Il sostituto procuratore generale di Napoli Catello Maresca ha “pieno diritto di candidarsi per competizioni elettorali amministrative in Campania, comprese quelle relative al Sindaco della città di Napoli“.

La Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha chiesto al plenum di archiviare il fascicolo sul magistrato partenopeo, aperto dopo una segnalazione inviata dal procuratore generale di Napoli Luigi Riello per verificare se vi fossero gli estremi per l’avvio di una procedura di trasferimento d’ufficio per incompatibilità.

Da mesi il nome dell’ex pm anticamorra viene associato alle prossime elezioni comunali di Napoli. Maresca potrebbe candidarsi a sindaco del capoluogo partenopeo supportato da liste civiche e dai partiti di centrodestra.

Quattro i voti a favore dell’archiviazione: sono quelli dei togati Nino Di Matteo (indipendente) e Paola Braggion (Magistratura Indipendente) e dei laici Emanuele Basile (Lega) e Alessio Lanzi (Forza Italia). Due quelli contrari: le consigliere Ilaria Pepe (Autonomia e Indipendenza) e Elisabetta Chinaglia. Per la Prima Commissione i contatti che Maresca ha avuto con personalità politiche, anche e proprio per valutare una sua possibile candidatura come primo cittadino di Napoli, non possono essere ritenuti “illeciti o comunque forieri di pregiudizio all’indipendenza ed all’imparzialità del magistrato”.

Il plenum del Csm si esprimerà sulla vicenda mercoledì 27 gennaio e si annuncia battaglia dopo le parole del consigliere togato Giuseppe Cascini e relative a “un magistrato attualmente in servizio in una grande città che da mesi agisce e parla come candidato sindaco”.

Non sono rilevanti nemmeno le “critiche pubbliche” al presidente della Regione Campania perché “hanno avuto ad oggetto una determinata tematica (la gestione dell’emergenza sanitaria epidemiologica), estranea alle competenze professionali del dott. Maresca”.

Quello che sottolinea la Commissione del Csm è che manca una norma che “precluda ai magistrati di candidarsi per competizioni di natura amministrativa all’interno del circondario o del distretto nel quale esercitino o abbiano esercitato le proprie funzioni”. Anzi l’articolo 60 del decreto legislativo 267 del 2000, lo consente a condizione – ricordano i consiglieri- che i magistrati che si candidano “si dimettano, si trasferiscano o si collochino in aspettativa non retribuita entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature”.

Secondo la Commissione da questo punto di vista non sono rilevanti nemmeno le “critiche pubbliche” al presidente della Regione Campania (Vincenzo De Luca, ndr) perché “hanno avuto ad oggetto una determinata tematica (la gestione dell’emergenza sanitaria epidemiologica), estranea alle competenze professionali del dott. Maresca”. Inoltre lo stesso Maresca, osserva la Commissione, “non ha mai dichiarato pubblicamente di essere candidato né ha mai svolto tipica e manifesta attività da campagna elettorale (comizi, creazione di un apposito sito internet, partecipazione a manifestazioni partitiche o comunque politiche ecc.).

Quanto ai contatti “di natura privata” di Maresca con rappresentanti di partiti- riferiti da dichiarazioni pubbliche di esponenti politici, a partire da Silvio Berlusconi- sono “condotte attuative di un diritto di natura costituzionale”, quello di candidarsi, e per questo “non possono essere di per sé foriere di conseguenze pregiudizievoli”.

 

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