Campania Elettorale
Terzo mandato, l’epilogo di un algoritmo normativo

Al di là dei malumori personali o partitici, la scelta della Consulta circa l’ineleggibilità del candidato che ha già espletato due mandati consecutivi in qualità di presidente della Giunta regionale della Campania, si pone come epilogo di una sorta di algoritmo normativo di cui era facile prevedere l’esito. Come ben spiegato dalla Corte Costituzionale nel comunicato stampa del 9 aprile scorso, le Regioni ordinarie hanno il compito di disciplinare le ipotesi di ineleggibilità del presidente della Giunta regionale nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. In altri termini, spetta allo Stato la competenza legislativa tesa a dettare i princìpi in materia.
Ineleggibilità e di incompatibilità del presidente
È quanto si riscontra con la legge (statale) n. 165 del 2 luglio 2004 recante appunto “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”. Tale normativa reca, nello specifico, all’art. 1 “Disposizioni generali”, affermando che ivi si stabiliscono in via esclusiva – ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione – i princìpi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.
Nessuno spazio per il terzo mandato
Segue l’art. 2, in tema di ineleggibilità, in cui si prevede che le Regioni disciplinino con legge i casi di ineleggibilità, dettagliatamente individuati, di cui all’articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti di alcuni princìpi fondamentali tra cui (per quanto qui di interesse) la “previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia”. Come si accennava, stante un reticolo normativo così “serrato”, non è individuabile spazio alcuno per un cosiddetto terzo mandato consecutivo. La logica è del resto rispondente a un principio cardine della Carta costituzionale, che individua nella temporalità degli incarichi pubblici di primario rilevo una delle caratteristiche fondative del sistema democratico.
La prescrizione illegittima
La Regione Campania, con la legge regionale n. 16 del 2024, aveva inteso temporalizzare il divieto, sancendo che il computo dei mandati decorresse da quello “in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”. Al deposito della sentenza ora annunciata, capiremo meglio le ragioni che hanno fatto ritenere tale prescrizione illegittima. È agevole, tuttavia, già immaginare che la formula adottata non abbia resistito al vaglio di costituzionalità, stante la sua distonia rispetto a un criterio limitativo dei mandati, così chiaramente espresso, sicché la decorrenza applicativa del divieto stesso non poteva essere stabilita dalla Regione legiferante.
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