Dalla valutazione del rischio al braccialetto elettronico, fino alle case rifugio
Lorena Isceri e il femminicidio: la vera sfida è proteggere le donne prima che sia troppo tardi
Lorena Isceri è riuscita a chiamare il 112. È forse questo il particolare che, nella storia terribile del suo femminicidio, resta più difficile da togliersi dalla testa. Perché significa che per un tempo brevissimo Lorena era ancora lì, dall’altra parte del telefono, viva. Aveva paura, era in pericolo, chiedeva aiuto. Poi non c’era più. Non serve ripercorrere una vicenda che abbiamo letto tutti. Serve semmai restare un momento dentro quella distanza — poche decine di minuti — tra una donna che chiede di essere salvata e una donna che diventa vittima di femminicidio. E chiedersi se non sia proprio lì, nello spazio che precede la morte, che dovremmo concentrare le nostre energie, le nostre leggi, le nostre risorse.
Dal 2025 l’Italia ha una fattispecie autonoma di femminicidio. L’articolo 577-bis del codice penale punisce con l’ergastolo chi cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso, tra l’altro, come atto di odio o discriminazione, di prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, oppure in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere una relazione affettiva. Dare un nome giuridico al femminicidio ha un significato: riconoscere una forma di violenza nella quale il genere della vittima, il controllo, il possesso e la negazione della sua libertà sono elementi costitutivi. E il concetto non è certo un’invenzione recente né italiana. Nel 1992 Diana Russell e Jill Radford pubblicavano Femicide: The Politics of Woman Killing. Russell avrebbe poi sintetizzato il concetto nell’uccisione delle donne da parte degli uomini perché donne: una parola per rendere visibile ciò che la parola neutra “omicidio” non riusciva a raccontare. Ma dare un nome a un fenomeno, introdurre un nuovo reato e impedire che quel reato venga commesso sono tre cose diverse.
Quando si applica la norma sul femminicidio, una donna è già morta. Possiamo riconoscere la natura del delitto e punire il suo assassino con la massima severità. Non possiamo restituirle la vita. È una delle dimostrazioni più crude dei limiti del panpenalismo: il femminicidio è l’ultimo atto, mentre una politica contro il femminicidio dovrebbe occuparsi soprattutto di tutto ciò che viene prima. E non esiste, in Europa, una strada sola. Cipro e Italia hanno introdotto una fattispecie autonoma, la Croazia il “gender-based murder”; altri Paesi utilizzano aggravanti. Il caso forse più interessante è però quello del Belgio, che nel 2023 ha approvato una legge contro i femminicidi senza introdurre un nuovo reato di omicidio, puntando invece su definizione del fenomeno, raccolta dei dati, diritti delle vittime e prevenzione. Un comitato scientifico analizza i femminicidi secondo la logica delle domestic homicide review: dopo la morte si riavvolge il nastro. Si ricostruiscono il contesto, i segnali, gli eventuali contatti con forze dell’ordine, servizi sanitari e sociali. Non per trovare a posteriori qualcuno da incolpare, ma per capire che cosa non abbia funzionato e impedire che gli stessi errori si ripetano. Nel 2024 sono state uccise 116 donne e, secondo la metodologia adottata dall’Istat sulla base del framework delle Nazioni Unite, 106 di quegli omicidi possono essere classificati come presunti femminicidi. Sessantadue donne sono state uccise dal partner o dall’ex, altre 37 da un familiare. Negli omicidi di donne commessi dal partner o dall’ex, nel 34 per cento dei casi l’assassino si suicida dopo averle uccise: un dato che rende almeno problematica l’idea di affidare alla severità della pena la principale funzione deterrente.
Ma bisogna arretrare ancora. L’ultima indagine Istat stima che 6,4 milioni di italiane tra i 16 e i 75 anni abbiano subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita. Tra le donne che negli ultimi cinque anni hanno subito violenza dal partner o dall’ex, soltanto il 10,5 per cento ha denunciato. Quasi nove su dieci non lo fanno. Lorena Isceri non aveva denunciato il suo ex. Secondo quanto raccontato dalla madre dopo la sua morte, ne aveva paura. Non sappiamo se una denuncia l’avrebbe salvata e sarebbe irresponsabile sostenerlo. Così come bisogna diffidare del senno di poi che, dopo ogni omicidio, trasforma retrospettivamente ogni gesto in un segnale inequivocabile. Il problema è costruire strumenti capaci di valutare il rischio quando l’esito non è ancora noto. Se per essere protetta una donna deve prima riconoscersi come vittima, comprendere il pericolo, denunciare un uomo che può essere il padre dei suoi figli e affrontarne le conseguenze economiche e familiari, finiamo per chiedere alla persona più esposta al rischio di diventare anche la principale responsabile della propria protezione. L’Italia, peraltro, non parte da zero. Abbiamo il Codice rosso, l’ammonimento del questore, gli ordini di protezione, l’allontanamento, il divieto di avvicinamento, il braccialetto elettronico, il 1522, i centri antiviolenza e le case rifugio. Proprio per questo la domanda diventa più scomoda: dove si inceppa la protezione? Qualche risposta l’ha data il GREVIO, l’organismo indipendente del Consiglio d’Europa che verifica l’applicazione della Convenzione di Istanbul. Il suo ultimo rapporto riconosce i progressi legislativi italiani, ma segnala che la valutazione del rischio non viene ancora effettuata sistematicamente e in maniera coordinata su tutto il territorio.
Nel 2024, su 534 richieste di ordini di protezione civili, ne sono stati concessi 26; la durata media dei procedimenti è salita da 89 a 131 giorni. I posti nelle case rifugio rimangono sotto lo standard della Convenzione di Istanbul e sono distribuiti in maniera diseguale. In alcune regioni, segnala ancora il GREVIO, per essere indirizzata verso una casa rifugio a una donna viene persino richiesto di avere prima denunciato la violenza. Anche il braccialetto elettronico mostra fragilità concrete. Nel 2025 il ministero della Giustizia è dovuto intervenire dopo segnalazioni di indisponibilità dei dispositivi; il GREVIO ricorda inoltre che almeno due donne sono state uccise nel 2024 da uomini sottoposti a braccialetto elettronico che aveva avuto malfunzionamenti. E qui il Belgio torna utile. Il GREVIO segnala tra le carenze italiane proprio l’assenza di un sistema stabile di domestic homicide review: il meccanismo che consente di tornare su un femminicidio non per riscriverne il finale, ma per capire se lungo la strada qualcosa avrebbe potuto interromperne la traiettoria.
Il problema, allora, non è soltanto quali strumenti prevediamo sulla carta, ma quanto rapidamente riusciamo a trasformare un segnale di pericolo in protezione reale. Non serve necessariamente un’altra norma: servono valutazione del rischio, personale formato, coordinamento, posti dove andare, indipendenza economica, dispositivi che funzionino. Serve soprattutto che una donna non debba dimostrare di essere già abbastanza in pericolo per meritare di essere protetta. Una donna non ha bisogno che il suo assassino venga punito meglio. Ha bisogno, prima di tutto, di non essere uccisa. Lorena Isceri è riuscita a chiedere aiuto quando era ancora viva. Non è bastato. Non significa che qualcuno, in quei minuti, avrebbe necessariamente potuto salvarla. Significa qualcosa di più grande: che la battaglia contro il femminicidio si gioca quando ancora non sappiamo che un femminicidio avverrà. Abbiamo imparato a riconoscerlo dopo, a chiamarlo per nome. Lo abbiamo scritto persino nel codice penale. Adesso dobbiamo diventare molto più bravi a riconoscerlo prima.
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