Durante il lockdown sono aumentate le vittime, prigioniere di familiari violenti
Violenza di genere: vittima una donna su cinque
Abbiamo chiesto ad alcuni dei ragazzi che hanno partecipato alla scuola di formazione politica. Meritare l’Europa di scrivere gli articoli che
vorrebbero leggere più spesso sui quotidiani. Uno sguardo sul mondo degli under 35.
La violenza contro le donne è un fatto strutturale a livello mondiale privo di confini, oltreché una violazione dei diritti umani che rimane troppo spesso impunita. Ogni giorno nel mondo ci sono donne che subiscono abusi psicologici e fisici nell’ambiente che più dovrebbe farle sentire protette, rimanendo vittime di stalking, di molestie, di stupri, di mutilazioni. Nella sola Unione Europa si calcola che una donna su cinque, abbia subito forme di violenze già dall’età di 15 anni, ma è proprio durante la pandemia da Covid-19 e i lunghi periodi di lockdown che sono aumentate le vittime, prigioniere di familiari violenti, rivelando la mancanza di risposta dello Stato. A livello internazionale la Convenzione di Istanbul è il punto di partenza nella prevenzione e nella lotta contro la violenza, nei confronti delle donne e la violenza domestica. È un trattato aperto alla firma degli Stati membri, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell’Unione europea, e all’adesione di altri Stati non membri; include obblighi per gli Stati di introdurre servizi di protezione e supporto per contrastare la violenza contro le donne, partendo da un adeguato numero di centri antiviolenza, di consulenza psicologica e assistenza medica per vittime di violenza.
Invita ulteriormente le autorità a garantire l’educazione all’uguaglianza di genere. Ma la Convenzione di Istanbul ha previsto inoltre l’istituzione di un Gruppo di esperti denominato GREVIO con il compito di vigilare e valutare, mediante rapporti periodici forniti dagli Stati, le misure adottate dai contraenti ai fini dell’applicazione della citata Convenzione. II rapporto GREVIO sul Nostro bel Paese, manifesta preoccupazione in merito all’emergere di una tendenza a reinterpretare e fondare le politiche di uguaglianza di genere in termini di politiche riguardanti la famiglia e la maternità. In effetti il Gruppo GREVIO ritiene fondamentale che le autorità continuino a elaborare e attuare in modo più efficace le politiche di uguaglianza tra donne e uomini e di emancipazione delle donne, riconoscendo in maniera chiara e strutturale la violenza contro le donne come manifestazione di un rapporto di potere storicamente sbilanciato tra donne e uomini.
In Italia, i servizi di supporto specializzati e le case rifugio per le vittime di violenza sono maggiormente messe a disposizione da centri antiviolenza gestiti da ONG e sono distribuiti in modo irregolare sul Paese, oltre che con una limitata capacità di rispondere alle esigenze di tutte le vittime di qualsiasi tipo di violenza. Il nostro legislatore negli anni ha introdotto varie riforme legislative, che sono andate a colmare un vuoto che purtroppo la realtà palesa sempre di più, ossia la totale assenza all’interno del Codice Penale di una specifica sezione con denominazione “violenza di genere”. La recente Legge n. 69/2019, più nota come Codice Rosso, ha contribuito allo sviluppo di un quadro legislativo in linea con i requisiti della Convenzione di Istanbul, una vera e propria disciplina organica per la tutela delle vittime di violenza, in termini di rimedi sia di diritto civile che penale. II Codice Rosso, ha introdotto inoltre una serie di reati, quali il matrimonio forzato, la deformazione dell’aspetto fisico di una persona tramite lesioni permanenti al volto, la diffusione illegale di immagini o video sessualmente espliciti, cd. revenge porn e il delitto di costrizione o induzione al matrimonio aggravata in danno ai minori, oltre che inasprire le sanzioni per i reati di stalking, di violenza sessuale e di violenza domestica, aumentando le sanzioni applicabili per le circostanze aggravanti. Purtroppo l’anno 2020, quello della pandemia e dell’impossibilità di uscire di casa, ha comportato un notevole aumento dei casi di violenze e maltrattamenti in famiglia, inducendo il Legislatore nel 2021 a rafforzare gli istituti di tutela delle vittime, integrando le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte con il Codice Rosso, ed ampliando la portata applicativa alle vittime dei suddetti reati in forma tentata e sin anche alle vittime di tentato omicidio.
Gli ultimi interventi legislativi risalgono ai mesi più recenti di questo 2023, con l’istituzione di una Commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere e l’entrata in vigore della Legge n. 122/2023. Il provvedimento si compone di un unico articolo, nel quale viene istituito un nuovo dovere di vigilanza dei Procuratori della Repubblica e dei Procuratori Generali, sul rispetto del termine di tre giorni per l’assunzione delle informazioni da parte della polizia o delle vittime di tali reati che hanno presentato denuncia, con possibilità di revocare l’assegnazione del procedimento al magistrato designato in caso di non rispetto del termine e assegnazione ad un altro magistrato d’ufficio. Ciononostante la situazione attuale e i casi di studio hanno rivelato la presenza di stereotipi persistenti nelle decisioni dei tribunali sui casi di violenza domestica e la loro tendenza a “ridurre” la violenza nelle relazioni intime ad un conflitto e a considerare a priori entrambe le parti responsabili della violenza, ignorando lo squilibrio di potere generato dall’uso della violenza stessa, il “marchio del dominio”, il segno della sottomissione, tendendo in questo modo a dar credito agli stereotipi ed ai luoghi comuni delle relazione intime, intrinsecamente basata sulla possessività; oppure semplicemente considerare la moglie o partner che decide di separarsi o allontanarsi definitivamente dal marito o partner, come una donna che vuole vendicarsi o che cerca di danneggiare e punire il compagno. È auspicabile al fine di consentire ai magistrati, di sfruttare appieno i poteri, che l’ampio strumentario legislativo ha fornito sino ad oggi, la previsione di una formazione obbligatoria in relazione ai casi di violenza di genere e violenza domestica.
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