Emergenza permanente
Sicurezza mediatica: reagire a eventi di cronaca ricorrendo alla decretazione d’urgenza in chiave simbolico-repressiva
Negli anni Quaranta del secolo scorso, un autorevole giurista come Giuseppe Bettiol metteva in guardia da una pericolosa distorsione: il diritto penale – scriveva nel prezioso libro Il problema penale – non può essere ridotto a una “mera prassi politica”, poiché ciò comporterebbe il dissolvimento delle categorie logico‑scientifiche che lo fondano. Eppure, il diritto penale contemporaneo appare sempre più “prigioniero” della politica, piegato a logiche contingenti e utilizzato come strumento comunicativo, a basso costo, prontamente spendibile sul piano mediatico. Ne è l’ennesima conferma il nuovo “pacchetto sicurezza” (decreto‑legge 24 febbraio 2026, n. 23), che affronta una pluralità di temi estremamente eterogenei – sicurezza pubblica, attività d’indagine in presenza di cause di giustificazione, funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, immigrazione e protezione internazionale – al punto da rendere complessa una lettura davvero organica del provvedimento.
In linea di continuità con precedenti interventi emergenziali – adottati anche in legislature passate – e con i più recenti provvedimenti, dal decreto “Rave” al decreto “Caivano”, fino al decreto “Cutro”, a seguito dei gravi disordini verificatisi a Torino il 31 gennaio scorso, l’esecutivo ha scelto ancora una volta di reagire a eventi di cronaca ad alto impatto mediatico ricorrendo alla discutibile prassi della decretazione d’urgenza in chiave simbolico-repressiva. Il risultato è la (consueta) moltiplicazione del numero di fattispecie incriminatrici che si innestano in modo imperfetto nel tessuto del codice penale e della legislazione speciale. Limitando l’indagine ad alcune norme di diritto penale sostanziale, emerge anzitutto come diverse disposizioni del decreto‑legge intervengono a sanzionare comportamenti già efficacemente puniti dall’ordinamento. È il caso della disciplina in materia di armi e altri strumenti atti ad offendere, delle modifiche apportate ai reati di furto e rapina, nonché della nuova ipotesi di reato in materia di sicurezza stradale, volta a punire la fuga realizzata con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità: una condotta che appare già riconducibile al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. La nuova ipotesi di rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato, inoltre, oltre a presentare profili di criticità sotto molteplici aspetti, sembra soprattutto configurarsi come una norma di carattere eminentemente simbolico o “manifesto”, funzionale a offrire una risposta prevalentemente comunicativa al fenomeno degli assalti ai portavalori. Al di là del censurabile ricorso allo strumento del decreto-legge in materia penale, in tutte le ipotesi considerate risulta peraltro difficile individuare le effettive ragioni di necessità e urgenza che giustificherebbero l’intervento normativo, trattandosi di comportamenti già adeguatamente sanzionati dall’ordinamento.
Ulteriori criticità emergono con riguardo alla proporzionalità della pena e al principio di ragionevolezza. Si pensi, ad esempio, alla “nuova” ipotesi di “furto con destrezza in casi particolari”, che prevede la medesima cornice edittale (da quattro a sette anni di reclusione) del furto in abitazione o con strappo, accomunando peraltro ipotesi diverse sotto il profilo dell’offensività, quali il furto con destrezza avente ad oggetto mezzi di pagamento, documenti di identità, strumenti informatici o telematici, telefoni cellulari o “beni di valore”.
Perplessità suscita, altresì, la previsione della confisca obbligatoria dell’autoveicolo o di altri beni mobili utilizzati in relazione a fattispecie di reato in materia di stupefacenti tra loro particolarmente eterogenee. Una simile forma di ablazione patrimoniale era già possibile alla luce della previsione generale sulla confisca facoltativa, rimessa all’apprezzamento del caso concreto del giudice. La nuova previsione – che si inserisce nel solco delle politiche di “tolleranza zero” in materia di stupefacenti perseguite dall’esecutivo già attraverso precedenti interventi normativi – impone invece l’automatica applicazione della misura anche nei casi di utilizzo meramente occasionale del veicolo. Tuttavia, se da un lato tale ipotesi di confisca appare non necessaria, dall’altro, risultando svincolata da specifiche finalità preventive o ripristinatorie, solleva seri dubbi di compatibilità costituzionale sotto il profilo del principio di proporzionalità, in quanto, nella sua rigidità applicativa, rischia di comprimere in misura eccessiva il diritto di proprietà.
Sul versante del cosiddetto “diritto di polizia” persiste la fascinazione per il Daspo urbano, strumento che dovrebbe essere maneggiato con particolare cautela, poiché incide sui diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione. Le modifiche introdotte attribuiscono al Prefetto il potere di istituire “zone rosse” sulla base di criteri assai elastici, con il rischio di riconoscere alle forze dell’ordine un eccessivo margine di discrezionalità nell’individuazione del soggetto ritenuto pericoloso.
In definitiva, quando la sicurezza viene elevata a orizzonte totalizzante della penalità, risultano pressoché inevitabili torsioni verso un diritto penale dell’emergenza permanente, nel quale l’inasprimento sanzionatorio e la proliferazione delle fattispecie assolvono soprattutto a una funzione rassicurante e comunicativa. Ne deriva un progressivo arretramento dei principi propri del diritto penale liberale — legalità, offensività, proporzionalità ed extrema ratio — che devono invece costituire il criterio orientativo imprescindibile di ogni intervento normativo in materia penale.
© Riproduzione riservata







