Le regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo per il trattamento dei prigionieri sono state adottate nel 2015 dall’Assemblea generale, la quale ha voluto intitolarle a Nelson Mandela, l’ex presidente del Sudafrica che trascorse in carcere ben 27 anni della sua vita. Si tratta di 122 regole suddivise in aree tematiche. Le “Mandela Rules” sono state tradotte in italiano dall’Associazione Antigone.

Principi di base 

Regola 1

Tutti i prigionieri devono essere trattati con il rispetto dovuto alla loro sostanziale dignità e valore come esseri umani. Nessun prigioniero potrà essere sottoposto a, e tutti i prigionieri deve essere protetta da, tortura ed altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, per i quali nessuna circostanza può essere invocata come giustificazione. La difesa e la sicurezza dei detenuti, del personale, dei fornitori di servizi e dei visitatori devono essere garantite in ogni momento.

Regola 2

1. Il presente regolamento deve essere applicato in modo imparziale. Non ci deve essere alcuna discriminazione per motivi di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o qualsiasi altra condizione. Devono essere rispettate le credenze religiose ed i principi morali dei prigionieri.

2. Affinché il principio di non discriminazione possa essere messo in pratica, le carceri e le amministrazioni devono tener conto delle esigenze individuali dei detenuti, in particolare delle categorie più vulnerabili negli ambienti carcerari. Sono necessarie e non devono considerarsi discriminatorie le misure di protezione e promozione dei diritti dei detenuti con esigenze speciali.

Regola 3

Detenzione e altre misure che si traducono in privare le persone del mondo esterno sono afflittive per il fatto stesso di sottrarre da queste persone il diritto di autodeterminazione, attraverso la privazione della loro libertà. Pertanto, il sistema carcerario non deve aggravare la sofferenza insita in una tale situazione, ad eccezione di quanto connesso alla separazione giustificabile o il mantenimento della disciplina.

Regola 4

1. Gli scopi di una pena detentiva o di analoghe misure privative della libertà di una persona sono, in primo luogo, per proteggere la società contro la criminalità e per ridurre la recidività. Tali scopi possono essere raggiunti solo se il periodo di detenzione è utilizzato per garantire, per quanto possibile, il reinserimento di queste persone nella società dopo il rilascio, in modo che possano condurre una vita autosufficiente e rispettosa della legge.

2. A tal fine, le amministrazioni carcerarie e le altre autorità competenti dovrebbero offrire istruzione, formazione professionale e lavoro, così come altre forme di assistenza che siano appropriate e disponibili, comprese quelle di un correttivo, morale, spirituale, sociale e basato su forma fisica e lo sport. Tutti i programmi, le attività e tali servizi dovrebbero essere forniti in linea con le esigenze individuali di trattamento dei detenuti.

Regola 5

1. Il regime carcerario dovrebbe cercare di ridurre al minimo le eventuali differenze tra la vita in carcere e la vita in libertà, che tendono a ridurre la responsabilità dei detenuti o il rispetto dovuto alla loro dignità di esseri umani.

2. Le amministrazioni penitenziarie sono tenute ad adottare tutte le ragionevoli soluzioni e aggiustamenti per garantire che i detenuti con disabilità fisiche, mentali o altre disabilità abbiano in modo equivalente un accesso pieno ed effettivo alla vita in carcere.

Gestione dei documenti del detenuto

Regola 6

In ogni luogo in cui le persone sono detenute, deve adottarsi un sistema di gestione standardizzata dei documenti relativi al detenuto. Un tale sistema può essere una banca dati elettronica di raccolta o un libro matricola con pagine numerate e firmate. Devono adottarsi procedure idonee a garantire un procedimento di controllo sicuro e per impedire l’accesso non autorizzato o la modifica di qualsiasi informazione contenuta nel sistema.

Regola 7

Nessuno può essere ricevuto in una prigione senza un ordine esecutivo valido. Nel sistema di gestione dei documenti del detenuto saranno inserite, alla sua ammissione, le seguenti informazioni:
(a) Informazioni precise per consentire la ricostruzione della sua identità unica, rispettando il suo genere come dallo stesso percepito;
(b) Le ragioni per il suo arresto e l’autorità responsabile, in aggiunta alla data, ora e luogo di arresto;
(c) Il giorno e l’ora della sua ammissione e di rilascio nonché qualsiasi trasferimento;
(d) Eventuali lesioni visibili e reclami relativi a maltrattamenti precedenti;
(e) Un inventario della sua proprietà personale;
(f) I nomi di membri della sua famiglia, tra cui, se del caso, i suoi figli, l’età dei bambini, la posizione e la custodia o lo status di tutela;
(g) Le informazioni di contatto di emergenza e l’indicazione del parente più prossimo del detenuto.

Regola 8

Se del caso, possono essere inserite nel sistema di gestione dei documenti dei detenuti le seguenti informazioni:
(a) Le informazioni relative al processo giudiziario, comprese le date delle udienze e la rappresentanza legale;
(b) Le relazioni di valutazione e classificazione iniziale;
(c) Le informazioni relative al comportamento ed alla disciplina;
(d) Le domande ed i reclami, comprese accuse di tortura o di altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, a meno che non siano di natura riservata;
(e) Le informazioni sulla imposizione di sanzioni disciplinari;
(f) Le informazioni sulle circostanze e le cause di eventuali lesioni o morte e, in quest’ultimo caso, la destinazione delle spoglie.

Regola 9

Tutte le informazioni di cui alle regole 7 e 8 dovranno essere riservate e rese disponibili solo a coloro che richiedono l’accesso a tali registrazioni in virtù di incarichi professionali. Ad ogni detenuto dovrà essere concesso l’accesso alle informazioni relative, soggette a redazioni autorizzate ai sensi della legislazione nazionale, ed il diritto di ricevere una copia ufficiale di tali documenti al suo rilascio.

Regola 10

I sistemi di gestione dei documenti del detenuto devono essere utilizzati anche per ricavare dati affidabili sulle tendenze in materia di caratteristiche della popolazione carceraria, tra cui i tassi occupazione, al fine di creare una base per un processo decisionale basato sull’evidenza.

Separazione delle categorie
Regola 11

Le diverse categorie di detenuti devono essere tenuti in separati istituti o parti degli stessi, tenuto conto del sesso, età, precedenti penali, la ragione giuridica per la loro detenzione e le loro necessità di trattamento; quindi:
(a) Gli uomini e le donne devono, per quanto possibile, essere detenuti in separati istituti; in un istituto che riceve sia uomini che donne, tutta la locali assegnati alle donne devono essere completamente separati;
(b) Gli imputati devono essere tenuti separati dai detenuti condannati;
(c) Le persone detenute per debiti e gli altri detenuti per cause civili devono essere separati da quelle detenute a causa di un reato;
(d) I giovani detenuti devono essere tenuti separati dagli adulti.

Alloggio

Regola 12

1.Nel caso in cui l’alloggio per il pernottamento sia in singole celle o camere, ogni detenuto durante la notte deve avere una cella o stanza per se. Se, per motivi particolari, quali temporaneo sovraffollamento, è necessario per l’amministrazione centrale della prigione fare un’eccezione a questa regola, non è auspicabile avere due prigionieri in una cella o stanza.

2.Se si utilizzano dormitori, essi devono essere occupati da detenuti selezionati con attenzione per essere associati tra loro in quelle condizioni. Vi deve essere regolare supervisione di notte, in accordo con la natura della prigione.

Regola 13

Tutte le sistemazioni atte ad uso dei detenuti ed in particolare tutti gli alloggi dedicati al ricovero notturno devono soddisfare tutte le esigenze di salute, tenendo in debito conto le condizioni climatiche ed in particolare il contenuto cubo d’aria, lo spazio minimo, l’illuminazione, il riscaldamento e la ventilazione.

Regola 14 

In tutti i luoghi in cui i detenuti devono vivere o lavorare:
(a) Le finestre devono essere abbastanza grandi da consentire ai detenuti di leggere o lavorare con la luce naturale e devono essere costruite in modo tale da poter permettere l’ingresso di aria fresca anche nel caso in cui non vi sia la ventilazione artificiale; (b) La luce artificiale fornita deve essere sufficiente per permettere ai detenuti di leggere o lavorare senza danni alla vista.

Regola 15

I servizi igienici devono essere tali da permettere ad ogni detenuto di rispettare le esigenze della natura, quando necessario e in modo pulito e decente.

