Se le misure più stringenti del decreto firmato nella notte dal presidente del Consiglio Giuseppe per contenere gli effetti del Coronavirus si faranno sentire soprattutto in Lombardia e nelle altre 14 province di Veneto, Emilia Romagna Piemonte e Marche, non mancano misure anche per il resto d’Italia.

L’articolo 2 del Dpcm fissa infatti paletti importanti per tutto il Paese. Vediamoli del dettaglio:

Sono sospesi congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è differita ad altra data ogni altra attività convegnistica o congressuale;

Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, pubblico o privato;

Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche o locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
è  sospesa l’apertura di musei e altri istituti di cultura;

Lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar può avvenire solo con l’obbligo a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza impersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

E’ fortemente raccomandato in tutte le altre attività commerciali, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure tali da consentire un accesso ai luoghi con modalità contingentate e idonee ad evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina; resta comunque consentito lo svolgimento degli stessi, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto e senza presenza di pubblico; tutte le associazioni e società sportive sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus; sport di base e attività motorie svolte all’aperto, all’interno di palestre e centri sportivi di ogni tipo sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;


sono sospesi fino al 15 marzo i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche e formative nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di svolgere attività a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi di specializzazione in medicina e di formazione specifica in medicina generale, oltre alle attività di tirocinio per le professioni sanitarie.

Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio culturale e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche;

La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattie infettive di durata superiore a cinque giorni avviene dietro presentazione di certificato medico;

I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

La didattica a distanza può essere adottata anche nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria, la partecipazione alle attività didattiche delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte a distanza;

E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei pronto soccorso, salve specifiche indicazioni del personale sanitario;

L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

La modalità di lavoro agile può essere applicato per la durata dello stato di emergenza dai datoti di lavoro ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti per legge;

Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o ferie;

E’ disposta, in favore dei candidati che non abbiano potuto sostenere le prove d’esame per la sospensione, la proroga dei termini previsti;

Sono previste per i nuovi ingressi negli istituti di pena misure di prevenzione specifiche; i casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti i condizioni di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare; i colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video e solo in casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale ma a distanza di almeno due metri;

L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; sono sospese le cerimonie civile e religiose, compresi i funerali;

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena.

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Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia