La tragedia a Milano: l'uomo rischia un risarcimento di almeno 200mila euro
Bimbo di 5 anni in bici urta e uccide una donna al parco: il padre accusato di omicidio colposo
Stava insegnando al figlio ad andare in bicicletta, un bambino di 5 anni. Senza rotelle, in un giardino pubblico. E ora rischia per quello che tecnicamente è un omicidio colposo, per condotta omissiva. Perché il piccolo, perdendo il controllo e l’equilibro sulla bici ha urtato una signora di 87 anni, causandone la caduta e la morte. La vicenda tragica si è consumata a Milano ed è raccontata dal Corriere della Sera Milano. Il padre ora rischia la condanna e un risarcimento danni monstre oltre al senso di colpa per un dramma che ha colpito almeno due famiglie.
Padre e figlio erano nel parco, quando il piccolo sulla bicicletta ha perso il controllo del mezzo e ha urtato l’87enne, A. M. R. La signora era quasi riuscita ad aggrapparsi al bastone prima di cadere, afflosciandosi all’indietro e battendo la destra al suolo. L’uomo aveva insistito per chiamare un’ambulanza, la donna era apparsa cosciente, parlava, ma dopo un po’ la situazione è precipitata. L’87enne è morta in ospedale. Il padre è indagato dalla Procura per omicidio colposo in rapporto all’articolo 40 del codice penale che detta: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Il proscioglimento, secondo la legge, per reati con pena minima sotto i due anni è impraticabile. L’omicidio colposo va da 5 anni al minimo di 6 mesi ma il comma II esclude il beneficio se “dalla condotta è derivata, quale conseguenza non voluta, la morte di una persona”. Il patteggiamento potrà ridurre la pena a un terzo e la sospensione condizionale. Il risarcimento però prevede una somma, da tabelle tribunale, stimata in almeno 200mila euro.
L’articolo di Luigi Ferrarella cita anche il precedente di una sentenza della Cassazione del 2010 sul caso di un bambino che su una minimoto elettrica che aveva investito un coetaneo in Sardegna. L’articolo 2047 del codice civile individua in capo al genitore la “posizione di garanzia” in caso di danno “cagionato da persona incapace di intendere o di volere” come può essere un bambino di meno di 14 anni e il risarcimento “dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace”, “salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.
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