Regola 16

Devono essere forniti impianti bagno e doccia adeguati in modo che ogni detenuto possa, e posso essergli richiesto, di effettuare un bagno o doccia, ad una temperatura adatta al clima, con la frequenza necessaria per l’igiene generale a seconda della stagione e regione geografica, ma almeno una volta alla settimana in un clima temperato.

Regola 17

 Tutti gli ambienti di un carcere regolarmente utilizzato dai detenuti devono essere adeguatamente mantenuti e tenuti scrupolosamente puliti in ogni momento.

Igiene personale

Regola 18

1.I detenuti sono tenuti a mantenere le loro persone pulite e, a tal fine, devono essergli forniti acqua ed accessori del bagno necessari per salute e la

2.Affinché i detenuti possano mantenere un buon aspetto compatibile con il rispetto di sé, deve essergli fornito ciò di cui necessitano per la cura dei capelli e la barba, e gli uomini devono essere in grado di radersi regolarmente.

Abbigliamento e biancheria da letto

Regola 19

1.Ad ogni detenuto a cui non sia permesso di indossare il proprio abbigliamento deve essere fornita una divisa adatta al clima ed adeguata al fine per mantenerlo/la in buona salute. Tali indumenti non potranno in alcun modo essere degradanti o umilianti.
2.Tutti gli indumenti devono essere puliti e tenuti in buone condizioni. La biancheria intima deve essere cambiata e lavata con la frequenza necessaria per il mantenimento dell’igiene.
3.In circostanze eccezionali, quando un prigioniero si trova fuori del carcere per uno scopo autorizzato, lui o lei è autorizzato/a a portare il proprio abbigliamento o altri indumenti poco appariscenti.

Regola 20

Se i detenuti sono autorizzati a portare i propri indumenti personali, devono essere adottati provvedimenti sulla loro ammissione all’interno del carcere per assicurarsi che siano puliti e idonei all’uso.

Regola 21 

In conformità con le norme locali o nazionali, deve essere fornito ad ogni detenuto un letto separato e con biancheria separata e sufficiente che deve essere consegnata pulita, mantenuta in buono stato e cambiata sufficientemente spesso in modo da garantire la sua pulizia.

Cibo

Regola 22

1.Ad ogni detenuto deve essere fornito dall’amministrazione penitenziaria ad ore stabilite del cibo con valore nutritivo adeguato per garantirne la salute e la forza, di tipo sano e ben preparato e servito.
2.L’acqua potabile deve essere disponibile per ogni detenuto ogni volta che lui o lei ne ha bisogno.

Movimento e sport

Regola 23
1.
Ogni detenuto che non è impiegato in lavori all’aperto deve avere almeno un’ora di adeguato esercizio all’aria aperta ogni giorno se il tempo lo permette.
2.I giovani detenuti, e altri con fisico ed età adatta, devono ricevere preparazione fisica e ricreativa durante il periodo di esercizio. A tal fine, lo spazio, sarà fornito di impianti ed attrezzature.

Servizi sanitari

Regola 24
1.La fornitura di assistenza sanitaria per i detenuti è una responsabilità dello I detenuti dovrebbero godere degli stessi standard di assistenza sanitaria di cui si avvale la comunità e dovrebbero avere accesso ai servizi sanitari necessari a titolo gratuito, senza che vi sia discriminazione sulla base della loro status giuridico.
2.I servizi assistenziali dovrebbero essere organizzati in stretta relazione all’amministrazione della salute pubblica generale e in modo da garantire la continuità del trattamento e cura, anche per l’HIV, tubercolosi e altre malattie infettive, nonché per la tossicodipendenza.

Regola 25

1.Ogni istituto deve disporre di un servizio di assistenza sanitaria con il compito di valutare, promuovere, proteggere e migliorare la salute fisica e mentale dei detenuti, prestando particolare attenzione ai detenuti con bisogno di particolare assistenza sanitaria o con problemi di salute che ostacolano la loro riabilitazione.
2.Il servizio sanitario deve essere composto da un team interdisciplinare con personale qualificato e sufficiente che agisca in piena indipendenza clinica e deve possedere sufficiente esperienza in psicologia e psichiatria. I servizi di un dentista qualificato dovranno essere disponibili per ogni detenuto.

Regola 26

1.Il servizio sanitario deve predisporre e mantenere file medici singoli per tutti detenuti in maniera accurata, aggiornata e confidenziale ed a tutti i detenuti deve essere concesso l’accesso ai propri file su Un detenuto può nominare un terzo affinché acceda al suo fascicolo medico.
2. I file medici sono trasferiti al servizio sanitario dell’istituto ricevente al momento del trasferimento di un detenuto e sono soggetti al segreto medico.

Regola 27

1.Tutte le carceri devono garantire l’accesso tempestivo a cure mediche in caso di urgenza.

I detenuti che necessitano di cure specialistiche o interventi chirurgici sono trasferiti in istituti specializzati o in ospedali civili. Quando un servizio carcerario ha una propria struttura ospedaliera, questa deve essere dotata del personale e delle attrezzature necessarie al fine di fornire ai detenuti il trattamento e le cure adeguate.

2.Le decisioni cliniche possono essere prese solo dal professionista sanitario responsabile e non possono essere annullate o ignorate dal personale carcerario non medico.

Regola 28

Nelle carceri femminili, devono esserci strutture specializzate per tutto il necessario trattamento prenatale e postnatale. Ove possibile, devono essere adottati provvedimenti per permettere ai bambini di nascere in un ospedale fuori del carcere. Se un bambino è nato in carcere, tale fatto non deve essere menzionato nel certificato di nascita.

Regola 29

1. La decisione di permettere ad un bambino di stare con il genitore in carcere deve essere presa sulla base delle migliori interessi del bambino stesso. Nel caso in cui i bambini siano autorizzati a rimanere in carcere con un genitore, si devono adottare misure quali:

(a) strutture attrezzate per bambini, interni o esterni, con personale qualificato, dove i bambini devono essere posti quando non sono nella cura del loro genitore;
(b) servizi di assistenza sanitaria specifica per bambini, tra cui screening sanitari su consenso e continuo monitoraggio del loro sviluppo da parte di specialisti. 2. I bambini in carcere con un genitore non devono mai essere trattati come detenuti.

Regola 30

Un medico o altri operatori sanitari qualificati, indipendentemente dal fatto che siano tenuti a riferire al medico, dovranno vedere, parlare ed esaminare ogni prigioniero non appena possibile dopo la sua ammissione e successivamente, se necessario.
Particolare attenzione deve essere posta a:

(a) Identificare i bisogni di assistenza sanitaria e di prendere tutte le misure necessarie per il trattamento;
(b) Individuare qualsiasi maltrattamento che i detenuti in arrivo possano aver subito prima dell’ammissione;
(c) Identificare eventuali segni di stress psicologico o di altro causata dallo stato di prigionia, tra cui, ma non solo, il rischio di suicidio o di autolesionismo ed i sintomi di astinenza derivanti dall’uso di droghe, farmaci o alcool; e intraprendere tutte le appropriate misure o trattamenti individualizzati;
(d) Nei casi in cui i prigionieri sono sospettati di aver malattie contagiose, provvedere all’isolamento clinico ed all’adeguato trattamento di tali detenuti durante il periodo infettivo;
(e) Determinazione della idoneità dei detenuti al lavoro, all’esercizio ed alla partecipazione ad altre attività, a seconda dei casi.

Regola 31

Il medico o, se del caso, altri operatori sanitari qualificati, devono avere accesso giornaliero a tutti i detenuti malati, a tutti i prigionieri che lamentano problemi di salute fisica o mentale o lesioni ed a ogni detenuto a cui è particolarmente rivolta la loro attenzione. Tutte le visite mediche dovranno essere effettuate in totale riservatezza.

Regola 32

1. Il rapporto tra il medico o altri operatori sanitari ed i detenuti sono disciplinati dagli stessi standard etici e professionali applicabili ai pazienti della comunità, in particolare: (a) Il dovere di proteggere la salute fisica e mentale dei detenuti e la prevenzione e il trattamento delle malattie sulla base dei soli motivi clinici;
(b) Il rispetto all’autonomia dei detenuti per quanto riguarda la propria salute ed il consenso informato nel rapporto medico-paziente;
(c) La riservatezza delle informazioni mediche, a meno che il mantenimento di tale riservatezza comporti un vero e imminente pericolo per il paziente o ad altri;
(d) Un divieto assoluto di compiere, attivamente o passivamente, atti che possano costituire tortura o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti o punizioni, compresi esperimenti medici o scientifici che possano essere dannosi per la salute di un detenuto, come la rimozione di cellule, tessuti o organi di un detenuto.

2. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1 (d) della presente regola, i detenuti possono essere autorizzati, sulla base del loro consenso libero e informato ed in conformità alla legge applicabile, a partecipare a studi clinici ed altra ricerca sanitaria accessibile alla comunità nel caso in cui ciò possa consentire un beneficio diretto e significativo per la loro salute, e per donare cellule, tessuti o organi del corpo a un parente.

Regola 33

Il medico deve riferire al direttore ogni volta che questi ritenga che la salute fisica o mentale del detenuto è stata o sarà dannosamente colpita dalla continuata detenzione o da qualsiasi condizione di detenzione.

Regola 34

Se, nel corso di esame di un detenuto al momento del ricovero o della fornitura di cure mediche, gli operatori sanitari vengono a conoscenza di eventuali segni di tortura o di altri trattamenti o pene crudele, inumane o degradanti, essi devono documentare e segnalare tali casi alla competente autorità medica, amministrativa o giudiziaria. Dovranno essere adottati i necessari accorgimenti procedurali al fine di non esporre il detenuto o persone collegate al prevedibile rischio di danni.

Regola 35

1. Il medico o l’istituzione sanitaria competente dovrà ispezionare regolarmente e consigliare il direttore su:

(a) La quantità, la qualità, la preparazione ed il servizio del cibo;
(b) L’igiene e la pulizia dell’istituto e dei detenuti;
(c) Il risanamento, la temperatura, l’illuminazione e la ventilazione della prigione;
(d) L’idoneità e la pulizia di vestiti e biancheria da letto dei detenuti;
(e) L’osservanza delle norme in materia di educazione fisica e sport, nei casi in cui non vi sia personale tecnico incaricato di queste attività.

2. Il direttore del carcere deve tenere in considerazione i consigli e le relazioni rese ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e nell’articolo 33 e prendere misure immediate per dare attuazione ai consigli ed alle raccomandazioni contenute nelle relazioni. Se la consulenza o le raccomandazioni non rientrano nelle competenze del direttore del carcere o se questi non le condivide, il direttore dovrà immediatamente inviare ad un’autorità superiore la propria relazione e la consulenza o le raccomandazioni del medico o dell’istituzione sanitaria competente.

Restrizioni, la disciplina e le sanzioni

Regola 36

Disciplina e ordine devono essere mantenuti con non più restrizioni di quanto sia necessario per garantire la custodia, il funzionamento sicuro della prigione e di una ben ordinata vita comunitaria.

Regola 37

Quanto segue dovrà sempre essere soggetto ad autorizzazione della legge o del regolamento dell’autorità amministrativa competente:

(a) La condotta costituente illecito disciplinare;
(b) I tipi e la durata di sanzioni che possono essere comminate;
(c) L’autorità competente di imporre tali sanzioni;
(d) Ogni forma di separazione involontaria dalla popolazione generale del carcere, come ad esempio il confinamento, l’isolamento, la segregazione, le unità speciali o abitazioni di cura, sia come una sanzione disciplinare sia per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, inclusa l’emanazione di politiche e procedure che ne disciplinano l’uso e la revisione dell’ammissione ed il rilascio da ogni forma di separazione involontaria.

Regola 38

1. Le amministrazioni penitenziarie sono incoraggiate ad avvalersi, per quanto possibile, della prevenzione del conflitto, mediazione o qualsiasi altro meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie per prevenire reati disciplinari o per risolvere i conflitti.
2. Per i detenuti che sono, o sono stati, separati, l’amministrazione penitenziaria deve adottare le misure necessarie per attenuare i possibili effetti negativi che la segregazione ha avuto su di loro e sulle loro comunità dopo la loro scarcerazione.

Regola 39

1. Nessun detenuto deve essere sanzionato se non in conformità con i termini della legge o regolamento a cui rimanda la regola 37 e dei principi di correttezza e del giusto processo. Un detenuto non deve mai essere punito due volte per lo stesso reato.
2. Le amministrazioni penitenziarie devono garantire la proporzionalità tra una sanzione disciplinare ed il reato per cui è stabilita e tenere un puntuale registro di tutte le sanzioni disciplinari comminate.

3. Prima di imporre sanzioni disciplinari, le amministrazioni penitenziarie devono prendere in considerazione se e come la malattia mentale di un detenuto o la disabilità nello sviluppo possano avere contribuito alla sua condotta ed alla commissione del reato o atto di cui alla pena inferta. Le amministrazioni carcerarie non devono sanzionare eventuali condotte di un detenuto quando siano considerate essere il risultato diretto della sua malattia mentale o disabilità intellettiva.

Regola 40

1. Nessun detenuto deve essere incaricato di sanzioni disciplinari al servizio del carcere.
2. Questa regola non può tuttavia, impedire il corretto funzionamento dei sistemi basati sull’auto-governo, in base ai quali specifiche attività sociali, educative, sportive o responsabilità sono affidate, sotto la supervisione, ai gruppi di detenuti per le finalità del trattamento.

Regola 41

1. Qualsiasi denuncia di un illecito disciplinare da un prigioniero deve essere tempestivamente riportata all’autorità competente, che deve indagare senza indugio.
2. I detenuti sono informati, senza indugio e in una lingua che comprendono, circa la natura delle accuse contro di loro e gli sarà concesso tempo e dei mezzi per la preparazione della loro difesa.
3. I detenuti devono essere autorizzati a difendersi personalmente, o tramite assistenza legale quando gli interessi della giustizia lo richiedano, in particolare in caso di gravi accuse disciplinari. Se il detenuto non comprende o non parla la lingua usata nel corso di un’udienza disciplinare, sarà assistito da un competente interprete gratuitamente.
4. I detenuti devono avere la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale avverso le sanzioni disciplinari inflittegli.
5. Nel caso in cui una violazione della disciplina è perseguitata come reato, i detenuti devono aver diritto a tutte le garanzie del diritto applicabile ai procedimenti penali, compreso l’accesso senza ostacoli ad un consulente legale.

Regola 42

Le condizioni di vita generali affrontati in queste regole, comprese quelle relative alla luce, ventilazione, temperatura, servizi igienico-sanitari, nutrizione, acqua potabile, accesso all’aria aperta ed esercizio fisico, igiene personale, assistenza sanitaria ed un adeguato spazio personale, dovranno applicarsi a tutti i prigionieri senza eccezioni.

Regola 43

1. In nessun caso possono aversi restrizioni o sanzioni disciplinari fino alla tortura o per altri trattamenti o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. In particolare, sono vietate le seguenti pratiche: (a) Indefinito isolamento;
(b) L’isolamento prolungato;
(c) Il posizionamento di un detenuto in una cella buia o costantemente illuminata; (d) La punizione corporale o la restrizione da cibo ed acqua; (e) Pena collettiva.
2. Gli strumenti di costrizione non devono mai essere usati come sanzione per reati disciplinari.

3. Le sanzioni disciplinari o misure restrittive non devono comprendere il divieto di contatti con la famiglia. I mezzi di contatto con la famiglia possono essere limitati solo per un periodo limitato di tempo e strettamente necessario per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine.

Regola 44

Ai fini di queste regole, l’isolamento si riferisce al confinamento di detenuti per 22 ore o più al giorno, senza significativo contatto umano. L’isolamento prolungato si riferisce all’isolamento per un periodo di tempo superiore a di 15 giorni consecutivi.

Regola 45

1. L’isolamento deve essere utilizzato solo in casi eccezionali, come ultima risorsa, per il più breve tempo possibile e sottoposto ad una revisione indipendente, e solo in forza dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente. Non può essere comminato in virtù di una sentenza nei confronti del detenuto.
2. L’imposizione di isolamento dovrebbe essere vietata in caso di detenuti con disabilità mentali o fisiche, quando le loro condizioni potrebbero essere aggravate da tali misure. Possono continuare ad applicarsi il divieto dell’uso di isolamento e misure simili in casi che coinvolgono donne e bambini, di cui agli Standard delle Nazioni Unite e altre norme in materia di prevenzione del crimine e la giustizia penale.

