Abuso d'Europa?
Il ritorno dell’abuso d’ufficio secondo la Confraternita delle manette: i delicati rapporti tra legislazione interna e sovranazionale
Aveva già tirato fuori lo champagne, la Confraternita delle manette, quando alla fine di marzo si è diffusa la notizia che l’Europa avrebbe imposto al nostro sgangherato Paese di reintrodurre nel suo ordinamento il reato di abuso d’ufficio. Dipartita nell’agosto 2024, per l’intervento abolizionista dell’attuale maggioranza parlamentare (allargata, per l’occasione, a un po’ di voti del trasversale “partito dei sindaci”, stufi di frequentare i palazzi di giustizia più dei municipi), l’ombra era stata vanamente inseguita oltre confine da parecchi tribunali italiani. Come si ricorderà, piovve Merida un po’ in tutta la penisola, costringendo gli addetti ai lavori ad esercitarsi con l’ostica lingua della perfida Albione: “Shall adopt, may adopt, shall consider adopting”, furono locuzioni più inflazionate del “come lei mi insegna” o dell’“avvocato stringa, ché il giudice ha letto tutte le carte”, sin quando la Corte costituzionale ci mise una pietra sopra (l’ombra, of course).
La Confraternita allora masticò amaro, ma ringalluzzita dal recentissimo trionfo del No non ha esitato a maramaldeggiare sul corpo già sofferente del Guardasigilli, brandendo la (proposta di) Direttiva come il cinquecentesco ferro del capitano di ventura, in quel di Gavinana: l’Europa smentisce Nordio, si è letto in qualche titolone ed eccitata intervista.
Ma è proprio così, ci siamo chiesti noi di PQM, che pure non abbiamo predicato convinzioni assolute quando l’ombra fu cancellata? Collezionisti o smemorati potranno frugare in archivio, ritrovando nei nostri numeri del 30 dicembre 2023 e del 23 novembre 2024 contrapposte e sensate ragioni, con cui sottoponemmo al lettore non slogan ma argomentate riflessioni sull’opportunità o meno dell’abrogazione. Le pagine odierne disvelano come la realtà sia molto più complessa di quella festeggiata dalla Confraternita, lasciando la proposta di Direttiva ampi margini di manovra al legislatore interno. E, anziché indugiare sull’ombra, si spingono a considerazioni ben più ampie e cruciali sul rapporto tra fonti interne e sovranazionali, quando si tratti di “incriminare” e cioè di selezionare ciò che si vuol restringere della libertà di condotta di ciascuno di noi. La retorica stantìa sulla “più bella del mondo” come si posiziona rispetto agli obblighi di tutela penale di matrice sovranazionale? Quale la fonte di legittimazione nel perseguimento di finalità politico criminali “imposto” da normative pattizie o eurounitarie? Giusto salutare con entusiasmo l’accrescimento di un sistema repressivo non sempre rispettoso dell’idea di penale come extrema ratio e della proporzione sanzionatoria?
Insomma, si sarà compreso che PQM vuole andare oltre la diatriba tra filo e anti abrogazionisti del fu già art. 323 c.p. Non ci piacque l’abuso dell’abuso, che vide precipitato in carcere un Sindaco (di sinistra) per la realizzazione di un sottopasso viario invisa alla Procura (l’assoluzione arrivò dopo 4 anni). Ricordiamo bene l’intestardirsi a contestare come violazione di legge l’art. 97 Cost., anche e persino dopo le reprimende della Corte costituzionale. Biasimammo che esponenti del potere giudiziario troppo frequentemente si avvalessero dell’incriminazione per abuso, surrogandosi nel governo del territorio ad amministratori democraticamente eletti. Dall’altra parte, ci sgomenta che la cancellazione dell’abuso in danno abbia privato il cittadino di uno strumento di tutela contro il sopruso del pubblico ufficiale. Tutto questo, però, non ci fa velo nel soppesare con l’esercizio della ragione critica l’Europa del carcere e le sue giurisdizioni à la page.
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