Il nuovo decreto legge, cosiddetto “Sicurezza”, n. 23 del 24 febbraio 2026, porta avanti la strategia del “prisma invertito” della giustizia penale minorile (dalla tutela per i minori alla tutela dai minori) e in generale dei princìpi ispiratori della tutela minorile. In una sorta di superfetazione normativa, infatti, il nuovo decreto legge interpola nuove norme repressive all’interno del testo del cosiddetto Decreto Caivano. La scelta e le tempistiche di questi interventi normativi, analizzati attraverso l’angolo di osservazione della giustizia (e della tutela) minorile, sono guidati dai fatti di cronaca che coinvolgono minorenni o giovani adulti (in questo ultimo caso dalla vicenda dell’omicidio del diciottenne Aba Youssef, ucciso da un compagno di scuola con una coltellata o, ancora, dalla vicenda, intervenuta successivamente, del tredicenne di Trescore Balneario che ha accoltellato una professoressa a scuola, filmando l’aggressione) e che dovrebbero interrogare la cosiddetta comunità educante (non solo i genitori, dunque e le famiglie, ma anche la scuola, la società e, più in generale, lo Stato) sulle questioni che attengono alle nostre capacità di adulti di intercettare e farci carico delle vulnerabilità dei giovani e di portare avanti il carico educativo di un’intera generazione, attraverso azioni integrate di studio e ricerca dei fenomeni in atto nel mondo degli adolescenti al fine di predisporre misure di intervento educativo, sostegno e contrasto all’odio e alla violenza. Un esempio di questo tipo di ricerche è rappresentato dal rapporto appena licenziato da Save the Children sulla violenza nelle relazioni sessuo-affettive in adolescenza, intitolato “Stavo solo scherzando”, che ci presenta uno spaccato importante dell’attualità dei giovani e delle giovani, su cui basarsi per immaginare e costruire azioni di contrasto alla violenza relazionale (https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/stavo-solo-scherzando).

In questo nuovo intervento, la scelta di affidarsi unicamente agli strumenti coercitivo-repressivi viene portata a ulteriori conseguenze. In particolare, il legislatore amplia la portata di una misura nata con Caivano e che si inserisce nella logica di anticipazione della risposta sanzionatoria e repressiva per la fascia di età che va dai 12 ai 14 anni (a oggi ancora esclusa dall’alveo dell’imputabilità): la misura di prevenzione dell’ammonimento del questore. Da un lato, infatti, si agisce attraverso l’ampliamento dell’istituto a nuovi reati tra cui lesioni, rissa, minaccia e violenza privata quando commessi con armi o strumenti atti a offendere. Dall’altro, all’articolo 2 comma 1, si introduce, nel caso di reiterazione di fattispecie di reato dopo l’ammonimento, una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore, che va dai 200 ai 1.000 euro. Come nel caso di Caivano (che introduceva all’art. 570 ter c.p. il reato di inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori punito con la reclusione fino a 2 anni) la scelta appare quella di addossare interamente ai responsabili genitoriali e alle famiglie le conseguenze dei deficit educativi che sono, invece, fenomeni di sistema e che come tali andrebbero affrontati con risposte educative altrettanto sistematiche.  Analoghe norme (e la previsione della sanzione amministrativa pecuniaria per gli esercenti la responsabilità genitoriale) sono previste e interpolate all’interno della L. 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo) che aveva avuto il merito di trattare il fenomeno del bullismo come questione educativa (da affrontarsi attraverso piani d’azione integrati), evitando la creazione di nuove fattispecie di reato. La scelta dell’introduzione di una misura, come quella dell’ammonimento, di competenza prefettizia, priva di garanzie giurisdizionali e di finalità educative proprie, sottratta allo sguardo del Tribunale per i Minorenni, nonché fondata su valutazioni amministrative discrezionali, appare quantomeno singolare dal momento che nel nostro ordinamento esiste (e ha subito nel tempo un ampio e articolato intervento giurisprudenziale e, recentemente, anche normativo, a fini di adeguamento costituzionale e minorile) una competenza specifica del Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’art. 25 legge minorile (regio decreto legge 1404/1934) sulle misure rieducative, da attivarsi in caso in cui il minore degli anni 18 dia “manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui”. Si tratta, insomma, di una competenza amministrativa costruita attraverso l’ottica della prevenzione nella prospettiva dei best interests del minore e della tutela minorile e portata avanti attraverso la presa in carico delle vulnerabilità del minorenne (con prese in carico specialistiche, misure educative specifiche, educative domiciliari, frequenza di centri diurni etc…). Come noto, questa procedura apre anche al continuum di tutela al compimento della maggiore età grazie all’istituto del prosieguo amministrativo (dai 18 fino al massimo di 21 anni) che costituisce ineliminabile corollario in termini di accompagnamento della persona neo-maggiorenne nel percorso educativo e di sostegno e tutela intrapreso da minorenne.

Sarà importante, adesso, studiare e valutare la effettiva ricaduta in termini di sicurezza sociale che le nuove norme comporteranno, ricordando, però, che la sicurezza di cui parliamo e a cui dobbiamo aspirare è, in primo luogo, sicurezza (anche educativa) dei minori e delle minori il cui presente (e non solo il futuro) è nostro compito tutelare.

Sofia Ciuffoletti*

Autore

*Ricercatrice Adir-Unifi