valentini

Autore

Professoressa associata di procedura pena