Referendum, 34 buone ragioni per dire Sì alla separazione delle carriere

  1. Perché il giusto processo si deve svolgere nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, dinanzi a un giudice terzo e imparziale. Secondo la stessa giurisprudenza costituzionale, l’imparzialità è solo “un aspetto di quel carattere di “terzietà” che connota nell’essenziale tanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice, distinguendola da quella degli altri soggetti pubblici, e condiziona l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio”.
  2. Perché la parità fra le parti si realizza solo se il giudice è terzo ossia equidistante dalle parti stesse nella sua distinta posizione ordinamentale.
  3. Perché il giudice non deve avere alcun interesse in comune con il pubblico ministero, né personale, né processuale, né di carriera.
  4. Perché l’unico vero garante del giusto processo e dei diritti dei cittadini imputati è il giudice terzo, non certo il pubblico ministero che svolge le funzioni di persecuzione penale.
  5. Perché a funzioni distinte, di accusa e di decisione, devono corrispondere ordinamenti distinti ed è un voluto fraintendimento quello di confondere i passaggi di funzione con la separazione delle funzioni. Se anche i passaggi di funzione sono già oggi limitati, quello che conta è che a funzioni distinte corrispondano ordinamenti distinti.
  6. Perché il pubblico ministero non è un giudice, non svolge funzioni giurisdizionali e non è nemmeno una “parte imparziale”. Il pubblico ministero agisce nella logica di parte e si determina in funzione dei risultati del processo. Il processo di parti ha le sue regole: come il pubblico ministero chiede l’assoluzione o l’archiviazione in mancanza di prove di colpevolezza, così il difensore chiede la condanna (patteggiamento o messa alla prova) o comunque opera scelte remissive (abbreviato) quando le prove d’accusa sono inscalfibili. È la logica del processo di parti, non l’ossimoro delle parti imparziali.
  7. Perché il giudice, nel giusto processo di parti delineato dalla Costituzione, deve parimenti diffidare tanto dell’accusa pubblica quanto della difesa privata che si muovono secondo la stessa cultura del contraddittorio e del processo di parti, cosa ben diversa dalla cultura della giurisdizione.
  8. Perché la cultura della giurisdizione, intesa come cultura del decidere, spetta solo al giudice, senza mistificazioni di sorta sul ruolo del pubblico ministero che non ha e non deve avere poteri giurisdizionali, ciò a tutela degli imputati e del principio di parità fra le parti.
  9. Perché il giudice ha un unico interesse, garantire il giusto processo, sapendo che il risultato, in termini cognitivi, dipende direttamente dal percorso seguito. Solo all’esito di un giusto processo è possibile pronunciare, eventualmente, una giusta condanna e solo dalla giusta condanna discende la giusta pena.

 

