Avvocato e presidente dell’Anpi, Carlo Smuraglia, morto oggi a Milano all’età di 98 anni, è stato anche senatore dal 1992 al 2001 e, un anno prima della fine del suo mandato, fu promotore della legge, che porta il suo nome, che prevede sgravi contribuitivi per chi assume persone in stato di esecuzioni penali. “Fu la sua determinazione a consentire un’innovazione legislativa importante” spiega Patrizio Gonnella dell’associazione Antigone, da sempre in prima linea per la tutela e la dignità del mondo detenuto. “Il lavoro è fonte di reddito nonché di emancipazione dai circuiti dell’illegalità e Carlo Smuraglia, partigiano e uomo delle istituzioni, lo aveva capito”.

La cosiddetta legge Smuraglia (193 del 22 giugno 2000) promuove l’attività lavorativa dei detenuti con agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro che impiegano persone detenute o internate, ed ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari. ”Si onori la memoria di Smuraglia facendo funzionare al meglio la sua legge, ossia dotandola di fondi che ne consentano il funzionamento” aggiunge Gonnella. ”Oggi il numero di persone detenute che lavora è purtroppo non alto. La legge Smuraglia aveva invece l’obiettivo di favorire opportunità di impiego qualificato. Sarebbe bello se la si dotasse di fondi adeguati per raggiungere gli obiettivi che voleva Carlo Smuraglia”, conclude il presidente di Antigone.

Una legge quella di Smuraglia, che da avvocato negli anni ’50 difese numerosi partigiani dopo la seconda guerra mondiale, che tuttavia nel corso di questi 22 anni è stata applicata parzialmente a causa della carenza di fondi che impediscono all’amministrazione penitenziaria di pagare i contributi a favore di cooperative e imprese che hanno assunto detenuti dentro il carcere o detenuti fuori dal carcere.

La legge prevede la riduzione del 95% delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute per i detenuti o internati assunti all’interno degli Istituti penitenziari da parte di imprese private e cooperative o ammessi al lavoro all’esterno presso cooperative. L’agevolazione trova applicazione anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro all’esterno; per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all’esterno, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto era ristretto.

Nel XVIII rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, il quadro che emerge in materia di lavoro e formazione professionale è assai variegato. “Da un lato – si legge – troviamo situazioni virtuose in cui i detenuti svolgono tutti un’attività lavorativa (che sia alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria o per datori di lavoro diversi dal carcere), e all’estremo opposto istituti in cui le poche attività lavorative presenti sono quelle cosiddette domestiche alle dipendenze dell’amministrazione, come le pulizie, la cucina e la spesa. Discorso più complesso è quello che riguarda la formazione professionale che appare essere davvero carente in linea generale”

“Dai dati da noi raccolti nel 2021 è risultato anzitutto che il budget medio annuale previsto per le mercedi sia di 645.049,6 euro ad istituto, per un totale medio annuo a dipendente, ovviamente lordo, di 7.414,2 euro. In media – spiega Antigone – nei 96 istituti visitati il 33% dei detenuti presenti era impiegato alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria; di questi buona parte è impiegato sempre in mansioni di tipo domestico. Solo il 2,2% dei presenti era invece in media impiegato alle dipendenze di altri soggetti. Il dato è peraltro molto disomogeneo. In Emilia-Romagna questa percentuale era del 4%, in Campania dello 0,3%. In 37 istituti visitati, più di un terzo del totale, non abbiamo trovato alcun detenuto impiegato per un datore di lavoro diverso dal carcere stesso”.

 

 

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