Con l’imminente entrata in vigore dei Decreti Attuativi della Legge n. 24/2017 (Legge Gelli/Bianco),
dopo il via libera del Consiglio di Stato, sarà obbligatorio per tutti gli operatori sanitari assicurarsi
contro i danni da Responsabilità Civile verso Terzi. Medici, Infermieri, Personale sanitario risponderanno
secondo la norma giuridica per i soli casi di colpa grave e cioè una riconosciuta responsabilità per grave negligenza, imperizia e/o imprudenza, mentre a carico della struttura sanitaria cederanno le ulteriori tipologie di responsabilità. Le principali novità della Legge Gelli/Bianco sono contenute nell’art. 10 comma 3 che recita “al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 e all’articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”.
I Decreti Attuativi in fase di emanazione indicano, quale riferimento dei massimali minimi di polizza per gli
operatori sanitari dipendenti pubblici l’ammontare della rivalsa esercitabile per ciascun sinistro e ciascun anno
(vedi art. 9 commi 5 e 6 Legge Gelli/Bianco) che è pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda
o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno
immediatamente precedente o successivo. Per gli esercenti la professione sanitaria in forma libero
professionale i massimali previsti sempre che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica
e parto minimo per sinistro € 1.000.000,00 minimo per anno € 3.000.0000,00. Per gli esercenti la professione
sanitaria che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto minimo per sinistro € 2.000.000,00 e minimo per anno € 6.000.000,00. Per tutti gli esercenti è previsto un periodo di retroattività
di 10 anni , nonché un periodo di ultrattività di 10 anni in caso di cessazione definitiva dell’attività.
Secondo Angelo Coviello (nella foto) – Legale rappresentante della società di brokeraggio IGB Insurance Gold
Brokers Srl – «è però utile e necessario che i massimali individuati dalla Legge per i liberi professionisti vengano presi a riferimento anche dalla categoria degli operatori sanitari pubblici dipendenti, in quanto la rivalsa applicabile in caso di colpa grave è riferita al singolo evento prodotto nel corso dell’annualità e non rappresenta il massimo esborso al quale l’operatore può essere chiamato. È importante ricordare che nei confronti dell’operatore sanitario vige una prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno. Da
questo punto di vista la polizza assicurativa diviene strumento attivo di difesa, sia a copertura del danno patrimoniale, sia a copertura delle spese legali, spesso ingenti, alle quali l’operatore sanitario può essere esposto in caso di rivalsa».
«Come la depenalizzazione della responsabilità medica – aggiunge Luana Pepe, responsabile dell’Attività di
Intermediazione di IGB srl – anche il ricorso allo strumento assicurativo da parte del professionista sanitario
concorre a perseguire una duplice ottica deflattiva: del contenzioso e del fenomeno della medicina difensiva,
il cui impatto economico sul totale della spesa sanitaria è stimato in oltre il 10%».
Per questo motivo il Broker IGB Srl ha realizzato per il mercato italiano una polizza assicurativa “ad hoc” per
tutti gli operatori sanitari, uno “Scudo Legale” in grado di fornire copertura alle richieste di risarcimento: siano
esse direttamente inoltrate dai pazienti danneggiati ovvero, in conseguenza di azioni di rivalsa effettuate dalla
Struttura di appartenenza. Copre, inoltre, le spese legali alle quali l’operatore sanitario sia esposto in caso
di contenzioso o di transazione, consentendo l’utilizzo dell’avvocato di propria fiducia.
Il progetto sarà presentato in occasione della manifestazione
“Laboratorio Sanità 20/30” che si terrà a Napoli il 6 luglio presso Città della Scienza.