Una nuova circolare destinata ai prefetti con le indicazioni del Ministero dell’Interno sulla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus in base al decreto legge dello scorso 16 maggio. È quella firmata oggi dal capo di Gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi, che prevede alcune novità su spostamenti tra regioni, controlli, sanzioni e doveri dei cittadini.

SPOSTAMENTI – Gli spostamenti delle persone tra regioni restano vietati fino al 2 giugno, così come quelli da e per l’estero, tranne che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Vietato anche lo spostamento dall’abitazione per le persone sottoposte a quarantena perché positive al Covid-19. La circolare segnala poi che eimane consentito il rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza. 

La stessa circolare evidenzia che, partire dal 18 maggio, le persone possono spostarsi senza alcuna limitazione nel territorio regionale. Stato e regioni possono adottare o prorogare misure che limitano la circolazione, sempre nel territorio regionale, in caso si registri un aggravamento della situazione epidemiologica.

ATTIVITA’ ECONOMICHE – La circolare segnala poi che possono ripartire le attività commerciali al dettaglio. Devono assicurare l’ingresso dilazionato dei clienti e la distanza interpersonale. Non sarà possibile sostare nei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Le attività economiche, produttive e sociali devono rispettare i protocolli o le linee guida per la prevenzione del contagio nel settore di riferimento, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti a livello centrale. È quindi previsto un regime di controllo sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, ma è affidata alle regioni l’individuazione delle misure di prevenzione o riduzione del contagio. In assenza di linee guida e protocolli regionali, vengono applicati quelli di livello nazionale.

MANIFESTAZIONI ED EVENTI – Manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, possono svolgersi in base all’andamento dei dati sui contagi, secondo modalità stabilite con provvedimenti statali, fatto sempre salvo il divieto di assembramenti. Il sindaco potrà disporre la chiusura temporanea di aree aperte al pubblico, quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone.

SANZIONI – Per le ipotesi di violazione delle disposizioni del decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), esse sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19/2020.

Per la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, gli stessi prefetti possono avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nelle articolazioni territoriali, e del comando Carabinieri per la tutela del lavoro. Inoltre, possono avvalersi  del personale dei corpi di Polizia locale, muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza, e delle Forze armate.

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