A poco più di quattro mesi dalla imminente entrata in vigore della legge n. 114/2024 (cd. legge Nordio), nella parte in cui prevede la competenza collegiale (e non più monocratica) del G.I.P. per l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il tema – come era prevedibile – è tornato a infuocare il dibattito.

Già nell’estate del 2024, alla vigilia dell’approvazione della riforma, numerosi erano stati gli appelli ad un maggior realismo, che tenesse conto delle diffuse e ampie scoperture di organico, tali da rendere – soprattutto nei Tribunali di piccole dimensioni (ma non solo) – difficile, se non materialmente impossibile, l’istituzione di Collegi cautelari specializzati. La norma venne ugualmente approvata. Tuttavia, dietro i toni ottimistici che presentavano la riforma come una “svolta nel rafforzamento delle garanzie degli indagati” si annidava la consapevolezza dell’impraticabilità della novità appena varata: da qui il concomitante differimento di due anni della sua entrata in vigore, attesa – per l’appunto – il prossimo 25 agosto. Ad oggi – come era immaginabile – la situazione non è, però, mutata: sul territorio nazionale si contano, a titolo esemplificativo, 39 Uffici G.I.P. con un organico inferiore a 3 magistrati, oltre a 28 Uffici G.I.P. che si compongono di appena 3 magistrati (e cioè a dire, il numero previsto per la costituzione di un Collegio cautelare). E ciò, nonostante all’epoca fossero state prescritte procedure concorsuali finalizzate all’assunzione di ulteriori 250 magistrati (peraltro, da destinare indistintamente alle funzioni giudicanti di primo grado, anziché al solo ufficio G.I.P.). Così, qualche giorno fa, proprio per scongiurare l’inevitabile e largamente pronosticata paralisi dei Tribunali, il Ministro Nordio ha annunciato la disponibilità a concordare “un cronoprogramma… nel solco di un fattivo ritrovato spirito di collaborazione” con l’Avvocatura e con il Consiglio Superiore della Magistratura. Tradotto: si attende un ulteriore posticipo dell’entrata in vigore della norma.

Questa querelle offre lo spunto per una riflessione più ampia: di fronte alle innegabili criticità legate – in questo caso – all’eccessivo ricorso alla custodia cautelare in carcere e, dunque, all’annoso problema delle ingiuste detenzioni, si è approvata – frettolosamente e senza le opportune concertazioni – una modifica settoriale del codice di procedura penale, calandola dall’alto e preoccupandosi della sola simbolicità di un simile annuncio sul piano della comunicazione politico-mediatica. È, invece, mancato – come da consuetudine ormai ultradecennale – un percorso di confronto, di partecipazione e, soprattutto, di verifica tecnica, finalizzato alla messa in campo di interventi normativi meditati, lungimiranti e organici, oltreché il più possibile condivisi in vista di una loro auspicata impermeabilità ai successivi cambi di governo. A riprova di questa “psicopatologia delle riforme quotidiane”, come l’ha definita il Prof. Giovanni Fiandaca, si pensi al concomitante progetto di revisione della geografia giudiziaria, con cui si è recentemente prevista – tra l’altro – la riapertura di cinque Tribunali già soppressi (ad esempio, il Tribunale della Pedemontana). Questo intervento – seppur parzialmente condivisibile in linea di principio – in assenza di interventi concreti sulle piante organiche, determinerà un’ulteriore dispersione delle già scarse risorse di personale. Appare, dunque, legittimo chiedersi: come si può realisticamente pensare di formare dei Collegi cautelari in tutti gli Uffici G.I.P. presenti sul territorio nazionale, al contempo drenando dai Tribunali in funzione un numero significativo di magistrati, già sottorganico, per la riapertura di queste sedi giudiziarie dismesse?

Luigi Bartolomeo Terzo

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