Nel quadro del disegno di revisione costituzionale in discussione al Parlamento, un ruolo nient’affatto secondario assume la riforma del CSM, con lo sdoppiamento dell’organo, ma – forse ancor più – con l’introduzione del sorteggio per la selezione della sua componente togata. La necessità dichiarata è quella di scindere il malsano rapporto tra le correnti interne alle associazioni sindacali dei magistrati e un organo di rilevanza costituzionale. Un rapporto di quasi-immedesimazione, che consegna di fatto ad una associazione privata un ruolo che per Costituzione non le compete. Per provare a comprendere l’enormità delle implicazioni di un simile connubio abbiamo dialogato con il prof. Alessio Lanzi, già componente laico del CSM, sul tema dei poteri che la Costituzione assegna all’organo e di quelli che il CSM di fatto esercita.

Prof. Lanzi, lei è stato componente laico del CSM e ha dunque – se mi consente l’apparente contraddizione – vissuto dal di dentro un’esperienza in un certo senso “esterna” della vita dell’organo. Da quella prospettiva, gli attuali assetti funzionali del Consiglio rispecchiano secondo lei il disegno costituzionale? In altri termini, il CSM fa quel che dovrebbe fare?

Il CSM è composto per due terzi da componenti “togati” (eletti dai magistrati in servizio) e per un terzo da componenti “laici” (professori ordinari di materie giuridiche o avvocati di una certa anzianità) designati dal Parlamento a Camere riunite. Tale composizione consente di dire che il CSM non è un doppione dell’ANM, in cui i componenti sono eletti anch’essi dai magistrati, in quanto la componente laica vuole essere espressione della “società civile” che così, in qualche modo, partecipa anch’essa all’operatività di un organo di rilievo costituzionale, il cui funzionamento è destinato al buon andamento del “servizio giustizia” nell’interesse proprio della collettività. Per rispondere alla sua domanda dico subito che sarebbe meglio che il CSM, per perseguire al meglio e fino in fondo un tale fine, avesse una componente laica paritetica a quella togata; fatta salva la presenza del Presidente della Repubblica e dei capi di Corte.

Qual è in particolare il rapporto tra la produzione “normativa” del CSM e le disposizioni della legge a cui gli atti dell’organo sono chiamati a dare operatività?

Le disposizioni di legge che riguardano l’organizzazione e il funzionamento della magistratura vengono preventivamente esaminate dal CSM che esprime a riguardo dei pareri (meramente consultivi) che raramente vengono presi all’unanimità e che, ovviamente, risentono delle diversità culturali e intellettuali dei suoi componenti. Per quanto concerne le norme regolamentari interne che devono dare attuazione alle disposizioni di legge, anche qui le disposizioni secondarie attuative – varate dopo ampio dibattito – risentono evidentemente della sensibilità e delle inclinazioni dei componenti dell’organo.

I pareri e le circolari del CSM sono solitamente documenti lunghissimi e di complessa lettura e questo determina una importante stratificazione interpretativa delle regole. Non ritiene che questa modalità operativa pregiudichi la comprensibilità delle disposizioni e, in ultima analisi, l’operatività delle norme di legge?

Il tema della semplificazione degli articolati normativi e della loro complessità non riguarda certo solo la normazione secondaria, ma è comune alla stessa produzione normativa primaria. Il tutto nasce, come detto, dalla diversità di cultura e di sensibilità dei componenti dell’Istituzione. Certo, al CSM una componente laica più forte potrebbe svolgere un ruolo di maggior peso sulle soluzioni finali.

Si è sostenuto che, talvolta, le circolari del CSM statuiscono addirittura in maniera difforme dalla legge (l’esempio più immediato è il progetto organizzativo delle procure che, al contrario di come stabilito nella riforma Cartabia, il CSM ha stabilito venga sottoposto all’avvocatura non preventivamente, ma solo a cose fatte). Come può spiegarsi una simile torsione della norma e, soprattutto, come si potrebbe porvi rimedio?

Come già detto, le marcate differenze di veduta all’interno del CSM possono determinare il risultato che, a maggioranza, vengano votate delle normative secondarie non coerenti con le norme primarie di riferimento. In tali casi può ricorrere un difetto di legittimità di tali norme secondarie che potrà essere fatto valere nelle competenti sedi giurisdizionali.

Il CSM è stato suggestivamente definito “ostaggio dell’ANM”. Sulla premessa che il CSM esercita costituzionalmente un incisivo potere in grado di condizionare la formazione degli atti normativi prima e la loro concreta esecuzione dopo, non è indifferibile recidere quel vincolo?

L’indipendenza del CSM dall’ANM dipende da quanti – fra i magistrati eletti – non si fanno condizionare dal loro elettorato e dall’“autorevolezza” e dal “peso” della componente laica. La soluzione di un sorteggio (meglio se temperato) per quanto riguarda la componente togata potrebbe consentire di recidere il vincolo che indubbiamente lega l’eletto al suo elettorato e dunque alle correnti.

Nel lunghissimo parere contrario del CSM al DDL sulla separazione delle carriere (53 pagine) lo stesso Consiglio riconosce che “una volta adottata tale scelta (il sorteggio, ndr) qualunque collegamento tra l’autogoverno e l’associazionismo giudiziario viene radicalmente tagliato”. Qui le domande sono due: è davvero corretto definire il CSM “organo di autogoverno”? E poi, se il sorteggio è dunque una soluzione semplice ed efficace, perché la magistratura la osteggia così aspramente?

In effetti non è del tutto corretto definire il CSM come un organo di “autogoverno”, premesso che la componente laica, espressione della società civile, fa in modo che non siano solo i magistrati a decidere sul governo della magistratura. Meglio sarebbe definirlo un organo di gestione indipendente. Quanto al sorteggio, indubbiamente misura drastica, consentirebbe di indebolire grandemente il cosiddetto “correntismo”. Indubbiamente ha anch’esso delle criticità ma, come si dice, “a mali estremi, estremi rimedi”. Certo, in una prospettiva futura, specie di netta separazione tra giudici e pubblici ministeri, potrebbe essere rivisto e ripensato una volta usciti dall’emergenza.

Non crede che la sovrapponibilità tra le posizioni del CSM e di ANM sul DDL Nordio sia il segnale di un inghippo istituzionale sul quale occorre intervenire?

Proprio il disegno di riforma costituzionale in cantiere dovrebbe consentire di differenziare grandemente l’ANM dai due CSM.