Il diritto ha perso la bussola
Caso Lombardo, quando per i Pm non contano i fatti
Ripetere le sacrosante ma arcinote considerazioni sull’ennesima vicenda di malagiustizia, quale quella che ha distrutto senza motivo la vita privata e politica dell’ex Presidente della Regione Sicilia Raffaele Lombardo, è quasi frustrante. Lo sappiamo bene ormai: rimanere prigionieri per undici anni di accuse infine giudicate del tutto prive di fondamento, è una indegna barbarie. Consentire alla Pubblica Accusa di accanirsi appellando sentenze assolutorie ne costituisce un’aggravante. Aver pensato, con la riforma Bonafede della prescrizione, che tutto ciò fosse troppo poco, dovendosi consentire di prolungare senza limiti quella barbarie, dà la dimensione dell’impazzimento che ha travolto il Paese in questi ultimi anni. Tutto detto e ridetto in ogni modo ed in ogni salsa. Ma se non facciamo uno sforzo ulteriore, volto a comprendere davvero perché tutto ciò possa accadere, e quindi a porvi rimedio, le nostre rimarranno lamentazioni sterili e perfino un po’ lugubri.
E forse una mano per fare questo passo in avanti ce la danno proprio le argomentazioni svolte in udienza dalle due rappresentanti della Procura Generale, riportate testualmente (e meritevolmente) dall’agenzia Adnkronos. Le due magistrate stanno illustrando in quali termini il Presidente Lombardo avrebbe concorso nei fatti criminali posti in essere dalla associazione mafiosa a lui contestata. Perché al politico siciliano non vengono contestate condotte materialmente individuabili: non un appalto, non una legge di favore, non una delibera di Giunta; bensì una ben più indefinibile ed inafferrabile condotta “rafforzativa” della autorevolezza criminale della cosca. Ed ecco come viene spiegata questo classico della fumisteria giurisprudenziale in tema di concorso esterno dalle due PP.MM.: «Il concetto di rafforzamento dell’associazione può trovare sotto il profilo plastico un esempio guardando al mondo della finanza. Pensiamo a cosa accade nel mondo della finanza alle quotazioni in borsa ogni qual volta vengono diffuse notizie su alleanze, fusioni o separazioni.
Lo scorso anno, quando si diffuse la notizia della fusione dell’alleanza tra Fiat e Peugeot, le azioni facenti capo al gruppo Fiat Chrysler volarono. Quell’accordo, che poi non è avvenuto, ha avuto l’effetto di far volare le azioni. Questo è quello che riteniamo sia accaduto in concreto [sic!, n.d.r.] in riferimento a un gruppo criminale che si trova a giocarsi, dalla sua, un patto sinallagmatico. E questo è l’effetto che questo patto può avere per Cosa Nostra». Secondo la ricostruzione del Pg -prosegue il lancio di agenzia- non è tanto importante concentrarsi se si sia tenuto o meno il summit mafioso alla presenza di Lombardo, come indicato nella sentenza di primo grado, ma guardare al fatto complessivo come “tante tessere del mosaico”. Ecco un caso magnificamente esemplificativo di come il diritto penale nel nostro Paese abbia dissennatamente perso la sua connotazione essenziale, senza la quale il suo esercizio diventa puro arbitrio: la “tipicità”, cioè la determinatezza della norma incriminatrice. E si badi, non è “colpa” delle due PM, perché da decenni la elaborazione giurisprudenziale è impegnata a legittimare simili derive illiberali.
La condotta materiale che si attribuisce all’imputato è, in questo caso, di avere dato “autorevolezza”, forza, valore a quella cosca, che verrebbe legittimata dal sostegno dei vertici della politica regionale, desumibile da un incontro al quale “non importa” se il Lombardo abbia partecipato, al pari di come le azioni di una società quotata acquistano valore al solo “annuncio” di un accordo, anche se esso poi non si concretizzerà. Invito tutti a riflettere seriamente sul senso e sulle decisive implicazioni di quel ragionamento accusatorio, ove davvero si voglia comprendere come sia possibile che gli esiti di un processo penale possano oscillare, impazziti, tra condanne pesantissime ed assoluzioni draconiane intorno allo stesso fatto. Molto semplicemente, perché non c’è il fatto.
Perché si usa la norma penale, e la si interpreta, in modo da ampliare in modo indiscriminato l’area della incriminabilità, nella irresponsabile illusione di poter così meglio prevenire i fatti criminali. Accade invece il contrario: con l’arbitrio della indeterminatezza dell’accusa, si affida alle Procure un potere enorme ed incontrollabile, ma al contempo si fa strame non solo della vita e della dignità delle persone, ma anche della credibilità e della autorevolezza della giustizia. Ecco su cosa occorre lavorare, se non vogliamo ridurre principi basilari di civile convivenza a vuote giaculatorie senza speranza.
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