La condotta del sindaco? Nessuna “deviazione dai canoni di legalità” né “parzialità a favore” della cosca. L’accusa di associazione mafiosa? “Sfornita di basi concrete”, al punto da “non poter affermare l’esistenza” della cosca stessa, su cui c’è una “radicale mancanza di prova”. Quanto allo scambio elettorale politico-mafioso, non c’è “nessun elemento idoneo” a dimostrarlo.

Sono le parole con le quali pochi giorni fa il Gup del Tribunale di Catanzaro, Mario Santoemma, ha ridotto a brandelli, nel processo celebrato col rito abbreviato, l’inchiesta “Nemesis” sulla cosca Tallarico di Casabona, nel crotonese. Un’indagine, quella condotta dalla Dda di Catanzaro, che ha coinvolto l’allora sindaco Pd di Casabona, Francesco Seminario (difeso dagli avvocati Giovanni Ettore Sipoli e Giuseppe Napoli), rimasto in carcere 20 giorni e otto mesi ai domiciliari, e ora imputato, con altre sette persone, nel processo ordinario nonostante la sentenza del Gup abbia concluso che il suo operato è stato, di fatto, cristallino. Il processo abbreviato, infatti, ha raso al suolo l’accusa di associazione mafiosa e voto di scambio per i presunti affiliati alla cosca, e si è concluso in primo grado con l’assoluzione di Carlo Maria Tallarico, considerato il reggente della ’ndrina (condannato solo per approvvigionamento abusivo di acqua a favore di una ditta), e dei cinque coimputati. Un’assoluzione che, come si legge nelle motivazioni appena depositate, fa a pezzi l’impianto accusatorio della Dda. Per il Gup, infatti, l’ipotesi di un’associazione mafiosa che avrebbe dispiegato “la forza di intimidazione” anche “nella vita politica ed amministrativa”, è “sfornita di basi concrete”, e dunque gli elementi emersi “non sono tali da poter affermare l’esistenza dell’associazione mafiosa” capeggiata da Tallarico né “il metodo mafioso o la forza di intimidazione”.

L’attività di indagine, scrive il Gup, “ha evidenziato l’assoluta insussistenza del contestato sodalizio di stampo mafioso” e la “totale mancanza di elementi probatori idonei a dimostrarne l’esistenza”, con un “compendio probatorio” del tutto “sguarnito di riscontri”. Per il giudice ci troviamo di fronte a una “radicale mancanza di prova circa l’esistenza dell’associazione in sé”, ragion per cui “il venire meno della premessa strutturale dell’ente mafioso travolge, per logica e necessaria implicazione giuridica, la configurabilità stessa dei contestati ruoli di promozione e organizzazione”. Quanto al presunto interesse di Tallarico ad accaparrarsi nuovi appalti “ad onta della sua estromissione dalla white list della Prefettura di Crotone”, e l’altrettanto presunta “complicità” del sindaco Seminario, che si sarebbe mostrato “disponibile a intercedere” per Tallarico “con il prefetto”, si tratta di una contestazione, scrive il Gup, “del tutto priva di valenza dimostrativa (…) difettando in radice degli elementi tipici del cosiddetto metodo mafioso”. Mancano, infatti, “coartazione, minaccia o intimidazione” verso le altre ditte concorrenti, così come “qualsiasi forma di costrizione o forzatura, fisica o morale, nei confronti degli amministratori o dei funzionari del Comune di Casabona”.

E se per la pubblica accusa l’azione del sindaco Seminario è stata finalizzata ad “agevolare indebitamente” la cosca Tallarico, “offrendo una copertura istituzionale sintomatica dello scambio politico-mafioso”, per il Gup tale ricostruzione “risulta smentita dagli esiti dell’attività di indagine” e “dalle condivisibili argomentazioni” della difesa. Anzi, per quanto concerne i presunti favoritismi del primo cittadino verso Tallarico, “si evidenzia che durante il suo mandato nessun incarico fu mai affidato alle ditte riconducibili alla famiglia Tallarico”. La condotta del sindaco, dunque, “non ha manifestato alcuna deviazione dai canoni di legalità né alcuna parzialità a favore dell’imputato” e la sua azione risulta essere “del tutto avulsa da logiche di sottomissione o agevolazione della criminalità organizzata”, in assenza anche di qualunque “elemento idoneo a dimostrare quel patto di cointeressenza o quel concreto sostegno elettorale che fondano l’elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie incriminatrice”. Allo stesso modo, annota il Gup, non è dimostrato il “procacciamento di voti mediante il ‘metodo mafioso’”. È sulla base del nulla, dunque, che l’ex sindaco Seminario è finito in carcere e poi ai domiciliari. E sulla base del nulla si trova ancora sotto processo.