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Lotta alla corruzione in Italia, traffico d’influenze ed esercizio illecito di funzioni pubbliche: cosa ci chiede l’Europa
Il Parlamento europeo, con la risoluzione legislativa del 26 marzo 2026, ha definito in prima lettura una nuova direttiva destinata a diventare il perno della disciplina europea anticorruzione. L’obiettivo dichiarato è un quadro comune più severo e più uniforme tra gli Stati membri, superando l’attuale frammentazione normativa. La premessa politica è netta: «La corruzione è ancora un grave problema a livello dell’Unione» e «mina le istituzioni democratiche», oltre a mettere in pericolo «lo Stato di diritto, la democrazia, l’uguaglianza e la tutela dei diritti fondamentali». Il cuore del testo è proprio qui: la lotta alla corruzione non viene più letta come questione settoriale, ma come tema strutturale di tenuta democratica. Sul piano normativo, la novità più rilevante è la volontà di sostituire i vecchi strumenti europei, ritenuti ormai insufficienti. Il testo spiega che la decisione quadro 2003/568/GAI e la precedente convenzione UE non sono più «sufficientemente esaurienti» e che oggi la corruzione continua a essere «configurata come reato in modo diverso negli Stati membri», con l’effetto di ostacolare «una risposta coerente ed efficace in tutta l’Unione».
La proposta non si limita alla corruzione classica. Il Parlamento chiede infatti di armonizzare una gamma molto più ampia di condotte. In Italia, il punto più sensibile sono le disposizioni sul traffico d’influenze e sull’esercizio illecito di funzioni pubbliche, destinati a riaprire un confronto politico e legislativo che sembrava chiuso dopo la legge Nordio. L’articolo 6 della direttiva obbliga infatti gli Stati membri a punire sia chi promette, offre o concede un vantaggio indebito per far esercitare un’influenza impropria su un pubblico funzionario, sia chi sollecita, riceve o accetta quel vantaggio per spendere tale influenza. E il legislatore europeo usa una formula volutamente ampia: è irrilevante che l’influenza sia stata davvero esercitata, e perfino che sia reale. Il considerando 16 è chiarissimo: la condotta deve costituire reato «a prescindere dal fatto che l’influenza sia stata presunta o reale, che sia stata esercitata o meno e che abbia ottenuto o meno il risultato voluto». È proprio questo passaggio a rendere delicato il confronto con il diritto italiano vigente. Nel dibattito apertosi dopo la legge Nordio, il tema non è solo se il traffico d’influenze sia ancora previsto, ma come sia oggi configurato e quanto resti compatibile con la nozione europea. La direttiva, infatti, sembra muoversi su un perimetro più largo: attribuisce rilievo anche alle influenze soltanto asserite; non circoscrive il vantaggio indebito al denaro o a un’utilità strettamente economica; e non pare limitare la mediazione illecita al solo scopo di far compiere al funzionario un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato. In altre parole, il problema non è soltanto nominalistico. Non basta dire che il traffico d’influenze esiste ancora nell’ordinamento italiano: bisognerà verificare se la disciplina interna copra davvero l’area che la direttiva impone di incriminare. Va detto che la direttiva, accanto all’ampliamento, introduce anche un limite importante. Lo stesso considerando 16 precisa che «non dovrebbe costituire reato l’esercizio legittimo di forme riconosciute di rappresentanza di interessi», cioè il lobbying lecito o la rappresentanza legale, purché non vi sia «uno scambio indebito di vantaggi». Il testo, quindi, non equipara ogni attività di intermediazione o pressione sul decisore pubblico, ma sembrerebbe colpire l’influenza impropria pagata o promessa come contropartita.
La disposizione più elastica rispetto all’abuso d’ufficio
Il vero punto politico, però, è probabilmente l’articolo 7. La direttiva non usa più il nomen iuris di abuso d’ufficio, ma introduce un obbligo di incriminazione riferito all’esercizio illecito di funzioni pubbliche. La formula è volutamente più aperta: gli Stati membri devono rendere penalmente rilevanti «almeno determinate violazioni gravi della legge» derivanti dall’azione o dall’omissione di un atto da parte del pubblico funzionario nell’esercizio delle sue funzioni. È una disposizione più elastica rispetto al vecchio abuso d’ufficio, riservando inoltre margini di discrezionalità agli Stati membri in ordine alla categoria di soggetti a cui si applicherebbe la fattispecie: essi — si legge — «dovrebbero poter limitare l’applicazione del reato di esercizio illecito di funzioni pubbliche a determinate categorie di funzionari pubblici».
