Il fermo preventivo di polizia, introdotto dal d.l. n. 23 del 2026, segna un ritorno alle origini delle misure di prevenzione. Da circa mezzo secolo, lo strumentario di prevenzione è stato piegato dal legislatore in funzione punitiva per reati non pienamente dimostrati o comunque non accertabili con le forme garantite del processo penale. Non più misure atte a scongiurare la commissione di delitti, ma strumenti punitivi spicci adottati con un procedimento succedaneo e deformalizzato rispetto a quello penale. Il ritorno alle misure di polizia evoca periodi storici drammatici, quelli del terrorismo e della legge Reale, ma ancor prima l’origine ottocentesca delle misure di prevenzione e l’idea di pericolosità sociale sostenuta dalla Scuola positiva. Al di là del giudizio che si può dare delle scelte politiche sottese ai rinnovati “pacchetti sicurezza”, una misura di prevenzione pura, del tutto svincolata dalla commissione di un reato, è un’antica novità.

L’ideale distopico della pre-crimine, attualizzato al tempo dell’intelligenza artificiale, traccia linee di sviluppo a dir poco inquietanti. Torna alla mente il film Minority Report, in cui la polizia arrestava le persone prima che commettessero il reato, grazie alle visioni dei “Precog“. Il futurismo visionario di Minority Report sembra oggi inverarsi grazie agli algoritmi di polizia predittiva, già usati in alcuni Paesi e sperimentati sottotraccia anche in Italia. Questi software utilizzano le banche dati delle varie polizie, anche internazionali, per prevedere dove e da chi verrà commesso un crimine, trasformando la teoria della Scuola positiva in calcolo matematico. Il fermo preventivo di polizia interviene in modo molto simile: il soggetto ritenuto pericoloso per il pacifico svolgimento della manifestazione viene accompagnato presso gli uffici di polizia e ivi trattenuto per un massimo di 12 ore. La finalità del “fermo” è, dunque, quella tipicamente preventiva e si fonda su elementi fattuali da cui sia possibile trarre il fondato motivo di ritenere che i soggetti interessati siano effettivamente pericolosi per la sicurezza pubblica.

Gli elementi concreti su cui fondare la valutazione di pericolosità sono indicati, a titolo esemplificativo, nel possesso di armi o strumenti atti ad offendere, nell’utilizzo di caschi o indumenti che rendano difficoltoso il riconoscimento, nei precedenti penali o nelle segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o alle cose nel corso degli ultimi cinque anni in occasione di manifestazioni pubbliche. L’operato della polizia di prevenzione è controllato dal PM che, informato immediatamente dell’avvenuto accompagnamento, può ordinare il rilascio qualora ritenga insussistenti i presupposti di legge. Anche di recente (sent. n. 20 del 2026), la Corte costituzionale ha riconosciuto al legislatore un’ampia discrezionalità nella scelta delle misure volte a tutelare il bene primario della sicurezza pubblica, comprese le misure di prevenzione pura che segnano un evidente avanzamento della soglia di tutela. Tuttavia, quando l’intervento preventivo comporta, come nel caso di specie, una certa afflittività, devono necessariamente essere rafforzate le garanzie applicative, soprattutto nel caso in cui la misura determini restrizioni quantitativamente apprezzabili alla libertà personale.

Il fermo preventivo di polizia non è una limitazione di carattere momentaneo o del tutto trascurabile, implicando la coazione della persona a rimanere in un determinato luogo per un lasso di tempo significativo (12 ore). Rispetto a tali misure, la Corte ha sempre ritenuto applicabili tutte le garanzie dell’art. 13 Cost., proprio in conseguenza della situazione di evidente assoggettamento fisico della persona ad un potere pubblico. E da qui discende l’aspetto di pressoché sicura illegittimità costituzionale della nuova previsione. Il legislatore ha scelto di fare intervenire il PM che è sì magistrato, ma non un giudice, mentre nella giurisprudenza costituzionale “solo la riserva di giurisdizione ha il fine precipuo di sottrarre le persone ad arbitrî resi possibili dalla formulazione delle norme limitative della libertà” (sent. n. 20 del 2026). Il binomio polizia/PM, a dispetto di tutte le falsità strumentalmente propalate nel corso della campagna referendaria, non è garanzia sufficiente per la libertà personale dei cittadini, nemmeno nella ridotta dimensione delle misure di prevenzione. Non si può accreditare il PM come “primo giudice”, la sua natura di parte è ben chiara a tutti, compresa la Corte costituzionale, fatta eccezione solo per i difensori pelosi di una immaginaria Costituzione improntata alla unità fascista della magistratura. Sarà davvero interessante vedere se questi illuminati sostenitori del no al referendum, per opporsi alla pre-crimine, cambieranno idea sul PM organo di giustizia.

Oliviero Mazza*

Autore

*Professore ordinario di Diritto processuale penale