GUP è l’acronimo che indica il Giudice dell’Udienza Preliminare. Si tratta della figura che il codice di procedura penale prevede per decidere, alla fine delle indagini preliminari, sulla richiesta del pubblico ministero di rinviare a giudizio l’indagato.

Alla fine delle indagini preliminari, condotte dal pubblico ministero sotto la garanzia del Giudice delle Indagini Preliminari (GIP), viene convocata l’udienza preliminare dinanzi al GUP. Quest’ultimo è chiamato dunque a decidere se disporre il dibattimento o se disporre il proscioglimento dell’imputato. Il GUP valuta nel merito l’accusa formulata durante le indagini dal pm e può quindi emanare decreto di rinvio a giudizio, per aprire il dibattimento che sarà affidato a un altro giudice, oppure sentenza di non luogo a procedere.

Il GUP è stato introdotto con il nuovo codice di procedura penale nel 1988, detto Codice Vassalli. In caso di riti speciali, il GUP decide sull’istanza di patteggiamento e sul processo qualora l’imputato avesse fatto richiesta del rito abbreviato.

Redazione

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