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Cos’è l’oltraggio a Pubblico Ufficiale e come viene punito: l’ultima riforma
Chi è Pubblico Ufficiale?
La definizione di cosa si intenda per pubblico ufficiale viene data direttamente dalla legge. L’art. 357 del codice penale stabilisce che i pubblici ufficiali «sono coloro i quali svolgono una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa». Tra questi, si annoverano ad esempio gli appartenenti alle forze di polizia. Gli incaricati di pubblico servizio sono invece «coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio» Per pubblico servizio, l’art. 358 del codice penale intende «un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale». Ad esempio, sono incaricati di pubblico servizio le guardie particolari giurate.
Quali sono i principali reati?
I delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, finalizzate alla costrizione a compiere un atto contrario ai propri doveri o all’omissione di un atto dell’ufficio e di resistenza a pubblico ufficiale, sono reati che l’ordinamento punisce con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni. Il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, abrogato nel 1999 e successivamente reintrodotto con il pacchetto sicurezza del 2009, punisce con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni la condotta di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.
Le recenti riforme
Negli ultimi anni si è registrato un inasprimento della linea politico-criminale, nell’ottica di una maggiore difesa dei tutori dell’ordine e della sicurezza, con una conseguente, e inevitabile, amplificazione del ruolo del pubblico ufficiale, sempre più autoritario e distante dalla figura del cittadino destinatario della tutela. In tal senso, tra i recenti interventi del legislatore in materia, rileva la legge n. 77/2019, di conversione del cd. decreto sicurezza bis, che ha inasprito la disciplina delle fattispecie di violenza o minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, prevedendo che il fatto commesso nei confronti del pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni non possa mai essere ritenuto di “particolare tenuità”. A seguire, segnaliamo, da ultimo, il ddl 1660/24 (già approvato dalla Camera e in corso di esame al Senato), che pure si inserisce nel solco dei cd. pacchetti sicurezza. La linea politica criminale qui seguita è proprio quella di una maggiore difesa dei tutori dell’ordine e della sicurezza, con importanti novità e modifiche al sistema penale di riferimento. Più nel dettaglio, il pacchetto sicurezza in esame al Senato:
– introduce la previsione di nuove circostanze aggravanti per i fatti di violenza o minaccia contro ufficiali o agenti di polizia;
– inasprisce la disciplina delle lesioni personali ai danni degli stessi soggetti;
– prevede la copertura delle spese legali per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate nell’ambito di procedimenti penali, civili e amministrativi avviati per fatti inerenti il loro servizio;
– autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare armi senza licenza quando non sono in servizio;
– estende le cause di non punibilità per il personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali;
– potenzia le attività dei servizi segreti, anche estendendo le condotte scriminabili e, quindi, non punibili;
– inserisce una nuova aggravante per l’istigazione a disobbedire le leggi realizzata in carcere o con comunicazioni dirette a detenuti;
– introduce i nuovi delitti di rivolta in carcere e nei centri di permanenza per i rimpatri, arrivando a punire finanche la resistenza passiva e inserendo tali fattispecie nel catalogo dei reati per i quali è fatto divieto concedere benefici per i condannati (assegnazione al lavoro esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione).
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