Torna il tema della sicurezza con il nuovo decreto in esame alle Camere. E come il suo predecessore del 2024, anche questo è un calderone di disposizioni che affrontano l’argomento a suon di nuove incriminazioni e aggravi di pena, cavalcando l’onda della notizia di cronaca. L’istanza securitaria, insomma, si forma sugli eventi del momento. Alle vicende di Torino legate al centro sociale Askatasuna si fa fronte con un fermo preventivo di polizia che legittima la limitazione della libertà personale del manifestante “presumibilmente” pericoloso per un lasso di tempo significativo, ossia fino a 12 ore, e sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali. Dopo gli episodi legati all’uso dei coltelli da parte dei minori – si pensi ai casi di Frosinone e La Spezia – ecco invece il delitto ad hoc che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque, senza giustificato motivo, porti al di fuori della propria abitazione strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente 8 cm di lunghezza. E poi, come due anni fa, anche nel nuovo decreto si individuano target e categorie da colpire duramente: ladri e rapinatori, drogati e spacciatori, manifestanti, stranieri e migranti.

Sono tentativi maldestri di utilizzare, ancora una volta, il diritto penale come illusoria soluzione alle più varie problematiche. Ma la foga securitaria produce mostri: duplicazioni di fattispecie (il mancato stop all’alt della polizia), aggravamenti di pena del tutto sproporzionati (la rapina organizzata che supera l’omicidio doloso nel suo massimo edittale), compressioni ingiustificate di libertà, garanzie e diritti (l’obbligo di cooperazione dello straniero detenuto che rileva ai fini delle decisioni su liberazione anticipata ed espulsione, ma anche l’abrogazione del gratuito patrocinio per gli stranieri nei ricorsi contro l’espulsione). Queste norme fanno pendant con quelle del decreto Sicurezza del 2024, che introduceva oltre una decina di reati, facendo divenire penalmente rilevante persino la resistenza passiva, e colpiva categorie sociali precise come rom e detenute madri, consumatori di cannabis (light…), occupanti abusivi, manifestanti, migranti, mendicanti ed extracomunitari.

Nulla è cambiato: oggi come ieri, si tratta di norme-manifesto che danno solo un’apparenza di sicurezza e “affrontano” il fenomeno a costo zero, perché creare nuove disposizioni penali o aumentare le sanzioni è rapido, immediato e, soprattutto, gratis. Ma è un modus operandi che genera danni e non produce risultati utili. Da un lato si mette sotto il tappeto il dato statistico che da sempre conferma l’assoluta inefficacia dello strumento penale in termini di deterrenza. Dall’altro si generano ingiustizia e iniquità senza che alle indebite compressioni dei diritti fondamentali si accompagni un miglioramento in termini di sicurezza: si preferisce la punizione alla prevenzione, arrivando sempre troppo tardi. E si sa che le carceri italiane, già straripanti, hanno bisogno di ben altro che di nuove occasioni per riempirle. Eppure è di questi giorni anche l’emendamento al decreto Sicurezza che vorrebbe invertire la rotta del Testo Unico sugli stupefacenti, che tra pene di eccezionale gravità (si pensi alla reclusione da 6 a 20 anni per la produzione, il traffico e la detenzione di sostanze) prevede tuttavia una deroga – e dunque una diminuzione considerevole di pena – per i fatti di lieve entità: quelli, cioè, che per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione o per la qualità e quantità delle sostanze non risultino gravi al punto da giustificare una punizione così dura.

Ora, con l’emendamento approvato dal Senato, non potrebbe accedere a questa diminuzione di pena una condotta che, pur di offensività ridotta (perché evidentemente legata a forme di criminalità minori), sia stata continuativa o abituale. Una scelta che ancora una volta si pone in contrasto con la ragion d’essere stessa del diritto penale, snaturato nella sua essenza di extrema ratio e insignito di un compito che non può soddisfare, perché altri sono gli strumenti per affrontare davvero fenomeni complessi; fenomeni come quello migratorio, anche qui fronteggiato stravolgendo e degradando persino il ruolo stesso dell’avvocato, di fatto incentivato a un infedele patrocinio con la previsione di una ricompensa economica “ad esito della partenza dello straniero”, e dunque al successo della procedura di rimpatrio. Il Quirinale inorridisce di fronte a questo obbrobrio giuridico, e la risposta del governo, se possibile, è ancor più incredibile: salvare il decreto Sicurezza mandandolo avanti con questo emendamento, salvo prevederne l’abrogazione o la radicale modifica con un successivo decreto legge.

E allora, tirando le somme, il quadro è chiaro: è quello di un’ossessione securitaria che, lungi dall’affrontare concretamente problemi sociali o di ordine pubblico, e sotto l’apparente proposito di “restituire sicurezza e libertà ai cittadini”, riempie carceri e aule di giustizia di coloro su cui ricade lo stigma.

Marianna Caiazza

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