  1. Perché il giudice deve farsi guidare solo dal ragionevole dubbio sulle prove legittimamente raccolte, senza farsi condizionare dalle esigenze di difesa sociale che sono rappresentate solo dal pubblico ministero.
  2. Perché il giudice terzo è quello che decide dopo aver ascoltato le parti e non quello che ha già deciso per acritica adesione alle tesi di accusa, quello al quale non bisogna ricordare l’obbligo di autonoma valutazione dei presupposti cautelari rappresentati dal pubblico ministero, quello che non concorre con il pubblico ministero alla realizzazione della pretesa punitiva dello Stato, quello che non si sente onerato dell’esigenza di dimostrare la colpevolezza dell’imputato, ma solo del compito di decidere nel rispetto della presunzione d’innocenza.
  3. Perché il giudice oggi appiattito nella carriera unica col pubblico ministero è quello che fa registrare le ingiustificabili percentuali di accoglimento delle richieste dell’organo d’accusa: 94% per le autorizzazioni a disporre intercettazioni; 95% per le convalide di decreti d’urgenza; 99% per le richieste di proroga di intercettazioni; 100% per i decreti di proroga urgente ex art. 13 l.n. 203/91; 85% per la richiesta di proroga dei termini delle indagini preliminari.
  4. Per un giudice che non motivi ricopiando le richieste del pubblico ministero o della polizia giudiziaria. Dalla necessità di rimediare a questa condotta patologica, è derivata la previsione del codice secondo cui la motivazione deve contenere la “autonoma valutazione” dei gravi indizi di colpevolezza e delle specifiche esigenze cautelari, facendo così emergere l’esistenza della prassi abituale del “copia e incolla”, figlia anch’essa dell’adesione del giudice alle volontà e convinzioni del “collega” pubblico ministero.
  5. Per un giudice che non si faccia carico dell’esigenza di dimostrare la colpevolezza dell’imputato. Il giudice si considera sovente investito della funzione di supplente del pubblico ministero ogni qual volta quest’ultimo viene a trovarsi in difficoltà nell’adempiere l’onere, che grava sull’accusa in virtù della presunzione di innocenza costituzionalmente proclamata, di dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale dell’imputato.
  6. Per un giudice che non attribuisca alla consulenza del pubblico ministero “una valenza probatoria non comparabile a quella dei consulenti delle altre parti del giudizio”. La mancata separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri perpetua in questo modo l’atavica stortura di assimilare il pubblico ministero al giudice, deprimendo il valore delle consulenze tecniche delle altre parti non per la minore persuasività in concreto dei loro esiti, ma in ragione della (travisata) posizione istituzionale del pubblico ministero nell’ordinamento giudiziario.
  7. Per un giudice che non disapplichi le norme a garanzia dell’imputato. La propensione diffusa tra i giudici a pensarsi difensori della società dal delitto ha messo a rischio i capisaldi dello Stato di diritto quando taluni di essi hanno preso ad interpellare la Corte di Giustizia UE affinché li autorizzasse a disapplicare le norme ritenute in contrasto con l’esigenza di punire efficacemente i reati. Questa torsione in senso repressivo presuppone che il giudice si consideri compartecipe delle istanze di perseguimento e punizione dei reati, di cui, però, con i limiti propri dello Stato di diritto, è soltanto il pubblico ministero il legittimo titolare.
  8. Per un giudice che usi lo stesso metro di valutazione per le prove di accusa e per quelle di difesa.
  9. Per un controllo effettivo sulle modalità di iscrizione della notizia di reato. La separazione delle carriere potrà far sì che il giudice sia più disponibile a verificare se i termini di durata massima delle indagini dovessero in realtà decorrere da un momento antecedente a quello fissato dal pubblico ministero.
  10. Per un giudice che dichiari nulla l’imputazione non sufficientemente determinata e non indichi al pubblico ministero come correggerla. Il giudice dell’udienza preliminare è stato abilitato dalla recente legislazione a correre in soccorso del pubblico ministero allorquando non abbia formulato l’imputazione in modo chiaro e preciso. I due magistrati diventano in questo modo complementari, pregiudicando la posizione di necessaria imparzialità del giudice.
  11. Per un giudice che non formuli domande suggestive ai testimoni. Le domande suggestive sono consentite alla parte che abbia interesse a screditare il testimone, nell’attesa che si tradisca, smascherando errori o menzogne, sicché il giudice deve astenersene per preservare la propria neutralità metodologica e non scivolare in quel ruolo di parte ove finisce invece per cadere se si immedesima nel pubblico ministero.
