Il percorso dei diritti umani e di una nuova civiltà giuridica nasce proprio a Milano nei cenacoli dell’illuminismo, dell’”Accademia dei pugni” nella discussione pubblica nelle riviste come “Il caffe” con i Fratelli Verri e con Cesare Beccaria.

Il suo libricino dei “delitti e delle pene” fece il giro del mondo ispirando il “Virginia Bill of rights” di Thomas Jefferson, oltre a alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino in Francia. Quella era la Milano della filosofia utilitarista e razionale tanto che Bentham si rivolgeva a Beccaria come “il primo evangelista della ragione, tu hai elevato la tua Italia tanto al di sopra dell’Inghilterra e aggiungerei della Francia”. Con la sua opera, infatti, si separava finalmente il peccato dal reato, si condannava la molteplicità delle leggi, l’ipertrofia del diritto penale e la separazione dei poteri tra chi fa le leggi e chi le applica. Eppure, proprio a Milano, due secoli dopo ha poi preso le mosse la forzatura interpretativa delle norme sostanziali e processuali con lo strapotere dei P.M., della giustizia arcigna che ottiene scalpore con la carcerazione preventiva, con i connessi effetti mediatici che facevano confondere il provvisorio giudizio cautelare con la definitività del giudizio dibattimentale.

Non a caso durante “tangentopoli” i giornali e le TV definivano “giudici” i P.M., mentre questi ultimi prendevano il sopravvento sul giudizio ottenendo diretto consenso popolare nei talk show avanzando con una propria giurisprudenza che sovrastava, prima il GIP e poi le garanzie avanti il Tribunale giudicante. Si incentivava così tra la gente il cosiddetto giustizialismo, inteso come un sentimento collettivo e di massa che esaspera una volontà di giustizia di chi appare già colpevole, in nome di una giustizia immediata, basata su quello che appare già evidente al di là di ogni ragionamento logico e regola della prova. Alla maggioranza dei P.M. non appartiene affatto la cultura dell’effetto mediatico ma è un fatto che la funzione diversa e separata dei giudici è stata storicamente mortificata nella percezione del pubblico e con questo, ciò che più conta, il diritto del cittadino al giusto processo garantito dall’art. 111 della Costituzione: “… ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizione di parità avanti un giudice terzo ed imparziale”.

Come, dunque, non correggere questo strapotere separando la figura dell’Accusa che è una parte del processo, da quella del Giudice che decide quale arbitro, appunto, tra le due parti? La riforma sulla separazione delle carriere riequilibra i poteri all’interno della magistratura e attua, dopo quasi quarant’anni, il codice di procedura penale ispirato agli Ordinamenti della gran parte delle democrazie liberali ove a nessuno è venuto in mente di tenere unito l’arbitro con una sola parte, della quale è addirittura collega. Del resto, capita ancor oggi che il P.M. o la sua corrente, possano giudicare della carriera proprio di quello stesso giudice che, magari, gli aveva dato torto in un processo facendo, così, giustizia dei suoi teoremi, avanzati al di fuori della norma e del fatto. Meglio così sorteggiare nel CSM dei P.M., separato dal CSM dei giudici.

Giammarco Brenelli

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