Regola 46

1. Il personale sanitario non potrà avere alcun ruolo nell’imposizione di sanzioni disciplinari o altre misure restrittive. Essi dovranno, tuttavia, prestare particolare attenzione alla salute dei prigionieri tenuti sotto qualsiasi forma di separazione involontaria, visitando questi prigionieri su base giornaliera e fornendo assistenza medica tempestiva e cure su richiesta di tali detenuti o personale penitenziario.
2. Il personale di assistenza sanitaria dovrà riferire al direttore, senza indugio, qualsiasi effetto negativo delle sanzioni disciplinari o altre misure restrittive sul piano fisico o sulla salute mentale di un detenuto sottoposto a tali sanzioni o misure e fornire consulenza al direttore se riterrà necessario terminarle o modificarle per motivi di salute fisica o mentale.
3. Il personale sanitario deve avere il potere di esaminare e raccomandare modifiche alla separazione involontaria di un detenuto in modo da garantire che tale separazione non aggravi la condizione medica o mentale o fisica o l’invalidità del detenuto.

Strumenti di restrizione
Regola 47

1. L’uso delle catene, dei ferri o altri strumenti di restrizione, che sono per natura degradanti o dolorose, saranno proibiti.
2. Altri strumenti di restrizione saranno solamente utilizzati quando autorizzati dalla legge e nelle seguenti circostanze:
a) Come precauzione contro la fuga durante un trasferimento, a condizione che essi siano rimossi quando il prigioniero appare dinnanzi ad un’ autorità giudiziale o amministrativa.
b) Mediante ordinanza del direttore del carcere, se altri metodi di controllo si rivelano inefficaci, per impedire ad un detenuto di ferirsi o di ferire altre persone o di fare danni; in tali casi, il direttore immediatamente avverte il medico o altri professionisti sanitari e qualificati e riferisce all’autorità amministrativa superiore.

Regola 48

1. Quando l’imposizione di strumenti di restrizione è autorizzata ai sensi dell’articolo 2 della regola 47, si applicheranno i seguenti principi:
a) Gli strumenti di restrizione sono imposti solo quando nessuna forma di controllo minore sarebbe efficacie per affrontare i rischi che comporta un movimento senza restrizione;
b) Il metodo di restrizione sarà il metodo meno intrusivo che è necessario e ragionevolmente disponibile per controllare il movimento del detenuto, in base al livello e alla natura dei rischi posti;
c) Gli strumenti di restrizione saranno imposti solo per il tempo richiesto e devono essere rimossi non appena possibile, dopo che i rischi che hanno comportato un movimento senza restrizione non saranno più presenti.
2. Gli strumenti di restrizione non saranno mai utilizzati su donne in gravidanza, durante il parto e immediatamente dopo il parto.

Regola 49

L’amministrazione penitenziaria dovrebbe cercare di accedere a, e fornire formazione nell’uso di tecniche di controllo che dovrebbero prevenire la necessità dell’imposizione di strumenti di restrizione o la riduzione della loro natura intrusiva.

Perquisizioni di detenuti e di celle
Regola 50

Le leggi e i regolamenti che disciplinano le perquisizioni dei detenuti e delle celle saranno conformi agli obblighi e al diritto internazionale e terranno conto degli standard e delle norme internazionali, tenendo presente la necessità di assicurare la sicurezza nel carcere. Le perquisizioni saranno condotte in modo tale che siano rispettose dell’intrinseca dignità umana e della privacy dell’individuo perquisito, nonché dei principi di proporzionalità, legalità e necessità.

Regola 51

Le perquisizioni non saranno utilizzate per tormentare, intimidire o intromettersi senza necessità nella privacy del detenuto. Per il fine di responsabilità, l’amministrazione penitenziaria manterrà appropriata documentazione delle perquisizioni, in particolare le perquisizioni della cavità del corpo e perquisizioni delle celle, nonché i motivi delle perquisizioni, le identità di quelli che le conducono e qualsiasi risultato delle ricerche.

Regola 52

1. Le perquisizioni invasive, incluse le perquisizioni della cavità del corpo, dovrebbero essere intraprese solo se assolutamente necessarie. L’amministrazione penitenziaria sarà incoraggiata a sviluppare e ad utilizzare adeguate alternative alle perquisizione intrusive. Le perquisizioni intrusive saranno condotte in privato e da personale adeguatamente formato dello stesso sesso di quello del detenuto.
2. Le perquisizioni della cavità del corpo saranno condotte solo da professionisti sanitari qualificati diversi da quelli che sono principalmente responsabili per la cura del detenuto, ad un minimo, da personale adeguatamente formato da medici professionisti secondo standard di igiene, salute e sicurezza.

Regola 53

I detenuti avranno accesso a, o avranno il permesso di mantenere in loro possesso senza accessibilità dalla amministrazione penitenziaria, documenti relativi ai loro procedimenti legali.

Informazioni e contestazioni relative al detenuto
Regola 54

Su ammissione, ciascun detenuto sarà prontamente provvisto con informazioni scritte su:
a) Il diritto penitenziario e le regole penitenziarie applicabili;
b) I suoi diritti, incluso i metodi autorizzati per cercare informazioni, l’accesso alla consulenza legale, mediante schemi di assistenza legale e procedure per fare richieste o reclami;
c) I suoi obblighi, incluso le sanzioni disciplinari applicabili; e
d) Tutte le materie necessarie per consentire al detenuto di adattare se stesso alla vita in carcere.

Regola 55

1. Le informazioni riferite alla regola 54 saranno disponibili nelle lingue comunemente utilizzate secondo le necessità della popolazione carceraria. Se un detenuto non comprende quelle lingue, l’assistenza sarà fornita.
2. Se un detenuto è analfabeta, le informazioni saranno comunicate al medesimo o alla medesima oralmente. I detenuti con disabilità sensoriali dovrebbero essere provvisti con informazioni in modo adeguato alle loro necessità.
3. L’amministrazione penitenziaria mostrerà bene in vista i riepiloghi delle informazioni nelle comuni aree del carcere.

Regola 56

1. Ogni detenuto avrà l’opportunità, ciascun giorno, di fare richieste o reclami al direttore del carcere o ai membri dipendenti del carcere autorizzati a rappresentarlo/a.
2. Sarà possibile fare richieste o reclami all’ispettore delle carceri durante il suo o la sua ispezione. Il detenuto avrà l’opportunità di parlare con l’ispettore o con qualsiasi altro funzionario ispettivo liberamente e in piena riservatezza, senza che il direttore o altri membri del personale siano presenti.
3. Ciascun detenuto avrà il permesso di fare richiesta o reclamo riguardante il suo trattamento, senza censura, all’amministrazione penitenziaria centrale e all’autorità giudiziale o altre competenti, incluso quelle investite di poteri di revisione e di rimedio. 4. I diritti ai sensi degli articoli da 1 a 3 di questa regola saranno estesi al consulente legale del detenuto. Nei casi in cui né il detenuto né il suo consulente legale hanno la possibilità di esercitare i propri diritti, un membro della famiglia del detenuto o ogni altra persona che ha conoscenza del caso può esercitare i medesimi.

Regola 57

1. Ogni richiesta o reclamo sarà prontamente trattato e avrà riscontro senza ritardo. Se la richiesta o reclamo sarà rifiutato, o in caso di eccessivo ritardo, il ricorrente sarà autorizzato a portare questi dinnanzi all’autorità giudiziale o ad altre.
2. Le garanzie avranno luogo per assicurare che i detenuti possano fare richieste o reclami in modo sicuro e, se così richiesto dal ricorrente, in modo confidenziale. Un detenuto o altra persona menzionata nell’articolo 4 della regola 56 non deve essere esposto a rischi di ritorsione, intimidazione o altre conseguenze negative come conseguenza per aver presentato una richiesta o un reclamo.
3. I casi di tortura o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti o punizione dei detenuti saranno trattatati immediatamente e risulteranno in una pronta e imparziale investigazione condotta da un’autorità nazionale indipendente secondo gli articoli 1 e 2 della regola 71.

Contatto con il mondo esterno
Regola 58

1. I detenuti avranno il permesso, sotto necessaria supervisione, di comunicare con la loro famiglia e i loro amici a intervalli regolari:
a) Mediante corrispondenza per iscritto e utilizzando, ove disponibile, la telecomunicazione, gli strumenti elettronici, digitali e qualsiasi altro mezzo; b) Mediante ricezione di visite.

2. Dove le visite coniugali sono permesse, questo diritto sarà applicato senza discriminazione, e le donne detenute saranno in grado di esercitare questo diritto su basi eguali a quelle degli uomini. Le procedure avranno luogo e permetteranno che siano rese disponibili per assicurare chiaro ed eguale accesso con dovuto riguardo alla sicurezza e alla dignità.

Regola 59

I detenuti saranno allocati, nel limite del possibile, in prigioni vicine alle loro case o ai loro luoghi di riabilitazione sociale.