  12. Per un giudice che valuti effettivamente se sussistono in concreto le esigenze cautelari. Le motivazioni a volte di stile dei giudici sull’esistenza in concreto del pericolo che l’imputato, se lasciato libero, commetta delitti della stessa specie di quello per cui si procede derivano anche dalla cultura della repressione penale mutuata dai pubblici ministeri, mascherando di fatto presunzioni di colpevolezza per il reato principale oggetto del processo non ancora definitivamente accertato.
  13. Per un giudice del dibattimento che si limiti a restituire gli atti al pubblico ministero quando il fatto risulta diverso da quello contestato e non consenta la “precisazione dell’imputazione” impedendo che, alla maniera dell’inquisitorio, quale sia il fatto di reato da cui l’imputato si sarebbe dovuto difendere si scopra soltanto alla fine del processo.
  14. Per un giudice che non crei diritto superando i limiti della legalità processuale. La disciplina delle carriere separate eviterà tecniche ermeneutiche che dietro la pretesa di interpretare il dato normativo, tendono in ogni caso a non travolgere l’attività del pubblico ministero.
  15. Perché si possono migliorare anche e soprattutto gli standard del processo penale e invertire la rotta del processo neo-inquisitorio. Separare le carriere rappresenta passo decisivo e sprigiona significativi effetti benefici. Individua altrettante vere e proprie buone ragioni processuali, consentendo finalmente di voltare pagina, rispetto alla retorica della collaborazione tra Pubblico Ministero e Giudice.
  16. Perché si agevola il superamento del concetto autoritario e indistinto di Autorità Giudiziaria, nel cui confuso contenitore si accomunano illogicamente funzioni del tutto distinte, come quella di chi accusa e di chi giudica. Tramonterà, pertanto, ogni indebita colleganza nel processo fra magistrati requirenti e giudicanti.
  17. Perché si potrà porre un freno al malcostume di nuove contestazioni “patologiche” o di tardive riqualificazioni di accuse malferme, una volta che il giudice non è più tentato di “collaborare” con il Pubblico Ministero,
  18. Perché potrà pretendersi che il Giudice, invece di sentirsi in dovere di fornire un “aiutino” al collega, si limiti a restituire gli atti al Pubblico Ministero, perché si convinca a fare bene il suo lavoro.
  19. Perché il Giudice non si dovrà più sentire responsabile per il risultato del processo, in vece dell’accusa.
  20. Perché il Giudice del dibattimento non potrà più supplire alla decadenza del Pubblico Ministero in caso di cattivo esercizio del diritto alla prova per omesso o di tardivo deposito della lista testi. Al contempo, sarà precluso porre nuovi temi di prova da dimostrare attraverso prove acquisite d’ufficio, alla ricerca di una propria verità priva di imparzialità.
  21. Perché il Giudice non sentirà più l’esigenza di cooperare con il Pubblico Ministero, compiendo davvero un’autonoma valutazione dei presupposti della custodia cautelare in carcere.
  22. Perché il Giudice opererà come garante del diritto inviolabile alla tutela del domicilio digitale o del diritto inviolabile alla libertà e segretezza delle comunicazioni, ogniqualvolta il Pubblico Ministero li stia violando.
  23. Perché, con la separazione delle carriere, viene riaperta la strada per ricondurre il Pubblico Ministero nel suo fisiologico alveo di parte, con concreta possibilità di resistere finalmente ad ogni tentazione di attribuirgli innaturali e paternalistiche funzioni di “primo giudice” dell’indagato. Non per questo assisteremo all’avvento di un non meglio identificato avvocato dell’accusa, né tantomeno verrà creato un assurdo superpoliziotto. Più semplicemente, avremo dinanzi a noi un magistrato, ancorché in nessun modo assimilabile ad un giudice. La sua imparzialità non potrà essere cosparsa di alcun ingannevole profumo giurisdizionale; sarà semmai sinonimo di correttezza e lealtà processuale, senza alcuna innaturale patente da giudice di fatto. Distinguendo una volta per tutte le carriere, può tramontare ogni equivoco sulla contraddittoria ideologia di un Pubblico Ministero chiamato ad operare come anomala parte “imparziale”, restando sulle sue spalle esclusivamente il dovere di compere indagini il più possibile complete e di sostenere secondo etica e coscienza l’accusa in dibattimento.
  24. Perché il controllo giurisdizionale sulle condanne mediante impugnazione potrà essere depurato di ogni favor accusationis e vedersi eliminato, in definitiva, ogni istinto di conservazione per ingiuste pronunce di primo grado e sensibilmente attenuato il rischio dell’errore giudiziario.
  25. Perché le carriere distinte serviranno, anche e soprattutto, a ristabilire equilibri processuali mandati in frantumi da decenni di revisionismo antigarantista e riedificare solide fondamenta per un “giusto processo accusatorio”. Solo la cessazione della cupa stagione dei sedicenti “guardiani della Costituzione” potrà dare una nuova casa alle istituzioni giudiziarie e al processo di parti, da celebrare dinanzi ad un giudice davvero terzo ed imparziale.

Luca Marafioti Oliviero Mazza e Daniele Negri

Autore

Professori Ordinari di Diritto Processuale Penale