Allo stesso tempo, un altro punto centrale della direttiva riguarda la nozione di pubblico ufficiale, che viene invece notevolmente ampliata. La direttiva vuole evitare zone franche e include non solo i funzionari nazionali e dell’Unione, ma anche soggetti che esercitano funzioni pubbliche senza un incarico formale, nonché persone operanti in organismi internazionali, imprese pubbliche o soggetti privati che svolgono funzioni di pubblico servizio. La logica è chiara: chi esercita potere pubblico, anche in forme ibride, deve rientrare nella disciplina anticorruzione.
Il Parlamento insiste poi molto sul versante preventivo. La corruzione – si legge – non si combatte soltanto con il diritto penale, perché «sono necessari meccanismi sia preventivi che repressivi». Gli Stati membri dovranno quindi rafforzare trasparenza, integrità, disciplina dei conflitti di interessi, regole sul lobbismo e sulle “porte girevoli”. La direttiva richiede anche che ciascuno Stato adotti e pubblichi una strategia nazionale anticorruzione, con obiettivi, priorità e strumenti specifici. In questa architettura preventiva un ruolo decisivo è affidato agli organismi anticorruzione. Gli Stati membri dovranno dotarsi di «uno o più organismi o unità organizzative, incaricati della prevenzione della corruzione», con competenze adeguate, risorse proporzionate e indipendenza da «ingerenze o influenze indebite di terzi». Non viene imposto un modello unico, ma si pretende che tali organismi siano realmente in grado di funzionare.
Grande attenzione è dedicata anche a whistleblower, società civile e stampa. Il testo riconosce che chi segnala episodi di corruzione «rischia di subire ritorsioni» e impone la presenza di canali riservati e tutele adeguate. Parallelamente, il Parlamento valorizza il ruolo di giornalisti e organizzazioni indipendenti: «Il pluralismo dei media e la libertà dei media sono elementi essenziali dello Stato di diritto», mentre il giornalismo d’inchiesta è descritto come un attore fondamentale per individuare casi di corruzione e violazioni dell’integrità.
Sul terreno repressivo, la linea è quella dell’inasprimento e della maggiore omogeneità. Gli Stati membri dovranno prevedere «sanzioni penali e non penali» effettive, proporzionate e dissuasive. Il Parlamento incoraggia inoltre misure ulteriori come «l’esclusione dalle procedure di gara» e «il divieto temporaneo di candidarsi a cariche pubbliche». Per le persone giuridiche, le sanzioni economiche dovranno poter essere commisurate anche al «fatturato mondiale», così da evitare che le grandi imprese considerino la repressione un costo marginale.
La direttiva tocca anche un nodo politicamente sensibile: immunità e privilegi processuali. Il Parlamento riconosce che essi servono a proteggere l’indipendenza dei titolari di cariche pubbliche, ma avverte che possono anche ostacolare l’accertamento dei fatti. Perciò afferma che gli Stati membri dovrebbero garantire che, per i reati di corruzione, immunità e privilegi possano essere revocati, cercando «un giusto equilibrio» tra tutela della funzione e necessità di «indagare, perseguire e giudicare efficacemente i reati di corruzione».
Infine, il Parlamento spinge verso una macchina investigativa più efficiente: termini di prescrizione adeguati per reati complessi e commessi «in modo dissimulato», strumenti investigativi più efficaci, cooperazione transfrontaliera rafforzata e scambio di informazioni tramite SIENA di Europol. A ciò si aggiunge l’obbligo di raccogliere e pubblicare dati statistici comparabili, così da misurare davvero l’impatto del fenomeno corruttivo e della risposta giudiziaria.
In sintesi, il messaggio politico della risoluzione è limpido: la corruzione non è più considerata soltanto un reato contro la pubblica amministrazione, ma una minaccia sistemica all’ordinamento democratico europeo. Per questo il Parlamento sceglie una strada più ampia: più definizioni comuni, più prevenzione, più trasparenza, più cooperazione, più sanzioni.
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