Regola 60

1. L’ammissione di visitatori all’istituto penitenziario è possibile su consenso del visitatore ad essere perquisito. Il visitatore può revocare il consenso in ogni momento, nel qual caso l’amministrazione penitenziaria può rifiutare l’accesso.
2. La perquisizione e le procedure di entrata per i visitatori non saranno degradanti e saranno disciplinate da principi almeno protettivi quanto quelli indicati nelle regole da 50 a 52. Le perquisizioni alla cavità del corpo dovrebbero essere evitate e non dovrebbero essere applicate ai bambini.

Regola 61

1. I detenuti saranno forniti con adeguate opportunità, tempo e mezzi per essere visitati e per comunicare e consultarsi con un consulente legale di propria scelta o fornitore di assistenza legale, senza ritardo, intercettazione, censura e in piena riservatezza, su ogni questione legale, in conformità con la legge locale attuabile. Le consultazioni possono essere svolte in vista, ma non possono essere sentite, dal personale penitenziario.
2. Nei casi in cui i detenuti non parlino la lingua locale, l’amministrazione penitenziaria faciliterà l’accesso ai servizi di un indipendente interprete competente.
3. I detenuti dovranno avere accesso all’effettiva assistenza legale.

Regola 62

1. I detenuti che sono di nazionalità straniera, disporranno ragionevolmente di mezzi per comunicare con rappresentanti diplomatici e consolari dello Stato a cui appartengono.
2. I detenuti che sono cittadini di Stati che non hanno rappresentanti diplomatici o consolari nel paese e ai rifugiati e agli apolidi devono essere concesse loro le stesse facilitazioni per comunicare con i rappresentanti diplomatici dello Stato incaricato dei loro interessi o di qualsiasi autorità nazionale o internazionale, il cui compito sia quello di proteggere tali persone.

Regola 63

I detenuti saranno tenuti informati regolarmente sulle novità più importanti mediante la lettura di giornali, periodici o pubblicazioni istituzionali speciali, mediante l’ascolto di trasmissioni, mediante letture o qualsiasi altro mezzo simile, in quanto autorizzato o controllato dall’amministrazione penitenziaria.

Libri
Regola 64

Ogni carcere avrà una libreria per l’utilizzo da parte di tutte le categorie di detenuti, adeguatamente rifornita di libri sia ricreativi sia informativi, e i detenuti saranno incoraggiati ad avvalersi pienamente della medesima.

Religione
Regola 65

1. Se il carcere contiene un sufficiente numero di detenuti della stessa religione, un rappresentante qualificato di quella religione sarà nominato o approvato. Se il numero di detenuti lo consente e le condizioni lo permettono, l’organizzazione dovrà essere a tempo pieno.
2. Un rappresentante qualificato nominato o approvato ai sensi dell’articolo 1 della presente regola, avrà il permesso di tenere regolare servizio ed effettuare visite pastorali in privato ai detenuti della sua religione in momenti opportuni.
3. L’accesso a un rappresentante qualificato di qualsiasi religione sarà negato a qualsiasi detenuto. Dall’altro canto, se qualsiasi detenuto dovesse opporsi ad una visita di qualsiasi rappresentante religioso, il suo comportamento sarà pienamente rispettato.

Regola 66

Per quanto praticabile, ciascun detenuto avrà il permesso di soddisfare i bisogni della sua vita religiosa partecipando ai servizi forniti in carcere e avendo in suo possesso i libri per la pratica e l’istruzione religiosa di sua confessione.

Conservazione della proprietà dei detenuti
Regola 67

1. Il denaro, gli oggetti preziosi, l’abbigliamento e altri effetti che appartengono a un detenuto, che ai sensi delle regole vigenti in carcere avrà il permesso di conservare con l’accettazione del carcere, devono essere collocati in custodia. Un inventario sarà sottoscritto dal detenuto. Saranno intraprese provvedimenti per mantenerli in buone condizioni.
2. Al rilascio del detenuto, tutti gli articoli e il denaro saranno restituiti al medesimo o alla medesima, eccetto nel caso in cui sia stato autorizzato/a a spendere denaro o ad inviare tale proprietà fuori dal carcere, o sia stato recuperato il necessario, per motivi igienici, al fine di distruggere qualsiasi articolo di abbigliamento. Il detenuto sottoscriverà una ricevuta per gli articoli e restituirà il denaro al medesimo/a.
3. Il denaro o gli effetti ricevuti da un detenuto dall’esterno saranno trattati allo stesso modo.
4. Se un detenuto porta con sé qualsiasi farmaco o medicina, il medico o altri professionisti sanitari qualificati decideranno quale uso sarà fatto dei medesimi.

Avvisi
Regola 68

Ogni detenuto avrà il diritto e avrà la capacità e l’intenzione di informare immediatamente la sua famiglia, o qualsiasi altra persona designata come persona di contatto, sulla sua reclusione, sul suo trasferimento ad un altro istituto e su qualsiasi infermità grave o su qualsiasi ferita.

Regola 69

Nel caso di morte del detenuto, il direttore del carcere informerà immediatamente i prossimi congiunti del detenuto o il contatto di emergenza. Gli individui designati da un detenuto a ricevere le informazioni relative alla sua salute, saranno avvisati dal direttore sulle gravi infermità, sulla ferita o sul trasferimento del detenuto ad un istituto di cura. L’esplicita richiesta del detenuto di non avvisare la sua sposa o il suo sposo o un parente vicino nel caso di malattia o di ferita, sarà rispettato.

Regola 70

L’amministrazione penitenziaria informerà il detenuto immediatamente riguardo le gravi infermità o la morte di un parente vicino o del consorte. Allorché le circostanze lo permettono, il detenuto dovrebbe essere autorizzato ad andare, sotto scorta, sia verso il letto del parente vicino o del consorte che è gravemente malato, sia a partecipare al funerale di un parente vicino o del consorte.

Indagini
Regola 71

1. Fermo restando l’inizio di un’indagine, il direttore riferirà, senza ritardo, riguardo alla morte durante la detenzione, alla scomparsa o alla grave ferita ad una giudiziale o altra competente autorità che è indipendente dall’amministrazione penitenziaria e incarica a condurre prontamente, imparzialmente ed efficacemente le indagini nelle circostanze e cause di tali casi. L’amministrazione penitenziaria coopererà pienamente con l’autorità e garantirà che gli elementi di prova siano preservati.
2. L’obbligo di cui all’articolo 1 della presente regola si applicherà equamente qualora ci siano ragionevoli motivi per ritenere che un’azione di tortura o altro crudele, inumano o degradante trattamento o punizione sia stato commesso in carcere, noncurante di qualsiasi formale reclamo che è stato ricevuto.
3. Qualora ci siano ragionevoli motivi per ritenere che un’azione di cui all’articolo 2 della presente regola sia stata commessa, saranno immediatamente adottate misure per assicurare che tutte le persone potenzialmente implicate non abbiano un coinvolgimento nell’indagine e non abbiano contatto con il testimone, la vittima o i familiari della vittima.

Regola 72

L’amministrazione penitenziaria tratterà il corpo del detenuto deceduto con rispetto e dignità. Il corpo del detenuto deceduto dovrebbe essere restituito al suo parente prossimo non appena ragionevolmente possibile, almeno al completamento dell’indagine. L’amministrazione penitenziaria faciliterà un funerale culturalmente appropriato, se non c’è un’altra parte responsabile volenterosa o capace di fare questo e manterrà copiosa documentazione riguardo quanto avvenuto.

Trasferimento dei detenuti
Regola 73

1. Quando i detenuti vengono trasferiti verso o da un istituto, essi sono resi di pubblico dominio il meno possibile e le opportune garanzie saranno adottate per tutelarli da insulti, curiosità e qualsiasi forma di pubblicità.
2. Il trasporto dei detenuti mediante mezzi di trasporto con inadeguata ventilazione o luce, o in qualsiasi modo che li soggetterebbe ad una non necessaria difficoltà fisica, sarà vietato.
3. Il trasporto dei detenuti sarà svolto a spese dell’amministrazione penitenziaria e eguali condizioni saranno applicate ai medesimi.

Personale dell’Istituto
Regola 74

1. L’amministrazione penitenziaria fornirà una attenta selezione ad ogni livello del personale, sulla loro integrità, umanità, capacità professionale e adattamento personale per il lavoro di cui la corretta amministrazione penitenziaria si fa carico.
2. L’amministrazione penitenziaria cercherà di sensibilizzare e mantenere nelle menti sia del personale sia del pubblico la convinzione che il presente lavoro è un servizio sociale di grande importanza e a tal fine tutti gli adeguati mezzi di informazione al pubblico dovrebbero essere utilizzati.
3. Per salvaguardare i precedenti fini, il personale sarà nominato a tempo pieno come dipendente del carcere e avrà la configurazione di servizio civile con la sicurezza di avere un impiego a tempo indeterminate, soggetto solo alla buona condotta, all’efficienza e all’ idoneità fisica. I compensi saranno adatti ad attirare e trattenere uomini e donne; i benefici relativi all’impiego e le condizioni di servizio saranno favorevoli in vista dell’ardua natura del lavoro.

Regola 75

1. Tutto il personale del carcere possiede un adeguato livello di educazione e gli saranno date la capacità e i mezzi per svolgere i loro doveri in modo professionale.
2. Prima di entrare in servizio, a tutto il personale del carcere sarà fornita una formazione su misura ai loro generali e specifici compiti, che sarà il riflesso delle migliori pratiche contemporanee basate sulle scienze penalistiche. Solo quelli candidati che con successo passano i test teorici e pratici al termine della formazione avranno il permesso di prestare servizio in carcere.

3. L’amministrazione penitenziaria garantirà la fornitura continua dei corsi di formazione in vista di mantenere e migliorare la conoscenza e la capacità professionale del suo personale, in seguito all’entrata in servizio e durante la loro carriera.

Regola 76

1. La formazione di cui all’articolo 2 della regola 75 includerà, come minimo, formazione su:
(a) la legge nazionale di riferimento, regole e politiche, nonché strumenti internazionali e regionali applicabili, le cui disposizioni devono guidare il lavoro e le interazioni del personale del carcere con i detenuti;

b) i diritti e i doveri del personale del carcere, incluso la dignità umana di tutti i detenuti e il divieto di certe condotte, in particolare la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane degradanti;

(c) la sicurezza e la salute, incluso il concetto di sicurezza dinamica, l’uso della forza e strumenti di limitazione e la gestione degli autori del reato, tenuto debito conto delle tecniche preventive e di diffusione, come la negoziazione e la mediazione;
(d) il primo soccorso, i bisogni psicosociali dei detenuti e le dinamiche corrispondenti nell’ organizzazione del carcere, nonché il servizio e l’assistenza sociale, inclusa la diagnosi precoce dei problemi mentali.

2. Il personale che è in carica per lavorare con certe categorie di detenuti, o a cui sono assegnate altre funzioni specializzate, devono ricevere una formazione che ha un corrispondente focus.

Regola 77

Tutto il personale deve condurre in ogni momento i medesimi e eseguire le loro funzioni per influenzare bene i detenuti mediante il loro esempio e meritare il loro rispetto.

Regola 78

1. Per quanto concerne i tempi, il personale del carcere includerà un sufficiente numero di specialisti come psichiatri, psicologi, assistenti sociali, insegnanti e operatori commerciali.
2. I servizi degli operatori sociali, insegnanti e operatori commerciali saranno garantiti in modo permanente, senza così escludere lavoratori part-time o volontari.

Regola 79

1. Il direttore del carcere dovrebbe essere adeguatamente qualificato per il suo incarico dal carattere, dall’abilità amministrativa, dalla formazione adeguata e dall’esperienza.
2. Il direttore del carcere dedicherà il suo intero orario lavorativo ai doveri ufficiali e non sarà assunto in part-time. Dimorerà nei locali del carcere o nelle immediate vicinanze.

3. Quando due o più carceri sono sotto l’autorità di un direttore, egli o ella visiterà ciascuno di questi a intervalli di tempo. Un responsabile funzionario residente sarà incaricato di dette carceri.

Regola 80

1. Il direttore del carcere, il o la sua vice, e il superiore del personale saranno in grado di parlare la lingua del più alto numero dei detenuti, o una lingua compresa dal più grande numero dei medesimi.
2. Ogniqualvolta sia necessario, il servizio di un interprete competente sarà utilizzato.

Regola 81

1. In un carcere sia per uomini sia per donne, la parte del carcere posizionata a lato per le donne sarà sotto l’autorità di una donna membro del personale che avrà la custodia delle chiavi di tutte quelle parti del carcere.
2. Nessun uomo membro del personale entrerà nella parte del carcere posizionata a lato per le donne, a meno che accompagnati da una donna membro del personale.
3. Le donne detenute saranno scortate e supervisionate solo da donne membri del personale. Questo, comunque, non precluderà agli uomini membri del personale, in particolare dottori e insegnanti, dallo svolgere i loro doveri professionali nelle carceri o parti di carceri poste a lato per le donne.

Regola 82

1. Il personale del carcere non utilizzerà, nelle loro relazioni con i detenuti, la forza in propria difesa o in casi di tentata fuga, o resistenza fisica attiva o passiva nei confronti di un comando fondato sulla legge o su regolamenti. Il personale del carcere che ricorre alla forza deve utilizzare non più di quanto strettamente necessario e deve riferire l’incidente immediatamente al direttore del carcere.
2. Al personale del carcere sarà offerto uno speciale addestramento fisico per permettere loro di trattenere detenuti aggressivi. Fatte salve circostanze particolari, il personale del carcere che esegue le funzioni che portano loro in diretto contatto con i detenuti, non dovrebbe essere armato. Inoltre, il personale del carcere, in nessuna circostanza dovrebbe essere provvisto di armi, a meno che essi siano stati istruiti circa il loro utilizzo.

Ispezioni interne ed esterne
Regola 83

1. Ci sarà un doppio sistema per regolari ispezioni di carceri e servizi di carattere penale: (a) Ispezioni interne o amministrative condotte dall’amministrazione penitenziaria centrale;

(b) Le ispezioni esterne condotte da un organo indipendente dell’amministrazione penitenziaria, che può includere organi competenti di carattere internazionale o regionale.

2. In entrambi i casi, l’oggetto delle ispezioni sarà quello di garantire che le carceri siano gestite secondo le leggi esistenti, i regolamenti, le politiche e le procedure, in vista di far emergere gli obiettivi dei servizi di carattere penale e correttivo, e che i diritti dei detenuti siano protetti.

Regola 84

1. Gli ispettori avranno il potere di:

(a) di accedere a tutte le informazioni sui detenuti e sui luoghi e sulle località di detenzione, nonché su tutte le informazioni rilevanti per il trattamento dei detenuti, incluso la loro documentazione e le condizioni di detenzione;
(b) di liberamente scegliere quali carceri visitare, incluso effettuare visite senza preavviso su loro iniziativa e quali detenuti intervistare;
(c) condurre colloqui privati e completamente confidenziali con detenuti e con il personale della prigione nel corso delle loro visite;
(d) di fare raccomandazioni all’amministrazione penitenziaria e ad altre autorità competenti.
2. I team dedicati alle ispezioni esterne saranno composti da qualificati ed esperti ispettori assunti da una competente autorità e comprendono professionisti sanitari. Con il dovuto riguardo sarà rivolto ad una rappresentanza bilanciata di genere.

Regola 85

1. Ciascuna ispezione sarà seguita da un resoconto scritto da presentare alla competente autorità. Con dovuta considerazione, saranno effettuati resoconti di ispezioni esterne pubblicamente disponibili, con l’esclusione di qualsiasi dato personale dei detenuti, a meno che abbiano dato il loro esplicito consenso.
2. L’amministrazione penitenziaria o altra competente autorità, come appropriato, indicherà, entro un ragionevole tempo, se realizzerà le raccomandazioni che risultano dalle ispezioni esterne.

II. REGOLE APPLICABILI A PARTICOLARI CATEGORIE DI DETENUTI

A. DETENUTI CHE SCONTANO UNA CONDANNA

Linee guida

Regola 86

Le linee guida qui di seguito esposte hanno lo scopo di mettere in luce i principi secondo cui le istituzioni penitenziarie devono essere amministrate e gli obiettivi che le stesse devono perseguire, conformemente alla dichiarazione di cui all’Osservazione Preliminare n. 1 del presente documento.

Regola 87

Prima che il detenuto abbia scontato la sua condanna, è auspicabile che siano adottate tutte le misure necessarie affinché sia assicurato un graduale reinserimento del detenuto stesso nella società civile. Questo obiettivo può essere raggiunto, a seconda delle specifiche circostanze, per mezzo di un regime rieducativo applicato al detenuto prima della liberazione, all’interno dello stesso carcere o in altra struttura

appropriata, oppure per mezzo della liberazione condizionale controllata del detenuto, la cui supervisione non dovrebbe essere affidata alle forze di polizia ma a soggetti in grado di fornire un’effettiva assistenza sociale.

