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Diffamazioni e querele, quando sono d’intralcio al diritto di cronaca. L’impianto concepito in piena epoca fascista
L’impianto delle fattispecie sanzionatorie poste a tutela dell’onore rimane, nel 2026, quello concepito in piena epoca fascista. Un impianto già all’epoca arretrato e oggi totalmente inadeguato all’evoluzione politica, sociale, culturale e tecnologica sopravvenuta. Malgrado la depenalizzazione dell’ingiuria (dal 2016 illecito civile assistito da sanzione pecuniaria), infatti, il ‘microsistema’ che la vede appaiata alla diffamazione (art. 595 c.p.) permane immutato quanto a struttura e rapporti delle due fattispecie e a difficile ‘afferrabilità’ dell’oggetto della tutela. Nella concezione del 1930, infatti, queste fattispecie sono volte alla tutela dell’«onore» della persona, sotto il profilo, rispettivamente, ‘interno’ (sentimento della propria onorabilità), nell’ingiuria, ed ‘esterno’ (immagine sociale, «reputazione»), nella diffamazione. Da qui il peculiare (sia nel confronto col liberale Codice Zanardelli, sia in prospettiva comparatistica) discrimine tra le due fattispecie, individuato nella presenza (ingiuria) o assenza (diffamazione) dell’offeso. Certo, nella diffamazione, volta alla tutela della reputazione, è necessaria la comunicazione «con più persone»; ma questo elemento non ha valore discretivo, come testimoniato dalla qualificazione dell’offesa ‘faccia a faccia’ pur sempre come ingiuria, per quanto aggravata (oggi: più severamente sanzionata), anche ove commessa «in presenza di più persone». Il legislatore fascista (mai smentito da quello repubblicano) considera, infatti, meno grave l’offesa, anche ove colpisca entrambi i profili (interno ed esterno) dell’onore, laddove, essendo l’ingiuriato presente, questi possa provvedere a un’immediata e diretta ‘autodifesa’ della propria onorabilità.
Già questa scelta denota un’impronta alquanto arcaica e ‘muscolare’. È infatti lecito dubitare che tutti abbiano la capacità di improvvisare una difesa efficace della propria onorabilità a fronte di un’inopinata aggressione altrui. Eppure, tale difesa è di fatto concepita come un onere, dal momento che la degradazione della condotta a illecito meno grave è prevista a prescindere dal fatto che essa sia stata concretamente attuata. Inoltre, nel Codice del 1889 la diffamazione richiedeva la divulgazione di addebiti offensivi determinati (predicabili quindi di ‘verità’ o ‘falsità’), la prova della fondatezza dei quali era ammessa (almeno in casi selezionati, non a caso ripristinati nel 1944) con effetto esimente, a testimonianza di una precoce attenzione alla tutela di reputazioni ‘meritate’. Nel 1930, viceversa, l’esclusione di ogni rilievo per la verità si pone in linea con l’ideologia fascista: nessun cittadino deve sostituirsi all’autorità pubblica, sola depositaria del potere di emettere ‘giudizi di indegnità sociale’, né mettere a rischio la pace sociale con esternazioni capaci di urtare l’altrui suscettibilità (e rivelare fatti scomodi). Da qui anche il rilievo molto maggiore accordato legislativamente al mero sentimento del proprio onore in un Codice penale che, del resto, alla ‘causa d’onore’ accordava (fino al 1981) ampio rilievo mitigante per un numero rilevante di ‘delitti di sangue’.
«Onore» è, del resto, termine in sé arcaico, che rinvia a ‘codici’ ancestrali – differenziati per ceto, per genere, per appartenenza culturale – e il suo accostamento alla «reputazione» – concetto assai più moderno e circoscritto, relativo al patrimonio relazionale e fiduciario di ciascun individuo, essenziale a intessere e consolidare rapporti affettivi, lavorativi, commerciali, ecc. – appare oggi del tutto anacronistico. Eppure, a quasi ottant’anni dall’adozione della Costituzione, né la terminologia né l’impianto di queste fattispecie sono mutati: la legge sulla stampa del 1948 (e poi quella sulla radiotelevisione) si è limitata ad alzare altri piani (poi in parte ‘demoliti’ dalla Corte Costituzionale nel 2021) sulle stesse fondamenta e, fallita ogni proposta di riforma, l’‘aggiornamento’ della materia è rimasto affidato alla giurisprudenza. La quale, nella sua opera ‘attualizzante’, ha tutto sommato tratto beneficio dalla cattiva costruzione di queste disposizioni: la stessa (più volte lamentata) ‘inafferrabilità’ del concetto di onore ha permesso di ‘rileggerlo’, in prospettiva costituzionalmente orientata, in termini di ‘dignità umana’, così estendendo la portata della diffamazione a tutelare profili di riservatezza e di diritto all’oblio in sé estranei alla sfera della reputazione propriamente intesa. L’indifferenza fascista per la verità è stata ribaltata in preminenza della dignità della persona – la quale, effettivamente, soffre umiliazione anche in caso di addebiti perfettamente fondati, quando suscettibili di recare imbarazzo, disistima o addirittura spregio – e mitigata dal recupero di un ruolo alla verità dell’addebito nella costruzione giurisprudenziale dei diritti di cronaca e critica in funzione scriminante, destinati a prevalere ove siano rispettati parametri di continenza (ossia correttezza della forma espressiva), pertinenza (interesse pubblico attuale alla divulgazione) e, appunto, verità (di quanto riportato, o posto a base della critica).
Tutto bene quello che finisce bene? Non proprio. Il sistema resta, infatti, irrazionale e obsoleto, sia agli effetti pratici, sia in termini di principio. Limitandoci a questo secondo profilo, l’aspetto più arcaico e illiberale del sistema rimane la sua strutturale indifferenza alla verità o falsità degli addebiti diffamatori. La giurisprudenza in tema di diritto di cronaca vi ha posto una ‘toppa’, escludendo la punibilità di condotte che però, pur lecite, rimangono, a termini di legge – e, dunque, di valori affermati dall’ordinamento – tipiche anche quando mettano a nudo l’infondatezza di una buona reputazione, tutelata quindi, in linea di principio, nella sua dimensione puramente formale, di facciata. Eppure, nel lessico comune ‘diffamatorio’ implica ‘falso’; e la stessa giurisprudenza che nega valore scusante all’errore sulla verità dell’addebito in assenza di un accurato previo controllo, da parte del giornalista, della fondatezza dei fatti, pur da stigmatizzare per il contrasto col principio di legalità (non essendo prevista, nell’ordinamento italiano, una fattispecie di diffamazione colposa), denuncia una ‘fame di verità’ evidentemente non soddisfatta dall’attuale assetto normativo. Del resto, quasi nessun altro ordinamento segue, sul punto, l’impostazione di quello italiano. E non sarà certo l’ennesimo ‘rappezzo’ – ultimo, in ordine di tempo, l’inserimento dell’art. 612 quater c.p., destinato a colpire i c.d. deepfakes – a porre rimedio a questo difetto ‘genetico’ e ‘simbolico’.
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