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Veneto e autonomia differenziata: novità per sanità, protezione civile e previdenza
Gli schemi adottati dalla Giunta veneta il 5 agosto riguardano quattro competenze, separate da una linea che conta più dei titoli: la presenza o meno dei livelli essenziali delle prestazioni.
Protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa non sono soggette ai Lep. Il trasferimento può quindi procedere senza attendere la determinazione dei fabbisogni standard, ed è la ragione per cui sono state selezionate per prime. Sulla protezione civile, illustrando l’intesa in Consiglio dei ministri a febbraio, Stefani ha spiegato che le nuove disposizioni consentiranno ai presidenti di Regione di emanare ordinanze in deroga e di assumere il ruolo di commissari in caso di emergenze e calamità di carattere nazionale. Per una regione che ha nel proprio archivio recente la tempesta Vaia e l’acqua alta del novembre 2019, non è una competenza simbolica.
Le professioni riguardano l’ambito non ordinistico: le Regioni potranno aggiornare i propri elenchi professionali e riconoscere qualifiche innovative. Una leva che pesa dove il mercato del lavoro corre più veloce della normativa nazionale. La previdenza complementare e integrativa è il capitolo meno discusso e potenzialmente il più incisivo. Stefani lo ha definito fondamentale per il futuro, spiegando che la Regione potrà diventare parte negoziale per la previdenza integrativa dei propri dipendenti, compresi quelli del servizio sanitario regionale. Tradotto: uno strumento per trattenere medici e infermieri in un sistema che compete con Lombardia, Emilia-Romagna e con il privato.
Diverso il caso della quarta materia. La tutela della salute è competenza sottoposta ai Lep, e nell’intesa compare in una declinazione ristretta: coordinamento della finanza pubblica. Non il governo della sanità veneta, quindi, che resta dov’era, ma il margine di manovra su come la Regione impiega e integra le risorse del proprio sistema. Riferendo in Consiglio regionale, Stefani aveva aggiunto un elemento che di rado entra nel dibattito: la facoltà di autonomia orizzontale, che consente al Veneto, con legge regionale e nelle materie di sua competenza, di concludere accordi con altri Stati e intese con enti territoriali stranieri. Uno strumento disponibile fin da subito, indipendente dall’esito dell’intesa.
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