Regola 88

1. Il trattamento penitenziario dei detenuti non deve enfatizzare la loro esclusione dalla comunità civile, bensì la loro continuativa partecipazione all’interno della stessa. Pertanto, le istituzioni di assistenza sociale dovrebbero essere, ove possibile, affiancate al personale penitenziario e assisterlo nella riabilitazione sociale dei detenuti.

2. Ogni istituzione carceraria dovrebbe prevedere al suo interno delle figure (es. assistenti sociali) incaricate di aiutare il detenuto a mantenere e migliorare le sue relazioni con i propri familiari e con adeguate istituzioni di assistenza sociale. Compatibilmente con la legge e con la condanna che il detenuto deve scontare, devono essere adottate tutte le misure necessarie per la salvaguardia degli interessi, dei diritti di previdenza e di altri benefici sociali dei detenuti.

Regola 89

1. Il raggiungimento di tali scopi richiede l’individualizzazione del trattamento penitenziario alla luce delle specifiche circostanze relative ad ogni singolo detenuto e, pertanto, un sistema flessibile atto alla classificazione e al raggruppamento dei detenuti in diverse categorie. Di conseguenza, sarebbe auspicabile la distribuzione di tali gruppi di detenuti in strutture diverse e idonee per il trattamento penitenziario di ogni singolo gruppo di detenuti.

2. Non è necessario che tali divere strutture carcerarie dispongano del medesimo livello di sicurezza per ogni gruppo di detenuti. È, piuttosto, desiderabile che il livello di sicurezza di ogni struttura sia graduato e confacente alle esigenze di ogni singolo gruppo. Le strutture penitenziarie “aperte”, non prevedendo alcuna misura di sicurezza contro la fuga e facendo affidamento sull’auto-disciplina dei detenuti, presentano, pertanto, le condizioni più favorevoli per la riabilitazione di detenuti attentamente selezionati.

3. È auspicabile che il numero dei detenuti in ogni struttura carceraria “chiusa” non sia cosi alto da ostacolare l’individualizzazione del trattamento penitenziario. In alcuni Paesi è ritenuto che il numero massimo di detenuti non superi le 500 unità. Nelle strutture penitenziarie “aperte” il numero di detenuti deve essere il minimo possibile.

4. Al contrario, non è desiderabile il mantenimento di strutture carcerarie talmente piccole da non essere in grado di fornire i servizi essenziali.

Regola 90

I doveri della società nei confronti del detenuto non si esauriscono al momento della sua liberazione. Dovrebbe essere definita l’attività di appositi enti governativi o anche privati in grado di provvedere alla cura del detenuto rilasciato allo scopo di lenire il pregiudizio contro di lui favorire la sua riabilitazione sociale.

Trattamento penitenziario

Regola 91

Il trattamento penitenziario di soggetti condannati alla pena detentiva o simile, deve avere come scopo, ove la durata della pena lo permetta, quello di instillare in tali soggetti il proposito di condurre la propria vita, dopo aver scontato la condanna, nel rispetto della legge e in autonomia. Il trattamento penitenziario dovrà, quindi, essere tale da incoraggiare il rispetto per sé stessi e sviluppare il senso di responsabilità.

Regola 92

1. Al fine di perseguire i suddetti scopi, sarà necessario adottare tutte le misure opportune, inclusi sostegno religioso nei Paesi in cui ciò risulti possibile, educazione, guida professionale e formazione, volontariato, consulenza professionale, sviluppo fisico e rafforzamento del carattere morale, in base alle esigenze individuali di ciascun detenuto, prendendo in considerazione il loro comportamento e i loro precedenti penali, capacità fisiche e mentale e attitudini, temperamento, durata della pena e prospettive successive.

2. Per ciascun detenuto che sconta una pena opportuna a tale scopo, il responsabile della struttura carceraria (direttore) riceve, al momento dell’ingresso del detenuto nella propria struttura o nella fase immediatamente successiva, dei report contenenti dettagliate informazioni su tutti gli elementi di cui al n.
1. Tali report devono sempre contenere una relazione sulle condizioni fisiche e psicologiche del detenuto redato da un medico o altro operatore sanitario qualificato.

3. Tali report e altri documenti rilevanti devono essere contenuti in un fascicolo individuale riferibile a ciascun detenuto. Tali fascicoli devono essere sempre aggiornati e classificati in maniera tale da essere in qualsiasi momento consultabili dal personale a ciò deputato qualora risulti necessario.

Classificazione e individualizzazione

Regola 93

1. Le finalità della classificazione sono:

a) Separare dagli altri detenuti quei soggetti che, in ragione dei propri precedenti o carattere, rischiano di esercitare una cattiva influenza;
b) Suddividere i detenuti in gruppi allo scopo di facilitare il loro trattamento penitenziario tenendo presente la loro riabilitazione sociale;

2. Ove possibile, strutture carcerarie diverse o diverse sezioni della stessa struttura devono essere utilizzate per il trattamento penitenziario di differenti gruppi di detenuti.

Regola 94

Nella fase immediatamente successiva all’ingresso nella struttura carceraria e dopo uno studio sulla personalità di ciascun detenuto condannato ad una pena opportuna a tale scopo, deve essere preparato un piano di trattamento sulla base delle informazioni ricevute riguardanti le esigenze individuali, le capacità e la predisposizione di ogni singolo detenuto.

Privilegi

Regola 95

In ogni struttura carceraria deve essere previsto un piano di privilegi e metodi di trattamento appropriato per ogni differente gruppo di detenuti, allo scopo di incoraggiare la buona condotta, di sviluppare il senso di responsabilità e di assicurare l’interesse e la cooperazione dei detenuti rispetto al loro trattamento.

Attività Lavorativa

Regola 96

1. I detenuti condannati devono avere l’opportunità di svolgere attività lavorative e/o partecipare attivamente alla propria riabilitazione, previo un accertamento medico sulle condizioni fisiche e psicologiche effettuato da un medico o altro operatore sanitario qualificato.
2. Deve essere prevista una sufficiente quantità di attività lavorativa utile, allo scopo di tenere i detenuti occupati attivamente per una normale giornata lavorativa.

Regola 97

1. Le attività lavorative in carcere non devono avere natura punitiva.
2. I detenuti non devono essere tenuti in condizioni di schiavitù o servilismo.
3. Nessun detenuto può essere obbligato a lavorare a beneficio privato del personale penitenziario.

Regola 98

1. Ove possibile, le attività lavorative espletate devono essere tali da mantenere o migliorare la capacità dei detenuti di guadagnarsi da vivere in maniera onesta dopo il loro rilascio.
2. La formazione professionale per mestieri utili deve essere erogata ai detenuti in grado di trarne profitto, soprattutto ai giovani detenuti.
3. I detenuti devono essere lasciati liberi di scegliere il tipo di attività lavorativa in cui essere impiegati, entro i limiti della compatibile selezione professionale e a seconda dei requisiti fissati dall’amministrazione e della disciplina.

Regola 99

1. L’organizzazione e i metodi delle attività lavorative svolte in carcere devono coincidere il più possibile con le caratteristiche di lavori simili fuori dal carcere, in modo tale da preparare i detenuti alle condizioni di una normale occupazione lavorativa.
2. Gli interessi dei detenuti e della loro formazione professionale non devono, tuttavia, mai essere subordinati allo scopo di trarre profitto dalle attività lavorative svolte all’interno delle strutture carcerarie.

Regola 100

1. Le attività produttive ed agricole istituzionali devono essere, preferibilmente, gestite direttamente dall’amministrazione della struttura carceraria e non da privati appaltatori. 2. Nei casi in cui i detenuti siano occupati in attività lavorative non gestite dall’amministrazione della struttura carceraria, devono essere, in ogni caso, supervisionati dal personale penitenziario. Salvo i casi in cui le attività lavorative siano effettuate in favore di altre entità governative o statali, la normale retribuzione per tali attività lavorative deve essere erogata all’amministrazione della struttura carceraria dai soggetti in favore dei quali le attività lavorative sono effettuate, tenendo in considerazione il contributo dei detenuti.

Regola 101

1. I presidi precauzionali di controllo previsti a protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori devono essere osservati, allo stesso modo, all’interno delle carceri con riferimento alle attività lavorative svolte dai detenuti.
2. Deve essere previsto l’indennizzo a favore dei detenuti in caso di infortuni occorsi sul lavoro, incluse le c.d. malattie professionali, in misura non inferiore a quanto previsto dalla legge per tutti i lavoratori.

