Inseguire gli slogan
“Scarcerazione” e “stupro”: le parole fuori posto sul caso della 13enne molestata a Torino. Così la politica rincorre i titoli
Il 28 agosto un uomo viene fermato a Torino per violenza sessuale su una tredicenne. Qualche giorno dopo il gip non convalida il fermo e gli impone l’obbligo di firma. Nel passaggio dai fatti ai titoli, però, sono comparse due parole fuori posto: “scarcerazione” e “stupro“. Sono quelle due parole a meritare una riflessione.
“Scarcerazione”. Non c’è nessun giudice che rimette in libertà un condannato: l’ordinanza incriminata è quella di convalida, subito dopo il fermo. Un arresto in flagranza si può eseguire solo se il sospettato è colto sul fatto, mentre qui l’uomo è stato individuato dai video ore dopo. Il gip non ha convalidato il fermo perché ha ritenuto insussistente il pericolo di fuga, che di quella misura è il presupposto. Ma non l’ha affatto giudicato innocuo: dai passaggi dell’ordinanza filtrati sulle cronache risulta che ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza e un pericolo concreto e attuale di reiterazione e proprio per questo gli ha imposto l’obbligo di firma. Nel nostro ordinamento la libertà personale resta regola e la sua privazione l’eccezione (art. 13 Cost.).
Il punto opinabile esiste, ed è tecnico: se il pericolo di reiterazione di reati sessuali è concreto e attuale, l’obbligo di firma basta a contenerlo? Infatti i PM titolari del fascicolo hanno presentato ricorso al Tribunale del Riesame. Resta una questione di adeguatezza della misura, non di un magistrato intenerito dal pentimento di un indagato. E la valutazione spetta ai tribunali, nel contraddittorio davanti a un giudice terzo e imparziale (art. 111 Cost.). Sull’afflittività ciascuno ha legittimamente la propria opinione, ma chi ha titolo per deciderlo, in quella sede, è il giudice. È un pregio del sistema da difendere, non un difetto da criticare.
La sua ordinanza dà atto che l’indagato ha mostrato resipiscenza e ha collaborato, così come dà atto dei gravi indizi e del pericolo che lo rifaccia. Non perché il giudice si contraddica, ma perché deve motivare: gli indizi, le esigenze cautelari, qualunque misura poi scelga. Estrarne la frase sul pentimento e farne il titolo (“riconosce che è pericoloso ma lo libera perché dispiaciuto”) è un taglia-e-cuci: si prende un pezzo -dovuto- della motivazione e lo si vende come il capriccio di un giudice buonista.
La parola “stupro” è la stessa meccanica. Nel parlato “stupro” e “violenza sessuale” sono sinonimi; nel codice no. La legge definisce “violenza” qualsiasi atto sessuale con un minore di quattordici anni, perché a quell’età l’assenza di consenso è sempre presunta. È una qualificazione ampia, ed è giusto che lo sia: protegge i minori senza stare a indagare se ci sia stata costrizione.
Il dibattito pubblico prende quell’etichetta meritoriamente larga e la traduce con “stupro”, che larga non è: evoca l’atto sessuale completo, la costrizione, la violenza fisica. Così l’ampiezza della definizione giuridica scivola nel significato più ridotto e più carico della parola comune. Si legge “stupro”, si immagina la cosa peggiore, e nessuno avverte che dietro c’è un’etichetta che comprende condotte molto diverse tra loro.
In discussione non è quanto accaduto, ma l’uso delle parole. Gli atti non sono pubblici, le fonti sono indirette, la dinamica precisa non è accertata: chi scrive “stupro” afferma di sapere una cosa che nessuno ha ancora accertato, e riempie quel vuoto con la parola che indigna di più, riparandosi dietro l’etichetta che dà il codice. Che poi la qualificazione del reato non cambi — contatto o atto completo, con un’infra-quattordicenne è sempre violenza sessuale — e quanto quella condotta pesi in termini di pena, sono un altro piano ancora, che decidono il codice e il giudice.
Proprio su questa presunzione di sapere si è mossa una macchina. Il ministro Nordio annuncia gli ispettori, si invocano nuove norme sulla custodia cautelare, si chiede conto al giudice di una decisione che nessuno ha letto per intero, Salvini rispolvera perfino la castrazione chimica… Tutto questo prima che si sappia cosa sia davvero accaduto a Torino, prima ancora che il procedimento sia cominciato. È l’ordine rovesciato: non l’accertamento che orienta la reazione, ma la reazione che pretende di precederlo e dettargli i tempi.
Non è il riflesso di una parte sola: le reazioni sono arrivate anche dall’opposizione. E questa trasversalità dovrebbe preoccupare più di ogni altra cosa perché chiama in causa la politica nel suo complesso. Una politica che risponde a un titolo invece che a un fatto non sta difendendo quella ragazzina, la sta usando come occasione. E la consuma. Il rinvio a giudizio, quando arriverà, troverà la politica già passata al caso seguente.
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