Qual è oggi il quadro critico che ci troviamo davanti con la lettura combinata delle due note amministrative (che sono state impropriamente definite circolari) del 21 ottobre e del 1° dicembre, emanate dal direttore della Direzione generale dei Detenuti e del Trattamento del DAP? Nella seconda nota, il DAP ha voluto precisare di ritenersi titolare di un potere di nulla osta, distinto dal potere di autorizzazione (“secundum legem”, si è affermato nella nota del 1° dicembre) del magistrato di sorveglianza, competente ad autorizzare l’accesso della comunità esterna negli istituti penitenziari. Non è un dettaglio che questa competenza del magistrato di sorveglianza sia ritagliata dalla legge (art. 17 dell’ordinamento penitenziario) mentre il c.d. “nulla osta” dipartimentale non emerge da alcuna norma. Il DAP afferma anche che questo nulla osta “mira ad assicurare le esigenze di sicurezza penitenziaria e risponde ad interessi collettivi ed apparato amministrativo, dovendo conoscere e valutare le scelte e i modelli organizzativi da adottare, anche per verificare la compatibilità dell’organizzazione dell’evento con le disponibilità materiali e logistiche dell’istituto penitenziario”.

Dov’è finito il principio del decentramento amministrativo

Non si può concordare con uno schema così centralizzato dove quasi la metà degli Istituti per qualsiasi evento a carattere trattamentale deve presentare la proposta al DAP entro sette giorni dalla data fissata per l’iniziativa. Dov’è finito il principio del decentramento amministrativo? Perché si continua a svuotare il ruolo di indirizzo e coordinamento territoriale dei provveditorati? E, in particolare, quante volte può accadere che non sia sufficiente il direttore e la sua équipe per valutare “la compatibilità dell’evento con le disponibilità materiali e logistiche dell’istituto”? Nel dibattito in corso, è sfuggito tra l’altro a molti che il nulla osta è necessario anche quando l’attività proposta non comporta l’accesso della comunità esterna, come un torneo di calcio, un corso di lettura creativa, un gruppo di auto-aiuto organizzati e seguiti esclusivamente dall’équipe interna, con tanti saluti alle competenze dirigenziali dei territori. Con il quadro disegnato dal DAP, ci si chiede cosa accade se viene negato il nulla osta all’evento con la comunità esterna: si chiude a questo punto il procedimento o il direttore dovrà trasmettere un parere sfavorevole al magistrato di sorveglianza? In questa sede non è in discussione il potere-dovere del DAP di mantenere la massima attenzione sui profili della sicurezza; infatti, non è mai stato oggetto di particolari critiche l’intervento su iniziative che coinvolgono detenuti del circuito Alta Sicurezza. Ma se questo viene tradotto con l’acquisizione (come richiesto) di data, spazi utilizzati, durata dell’iniziativa, numero complessivo dei detenuti, di quale sofisticata analisi che richieda l’intervento dell’amministrazione centrale stiamo parlando? Gli operatori penitenziari oggi si chiedono, ad esempio, se una semplice visita di appartenenti alle istituzioni locali debba essere equiparata ad un evento; se è normale che una buona proposta presentata ad una direzione a meno di sette giorni dalla data dell’evento debba essere automaticamente cassata.

Altro che semplificazione

Probabilmente con la prima nota, priva delle motivazioni contenute nella seconda, si è manifestata una volontà di controllo e una serpeggiante diffidenza sull’operato dei provveditorati e delle direzioni, per non parlare della negazione sostanziale dei valori della coprogettazione e del confronto con le realtà del terzo settore. Ma allora sarebbe stato più confacente, per quanto distruttivo, un atto emanato con circolare del capo del DAP, che in queste due note viene informato solo per conoscenza, e forse sarebbe il momento in cui il Ministro della Giustizia e il DAP chiariscano come interpretano il principio di gerarchia e il principio di direzione nei rapporti con i territori penitenziari alla luce delle riforme degli ultimi decenni sulla dirigenza generale e sul ruolo di dirigenti dei direttori degli istituti penitenziari, perché ciò che si manifesta è una sempre più accresciuta e dannosa burocratizzazione anziché una semplificazione dei processi. Non è ciò che ci si attende davanti alla crisi cronica del sistema penitenziario in Italia.

Carmelo Cantone

Autore

Già Vice Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria