La comunione d’azienda ricorre laddove due o più soggetti si trovino ad essere contitolari di un’azienda, senza però esercitare attività d’impresa. Vi è infatti una distinzione tra azienda e impresa, sebbene i due termini vengano nel linguaggio corrente utilizzati spesso come sinonimi.
L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività d’impresa.
L’impresa, invece, è la vera e propria attività economica organizzata, finalizzata alla produzione e allo scambio di beni e servizi, esercitata da un soggetto imprenditore attraverso un’azienda.
Affrontiamo ora brevemente il tema del passaggio generazionale dell’azienda, ossia del complesso dei beni mobili ed immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa.

L’imprenditore può disciplinare in vita la successione nella titolarità della propria azienda a favore degli eredi mediante testamento (in questo caso il passaggio a favore di uno o più eredi individuati specificamente avverrà dopo la sua morte) o facendo ricorso ad una donazione o ad un patto di famiglia (in questo caso il passaggio sarà invece immediato). Ma potrebbe anche accadere, che l’imprenditore nulla disponga in vita.
In questo caso, si aprirà la successione legittima, con conseguente subentro dei suoi eredi legittimi nella titolarità dell’azienda.
Si determinerà dunque tra gli eredi una comproprietà dei beni aziendali, in base alle quote di legge.
Laddove nessuno degli eredi desideri proseguire l’attività imprenditoriale, si potrà dunque procedere ad una vendita dell’azienda oppure al suo affitto, mantenendo in tale ultimo caso gli eredi la contitolarità dell’azienda, pur non esercitando attività di impresa.

Se invece gli eredi volessero proseguire l’attività di impresa con l’azienda ereditata? In tal caso potranno procedere alla trasformazione della comunione ereditaria di azienda in una società tra gli stessi.
Si tratta di un atto con cui tutti gli eredi acconsentono a trasformare la comunione dei beni aziendali in una società il cui patrimonio sarà costituito dall’azienda medesima. Trattasi di trasformazione “eterogenea” in quanto l’ente trasformato e quello risultante dalla trasformazione hanno una natura giuridica diversa l’uno dall’altro.
Lo stesso risultato potrebbe ottenersi anche attraverso la costituzione tra gli eredi di una società ex novo, con conferimento dei beni aziendali. In tal caso, verrebbe però meno la continuità nei rapporti giuridici esistenti in capo all’ente trasformato che caratterizza la trasformazione e la connota rispetto alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico. È consentita la trasformazione in qualunque tipo di società, sia di persone che di capitali.

Saranno dunque gli eredi a scegliere il tipo sociale preferibile in base alle proprie esigenze e tenuto conto anche delle caratteristiche e delle dimensioni dell’attività di impresa.
A tutela delle ragioni dei creditori, la trasformazione diverrà efficace solo decorsi 60 giorni dalla pubblicità eseguita nel registro delle imprese, salvo il consenso dei creditori stessi o il pagamento di coloro che non hanno acconsentito.