In caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa «l’applicazione della pena detentiva è subordinata alla verifica dell’eccezionale gravità della condotta, che va individuata nella diffusione di messaggi diffamatori connotati da discorsi di odio e di incitazione alla violenza ovvero in campagne di disinformazione gravemente lesive della reputazione della vittima compiute nella consapevolezza dell’oggettiva e dimostrabile falsità dei fatti ad essa addebitate» (Cassazione penale sez. V, 10/01/2022, n. 8208). Questo è il principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione, che dunque limita la irrogazione della pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa ad ipotesi di assoluta, eclatante gravità. Si aggiunga che la pena base massima prevista dal codice è di tre anni di reclusione. Cosa dunque può aver indotto il Pubblico Ministero a richiedere al Tribunale di Lodi la condanna di Piero Sansonetti a 3 anni e mezzo di reclusione per aver diffamato due magistrati in pensione (Scarpinato e Lo Forte)? Vero che il Tribunale non ha accolto la strabiliante richiesta, ma è anche vero che ha liquidato un risarcimento del danno iperbolico, considerata la media dei risarcimenti per i comuni mortali.

Non siamo abituati a commentare le sentenze prima di leggerne le motivazioni, ma non possiamo non considerare che il Direttore Sansonetti altro non ha fatto che porre domande a quei due magistrati (il tema era la delicatissima questione della archiviazione, nell’agosto del 1992, della famosa indagine “mafia-appalti” cara a Paolo Borsellino; questione di recente rilanciata da Antonio Di Pietro, con parole di sconcertante gravità, scivolate via in uno strano, imbarazzato silenzio). Leggeremo, e ci torneremo su. Ma la vicenda è solo l’iperbole di una questione ben più ampia, che potremmo anche noi condensare in una semplice domanda (che Iddio ce la mandi buona): è ancora lecito per la libera stampa criticare l’operato di un magistrato? La domanda è tanto più legittima alla luce di una accurata ricerca (leggetene in quarta pagina) svolta sulle azioni per risarcimento danni per diffamazione trattate, nell’arco di diversi anni, presso il Tribunale civile di Roma. Ricerca dalla quale apprendiamo un dato molto semplice: mentre per ogni altro cittadino che si lamenti di essere stato diffamato, la percentuale di accoglimento delle domande di risarcimento è di circa il 30%, quando ad agire è un magistrato la percentuale di accoglimento è invece del 70%. Il dato è oggettivo, e si tratta di una perfetta inversione delle percentuali di accoglimento e rigetto. Anche perché nella categoria di “ogni altro cittadino” troviamo di tutto, ovviamente, dalla moglie disonorata al professionista affermato, dal politico (lasciate perdere, è il mio consiglio) al prelato: insomma, reputazioni non meno meritevoli di tutela.

È pur vero che la funzione giudiziaria (e in questo numero approfondiamo anche questo aspetto, proprio intervistando uno dei due autori della ricerca) gode, in termini di princìpi generali anche sovranazionali, di una tutela rafforzata; ma, ci verrebbe da dire, est modus in rebus. È facile, alla luce di quei dati e di queste performance giudiziarie, mettersi nei panni non solo del singolo giornalista, ma soprattutto degli editori, che alla fin fine sono coloro che devono mettere mano al portafogli: con i magistrati, cautela massima. Regola comportamentale di base: l’encomio. Regole di contorno: niente domande incalzanti, vocabolario asciutto ed ossequioso, suggerita la esaltazione del curriculum professionale, nessun contraddittorio. In realtà, addirittura mi sorprendo nel dover constatare che ci siano ancora giornalisti intenzionati a mettersi nei guai. Ed infatti, lo standard medio al quale siamo quotidianamente abituati è quello della intervista in ginocchio. E quanto al nostro leggendario “giornalismo d’inchiesta”, si sa, vanno investigati tutti i poteri possibili ed immaginabili, tranne uno. Se qualcuno lo avesse dimenticato, qualche opportuna “iperbole” ci aiuta a non dimenticarlo. Buona lettura.

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