Il pm non è il difensore dell'imputato
Caso De Pasquale-Spadaro, la Cassazione smonta il mito del pm “a caccia della verità”
Il pubblico ministero deve cercare le prove a favore dell’indagato. Ma non è obbligato ad acquisirle. E se decide di non farlo, non commette per questo il reato di rifiuto di atti d’ufficio. È quanto afferma la Cassazione nelle motivazioni della sentenza, presidente Gaetano De Amicis, relatore Pietro Silvestri, con cui ha assolto Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, i due magistrati milanesi finiti sotto processo per la gestione del procedimento sulla maxi corruzione Eni-Nigeria e che aveva visto sul banco degli imputati, tra gli altri, l’amministratore delegato del colosso petrolifero Claudio Descalzi ed il suo predecessore Paolo Scaroni (a marzo 2021 poi tutti assolti perché il fatto non sussiste, ndr).
Se tali motivazioni si fossero sapute prima del referendum dello scorso marzo sulla separazione delle carriere, forse, il risultato sarebbe stato diverso, smentendo in radice la narrazione dell’Associazione nazionale magistrati e di Sigfrido Ranucci, il suo testimonial d’eccezione, secondo cui il pm è alla ricerca della verità e non della condanna. De Pasquale e Spadaro, terminato il processo, furono accusati di rifiuto di atti d’ufficio per non avere acquisito e messo a disposizione della difesa alcuni elementi che potenzialmente favorevoli agli imputati del procedimento Eni-Nigeria. In particolare, il pm Paolo Storari aveva segnalato materiale relativo alla inattendibilità di Vincenzo Armanna, ex manager Eni e uno dei principali accusatori nel processo.
Per i giudici di primo e secondo grado quella condotta aveva integrato un’omissione penalmente rilevante. De Pasquale e Spadaro erano stati quindi condannati a otto mesi di prigione. La Cassazione, invece, ha ribaltato le due sentenze e li ha assolti con la formula “perché il fatto non sussiste”. Ed è proprio nelle motivazioni, depositate questa settimana, che arriva il passaggio dirimente sull’effettivo ruolo del pubblico ministero. Secondo la Cassazione, l’atto che De Pasquale e Spadaro avrebbero rifiutato non era infatti un atto “doveroso, cioè obbligato”, né ai sensi dell’articolo 358 del codice di procedura penale, che impone al pm di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze favorevoli alla persona sottoposta alle indagini, né dell’articolo 430, che disciplina l’attività integrativa di indagine. L’articolo 358 non trasforma il pubblico ministero in raccoglitore di elementi che altri ritengano utili alla difesa: per la Cassazione l’attività investigativa integrativa è “incoercibile e incomprimibile” e appartiene al pm titolare del procedimento, che conserva una propria autonomia di valutazione.
Un altro magistrato, come nel caso di specie, può segnalare un possibile elemento a discarico. Ma quella segnalazione non crea automaticamente un obbligo penalmente sanzionato di acquisirla. Prima di compiere l’atto, il pm deve valutarne la rilevanza, la collocazione nel procedimento e gli effetti rispetto agli obiettivi dell’indagine e del processo. La decisione sulla possibile acquisizione di quanto segnalato da Storari implicava valutazioni discrezionali proprie del pubblico ministero titolare dell’inchiesta. E soprattutto non ci fu, secondo i giudici, una manifestazione inequivoca della volontà di non compiere un atto dovuto. La questione fu sostanzialmente rimessa al procuratore della Repubblica e al procuratore aggiunto di Milano, che di fatto avallarono il convincimento dei due pm.
Nel referendum sulla riforma della giustizia, la rappresentazione ricorrente del ruolo del pm è stata quella di un magistrato strutturalmente diverso dalla parte privata, e dunque dall’avvocato, perché tenuto per legge a cercare anche gli elementi favorevoli all’indagato. Il caso De Pasquale-Spadaro mostra concretamente che questo dovere di obiettività non equivale alla trasformazione del pm in un soggetto chiamato a raccogliere ciò che potrebbe favorire l’imputato. Il pm non è il giudice e non è chiamato a decidere sulla colpevolezza dell’imputato. È il titolare dell’accusa e, proprio per questo, esercita poteri investigativi e valutativi propri. Alla faccia, dunque, della comune “cultura della giurisdizione” fra pm e giudici tanta cara ai sostenitori del No.
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