Permessi premio, lavoro esterno e accoglimento in comunità saranno possibili anche per i detenuti minorenni condannati per reati ostativi anche se, dopo la condanna, non hanno collaborato con la giustizia. A stabilirlo è la Corte Costituzionale, che ha depositato la sua prima sentenza sul nuovo Ordinamento penitenziario minorile. Si tratta di una decisione importante che arriva dopo il verdetto dello scorso ottobre della Corte europea dei diritti dell’uomo, che aveva bocciato l’ergastolo ostativo previsto dall’ordinamento penitenziario italiano. La sentenza della Consulta riguarda i detenuti minorenni e i cosiddetti “giovani adulti” (ovvero quelli che diventano maggiorenni durante il periodo in cui scontano la pena nelle carceri minorili) condannati ad uno dei cosiddetti reati ostativi, ovvero ritenuti particolarmente deplorevoli. Tra questi, i delitti di terrorismo, associazione mafiosa o finalizzata al traffico di droga, quelli a sfondo sessuale, sequestro di persona a scopo di estorsione, omicidio, rapina ed estorsione aggravata e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Prima di questa sentenza, l’accesso alle misure alternative alla detenzione, ai permessi-premio o alle assegnazioni al lavoro esterno, era preclusa quando il fatto criminoso oggetto della condanna apparteneva alla categoria dei “reati ostativi”. Con questo verdetto, la Corte ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria, relativa all’applicazione nei confronti dei condannati minorenni e giovani adulti del meccanismo “ostativo” previsto dall’articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, dell’Ordinamento penitenziario, secondo cui i condannati per uno dei reati in esso indicati, che non collaborano con la giustizia, non possono accedere ai benefici penitenziari previsti per la generalità dei detenuti. Nella sentenza la Corte ha spiegato che «dal superamento del meccanismo preclusivo che osta alla concessione delle misure extramurarie non deriva in ogni caso una generale fruibilità dei benefici».

Inoltre «al tribunale di sorveglianza compete la valutazione caso per caso dell’idoneità e della meritevolezza delle misure extramurarie, secondo il progetto educativo costruito sulle esigenze del singolo. Solo attraverso il necessario vaglio giudiziale è possibile tenere conto, ai fini dell’applicazione dei benefici penitenziari, delle ragioni della mancata collaborazione, delle condotte concretamente riparative e dei progressi compiuti nell’ambito del percorso riabilitativo».

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