La Corte di giustizia europea risponde per le rime ai giudici del Tribunale costituzionale tedesco di Karlsruhe che con una sentenza (di cui parliamo nella pagina accanto) hanno dichiarato inapplicabile una sentenza europea sul territorio della Germania. In ballo c’è la delicatissima questione dell’acquisto del debito, il potere della Banca centrale europea e il sistema del Quantitative easing. I giudici del tribunale costituzionale tedesco hanno deciso che la Banca centrale europea può comprare debito nei mercati secondari soltanto se dimostra e giustifica in modo dettagliato l’esistenza di una relazione di proporzionalità tra questa misura monetaria e i suoi effetti puramente economici. La Corte tedesca conclude che tanto la Banca centrale europea quanto la Corte di giustizia europea hanno agito fuori dalle loro competenze invadendo la sovranità tedesca.

Quindi il Tribunale costituzionale tedesco dichiara, per la prima volta, una sentenza della Corte europea inapplicabile in Germania e si attribuisce la capacità di decidere sull’efficacia delle decisioni della Banca centrale europea nel territorio tedesco. La Corte di giustizia dell’Ue spiega che «in base a una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, una sentenza pronunciata in via pregiudiziale da questa Corte vincola il giudice nazionale per la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente». Inoltre «per garantire un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, solo la Corte di giustizia, istituita a tal fine dagli Stati membri, è competente a constatare che un atto di un’istituzione dell’Unione è contrario al diritto dell’Unione».

Nel suo comunicato la Corte di giustizia dell’Ue spiega anche che «eventuali divergenze tra i giudici degli Stati membri in merito alla validità di atti del genere potrebbero compromettere l’unità dell’ordinamento giuridico dell’Unione e pregiudicare la certezza del diritto. Al pari di altre autorità degli Stati membri, i giudici nazionali sono obbligati a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione.

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