La Regione Campania ha emesso una nuova ordinanza, la numero 97 dall’esplosione della pandemia di coronavirus, che proroga fino al 19 dicembre la Zona Rossa istituita nel campo rom lungo la Circumvallazione esterna di Scampia, a Napoli, lo scorso 3 dicembre. La decisione era stata adottata dopo lo screening di tutta la popolazione del campo. Su 370 tamponi ha 95 erano risultate positive al virus, il 25,68%.

L’ordinanza dispone l’isolamento domiciliare e il divieto di allontanamento dalle abitazioni; la disposizione di controlli dell’Asl di riferimento. La stessa assicura ogni forma di assistenza ai cittadini del campo.

IL TESTO:

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con decorrenza dal 13 dicembre 2020 e fino al 19 dicembre 2020, è prorogata l’efficacia dell’Ordinanza n.94 del 3 dicembre 2020 e, per l’effetto, con riferimento al territorio del Campo Rom di Napoli (Circumvallazione Esterna) sono prorogate le seguenti misure:

1.1. ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora presso il menzionato Campo Rom di Napoli (Circumvallazione Esterna) è fatto obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni, fatte salve esigenze sanitarie o connesse all’acquisizione di generi di prima necessità;

1.2. fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 1.3, è fatto divieto di transito in ingresso e in uscita dal Campo Rom;

1.3. ai cittadini di cui al precedente punto 1.1 è consentito rientrare alla propria residenza, domicilio o dimora sita nel campo Rom e di rimanervi in regime di isolamento domiciliare nonché di sottoporsi a tutti i controlli sanitari disposti dalla ASL competente. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal Campo Rom da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato
nei controlli e nell’attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultino necessarie allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dall’area indicata per lo svolgimento di attività lavorativa;

1.4. il Comune di Napoli, d’intesa con l’Unità di Crisi regionale e con il supporto della Protezione civile e del volontariato, assicura ogni forma di assistenza ai cittadini di cui all’art.1, anche attraverso la somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessità per tutta la durata di efficacia del presente provvedimento;

1.5. nell’area interessata dal presente provvedimento e ai relativi varchi di ingresso è assicurato, da parte delle competenti Forze dell’Ordine, dall’Esercito e dalla Polizia Municipale il necessario presidio, secondo quanto disposto dalla Prefettura e dalle altre Autorità competenti;

1.6. la ASL competente – d’intesa, ove necessario, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- assicura la prosecuzione delle attività di controllo sanitario a tutta la popolazione interessata dal presente provvedimento, dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza;

1.7. l’ASL competente assicura altresì, all’interno del Campo, una postazione fissa per attività di ambulatorio di assistenza medica di base in favore dei cittadini di cui al punto 1.1.;

1.8. la vigilanza e il controllo dell’osservanza del presente provvedimento è demandata alle Autorità competenti.

2. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2020 nonché le disposizioni regionali vigenti alla data del presente provvedimento.

3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di
cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai  sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione
regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.

4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

Redazione

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