Regola 102

1. Il massimo di ore lavorative giornaliere e settimanali per i detenuti deve essere stabilito dalla legge o dai regolamenti, tenendo in considerazione le regole locali o la consuetudine riferibili a tutti i lavoratori.
2. L’orario di lavoro fissato deve prevedere un giorno di riposo settimanale e tempo sufficiente per l’educazione ed altre attività previste dal piano di trattamento e riabilitazione dei detenuti.

Regola 103

1. Deve essere previsto un sistema equo di remunerazione per il lavoro svolto dai detenuti.
2. Ai sensi di tale sistema di remunerazione, ai detenuti deve essere concessa la possibilità di spendere parte dei loro guadagni per l’acquisto di prodotti predeterminati e approvati per il loro uso personale e di mandare parte dei loro guadagni ai propri familiari.
3. Il sistema deve, inoltre, prevedere che parte dei guadagni devono essere messi da parte dall’amministrazione penitenziaria e fatti confluire in un fondo di risparmio da restituire al detenuto al momento del suo rilascio.

Educazione e attività ricreative

Regola 104

1. Deve essere prevista l’ulteriore educazione dei detenuti capaci di trarre profitto dalla stessa, inclusa l’educazione di carattere religioso, nei Paesi ove ciò sia possibile. L’educazione di detenuti analfabeti e dei detenuti giovani deve essere obbligatoria e di primario interesse per l’amministrazione penitenziaria.

2. Ove praticabile, l’educazione dei detenuti deve essere coordinata con il sistema educativo nazionale del Paese al fine di rendere i detenuti capaci di sviluppare la propria educazione anche dopo il loro rilascio.

Regola 105

Le attività ricreative e culturali devono essere svolte all’interno delle strutture carcerarie per il bene della salute mentale e fisica dei detenuti.

Relazioni sociali e “aftercare”

Regola 106

Particolare attenzione deve essere posta al mantenimento e miglioramento delle relazioni sociali del detenuto con i propri familiari, nel migliore interesse di entrambi.

Regola 107

Sin dall’inizio della detenzione, bisogna tenere in considerazione il futuro del detenuto successivamente al suo rilascio e lo stesso deve essere incoraggiato e assistito allo scopo di mantenere o stabilire nuove relazioni sociali con persone o enti esterni al carcere, allo scopo di assicurare la riabilitazione del detenuto nell’interesse dei suoi familiari.

Regola 108

1. Tutte i soggetti e gli enti, pubblici o privati, deputati all’assistenza di ex detenuti per il loro reinserimento in società, devono assicurarsi che, ove possibile, gli stessi siano dotati di documenti, alloggio e lavoro adeguati, abbigliamento dignitoso, anche in relazione alle condizioni climatiche e sufficienti mezzi per raggiungere le loro destinazioni a mantenersi nella fase immediatamente successiva il proprio rilascio.
2. I rappresentanti dei suddetti enti devono avere accesso alla struttura carceraria e ai detenuti e devono essere consultati con riferimento al futuro dei detenuti sin dall’inizio della loro detenzione.
3. E’ auspicabile che l’attività di tali enti sia centralizzata e coordinata allo scopo di sfruttare al meglio la loro attività.

B. DETENUTI CON DISABILITÀ MENTALI E/O PROBLEMI DI SALUTE

Regola 109

1. I soggetti ritenuti non punibili o successivamente riconosciuti come aventi gravi disabilità mentali e/o problemi di salute e, pertanto, la cui detenzione potrebbe comportare un peggioramento delle loro condizioni di salute, non devono essere detenuti all’interno di strutture carcerarie, bensì assegnati al più presto possibile a strutture sanitarie appropriate.
2. Se necessario, i detenuti con disabilità mentali e/o problemi di salute possono essere monitorati e curati presso strutture specializzate sotto la supervisione di personale sanitario qualificato.
3. Il servizio sanitario deve provvedere alla cura psichiatrica dei detenuti che ne abbiano bisogno.

Regola 110

È auspicabile che, in accordo con gli enti a ciò deputati, sia assicurata la continuazione delle cure psichiatriche anche dopo il rilascio.

C. DETENUTI ARRESTATI O IN ATTESA DI PROCESSO

Regola 111

1. Le persone arrestate in ragione di un procedimento penale pendente a loro carico, detenute dalle forze dell’ordine o presso le strutture carcerarie e non ancora processati o condannati, saranno in seguito denominati “detenuti non condannati”.
2. I detenuti non condannati sono presunti innocenti e come tali devono essere trattati.
3. I detenuti non condannati devono essere soggetti ad un trattamento speciale (descritto nei suoi caratteri essenziali nel prosieguo di questo documento), in conformità con la legge e i regolamenti che tutelano la libertà individuale e prescrivono i metodi di trattamento dei detenuti non condannati.

Regola 112

1. I detenuti non condannati devono essere separati dai detenuti che scontano una condanna.
2. I giovani detenuti non condannati devono essere separati dai detenuti adulti e, in via di principio, devono essere assegnati a diverse strutture.

Regola 113

I detenuti non condannati devono dormire singolarmente in stanze separate e appropriate anche in ragione delle condizioni climatiche.

Regola 114

I detenuti non condannati, entro limiti compatibili con le esigenze della struttura detentiva, hanno la possibilità, a proprie spese, di richiedere il cibo di loro gradimento anche proveniente dall’esterno. In caso contrario la struttura detentiva dovrà provvedere alla nutrizione del detenuto non condannato.

Regola 115

Il detenuto non condannato può indossare i propri abiti, se puliti e appropriati. Qualora indossi divise, queste devono essere diverse dalle divise in dotazione ai detenuti condannati.

Regola 116

A tutti i detenuti non condannati deve essere offerta l’opportunità di svolgere attività lavorativa, ma non possono essere obbligati a lavorare. Qualora il detenuto decida di lavorare, lo stesso dovrà essere retribuito.

Regola 117

Il detenuto non condannato deve avere la possibilità di procurarsi, a sue spese o di terzi, libri, giornali, copisteria e altri mezzi di occupazione se compatibili con gli interessi dell’amministrazione della giustizia e della sicurezza e ordine dell’istituzione.

Regola 118

Il detenuto non condannato deve avere la possibilità di essere visitato e curato dal proprio medico o dentista, se appropriato e se capace di provvedere alle spese occorse.

Regola 119

1. Ciascun detenuto non condannato ha il diritto di essere immediatamente informato circa le ragioni della sua detenzione e le accuse mosse nei suoi confronti.
2. Qualora il detenuto non condannato non abbia nominato un difensore di fiducia, ha il diritto di ricevere assistenza legale da parte di un difensore nominato d’ufficio dall’autorità giudiziaria in tutti i casi in cui ciò è previsto dalla legge; il patrocinio è gratuito qualora il detenuto non condannato non disponga dei mezzi economici per pagare. La mancata assegnazione di un difensore deve essere discussa immediatamente innanzi ad una autorità terza.

Regola 120

1. La disciplina di accesso del detenuto non condannato al patrocinio di un difensore per la sua difesa deve essere ispirata dai medesimi principi espressi dalla Regola n. 61.
2. Su richiesta del detenuto non condannato, lo stesso deve essere dotato del materiale necessario per la stesura di documenti relativi alla propria difesa, incluse informazioni confidenziali per il proprio difensore.

D. ALTRI DETENUTI

Regola 121

Nei Paesi in cui la Legge prevede la detenzione per debiti o su ordine di giudici non penali, le persone detenute per tali motivi non devono essere soggetti a nessuna restrizione o rigore non necessari ad assicurare la sicurezza e l’ordine. Il loro trattamento non dovrà essere meno favorevole rispetto ai detenuti non condannati, fatta eccezione per l’obbligo di svolgere attività lavorative.

E. PERSONE ARRESTATE SENZA FORMALIZZAZIONE DELLE ACCUSE

Regola 122

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9 della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, le persone arrestate o detenute senza formalizzazione delle accuse mosse nei loro confronti devono godere della stessa protezione prevista nella Parte I e II, sezione C del presente documento. Le previsioni di cui alla parte II, sezione A del presente documento devono essere allo stesso modo sono applicabili qualora l’applicazione possa beneficiare questa categoria speciale di persone sottoposte a custodia, tenendo presente che nessuna misura che implichi la rieducazione o riabilitazione di un soggetto non condannato per nessun reato debba essere adottata.

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