Giustizia e Sport
Cosa ha decido la Corte di giustizia dell’Unione Europea sull’autonomia dell’ordinamento sportivo
La sentenza pronunciata il 16 luglio 2026 dalla Corte di giustizia nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24, FIGC e CONI, segna un punto di non ritorno per la giustizia sportiva italiana. La Corte conferma il principio già anticipato nelle conclusioni dell’Avvocato generale Spielmann: l’autonomia dell’ordinamento sportivo è riconosciuta dal diritto dell’Unione, ma non può trasformarsi in una zona sottratta alla legalità europea e al controllo di un giudice effettivamente indipendente.
Il sistema costruito dalla legge n. 280 del 2003 riserva agli organi sportivi le controversie disciplinari e consente al giudice amministrativo, esauriti i gradi interni, di accertare incidentalmente l’illegittimità della sanzione e accordare il risarcimento del danno, senza poterla annullare o sospendere.
La Corte chiarisce ora che tale tutela può essere compatibile con l’art. 19 TUE e con l’art. 47 della Carta soltanto a condizioni rigorose: l’organo sportivo che decide in ultima istanza deve essere una vera «giurisdizione» secondo il diritto dell’Unione, indipendente e imparziale, precostituita per legge, dotata di un’effettiva funzione giurisdizionale e tenuta a rispettare pienamente i diritti della difesa e il contraddittorio. Deve inoltre poter esercitare, almeno in via preliminare, un controllo effettivo sulla sanzione.
Non basta, dunque, chiamare “giudice” un organo interno alla struttura sportiva. Occorre verificare come esso sia nominato, da chi dipenda, quali garanzie ne proteggano i componenti da pressioni esterne, se la sua competenza sia stabilita dalla legge e se disponga realmente degli strumenti necessari per correggere le violazioni commesse nei gradi precedenti. La Corte afferma inoltre che, quando nessun organo sportivo soddisfi cumulativamente tali requisiti, il giudice statale deve poter accordare una tutela piena, comprensiva dei provvedimenti necessari a far cessare gli effetti della sanzione illegittima.
Una recente vicenda disciplinare nell’ordinamento sportivo mostra con particolare evidenza quanto queste affermazioni incidano sulla concreta realtà processuale. Un presidente di organo federale indipendente è stato sanzionato con l’inibizione di più di un anno, che ne ha determinato la decadenza dalla carica, nonostante il procedimento fosse nato da un esposto attribuito a un estraneo alla federazione, il quale oltretutto ne aveva disconosciuto la firma col suo nome sul documento, senza che ne fossero accertati la provenienza reale. I testi inizialmente ascoltati avevano escluso ogni ipotesi di illecito nel comportamento dell’incolpato, mutando le loro versioni solo nel corso di successive audizioni. La difesa aveva chiesto di controinterrogare i testi per chiarire le ragioni delle contraddizioni, ma la prova testimoniale era stata incredibilmente negata.
Oltretutto nella specie le accuse erano state anche fondate in misura determinante sulle dichiarazioni di un coimputato che aveva ottenuto una riduzione della sanzione, senza però che la difesa potesse verificarne direttamente spontaneità, coerenza e attendibilità. Il Giudice sportivo aveva ricondotto queste doglianze a una richiesta di riesame del merito, ritenendole estranee al proprio sindacato di legittimità. In tal modo, però, nessun organo ha verificato se la prova decisiva fosse stata formata nel contraddittorio, se le dichiarazioni sopravvenute fossero realmente attendibili e se il trattamento sanzionatorio fosse proporzionato e sorretto da criteri trasparenti.
È precisamente questo il vuoto di tutela che la sentenza europea rende oggi non più sostenibile. La Corte interviene anche sulla legalità sostanziale delle sanzioni. Le clausole generali di lealtà, correttezza e probità non sono, di per sé, incompatibili con il diritto dell’Unione; ma la loro applicazione deve perseguire obiettivi legittimi di interesse generale, essere non discriminatoria e rispettare rigorosamente il principio di proporzionalità. Le disposizioni sanzionatorie devono essere applicate secondo criteri trasparenti e sistematici, consentendo al destinatario e al giudice di comprendere perché sia stata scelta proprio quella misura e non un’altra.
Il messaggio di Lussemburgo è quindi netto. Rapidità, tecnicità e autonomia dello sport restano valori meritevoli di tutela, ma non possono giustificare prove sottratte al contraddittorio, organi privi di piena indipendenza, sanzioni non prevedibili o un controllo giurisdizionale incapace di eliminare tempestivamente gli effetti dell’atto illegittimo. La riforma non è più soltanto opportuna: è necessaria. Occorre rafforzare l’indipendenza degli organi sportivi, garantire l’esame e il controesame delle fonti dichiarative decisive, rendere verificabili i criteri di determinazione delle sanzioni e attribuire al giudice amministrativo il potere di sospenderle e annullarle quando l’ultima istanza sportiva non presenti tutte le garanzie indicate dalla Corte. La giustizia sportiva italiana non è stata abolita dall’Europa. È stata, finalmente, ricondotta entro i confini dello Stato di diritto.
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