Non potevamo immaginare uno scenario diverso. La vittoria del No al referendum rischia di rappresentare simbolicamente l’inizio di una nuova stagione di giurisprudenza creativa orientata a smantellare quello che è rimasto del processo accusatorio ed a frenare sul nascere le poche e recenti riforme di stampo garantista. E non poteva mancare una chiamata alle armi della Corte Costituzionale che confidiamo ancora rimanga distante dalle strumentalizzazioni politiche.

Solo due settimane dopo il voto, la Corte d’Appello di Milano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 del codice di procedura penale, modificato in questa legislatura con una legge dell’agosto 2024. La norma di legge – troppo giovane per morire! – prevede il divieto del pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento emesse dal Tribunale in composizione monocratica a seguito di citazione diretta. Insomma, il Parlamento ha deciso che per tutta una serie di reati la pretesa punitiva dello Stato si può fermare alla sofferenza patita dall’imputato fino alla sua assoluzione in primo grado. Dopo basta, diventa accanimento.

Ma c’è chi non si arrende e pretende che il pubblico ministero sia il protagonista della giurisdizione “con pieni poteri”. Da questo punto di vista, non è trascurabile la modalità con la quale la questione è stata sottoposta alla Corte d’Appello per comprendere la strumentalità politico-giudiziaria a fondamento dell’appello inammissibile. Il processo penale nell’ambito del quale è stata prospettata la questione di legittimità costituzionale, infatti, riguarda una truffa semplice di modico valore (496 euro) in ipotesi di accusa commessa ai danni dei due titolari di un negozio di fiori. Il giudice aveva prosciolto l’imputato, forse erroneamente, perché la querela era stata presentata dalla moglie, apparentemente soggetto non legittimato a sporgere querela. In verità, era proprio la moglie intestataria del conto corrente ed il marito semplice delegato. Verrebbe da dire, tra moglie e marito non metterci il dito altrimenti il pubblico ministero solleva una questione di legittimità costituzionale.

Si tratta, invero, di un processo per un reato che, secondo i criteri di priorità largamente diffusi e condivisi dalle Procure italiane, viene solitamente trascurato, trattandosi di una truffa di valore scarsamente significativo e nemmeno commesso ai danni di soggetti deboli. Sono sempre stati rarissimi gli appelli dei pubblici ministeri per reati di questa natura, soprattutto negli ultimi vent’anni nei quali il carico di lavoro è vertiginosamente cresciuto in assenza di provvedimenti di clemenza. Del resto, è lo stesso Prof. Mitja Gialuz, sostenitore del No al referendum e convinto assertore dell’illegittimità della norma sul divieto di appello del pubblico ministero, a riconoscere autorevolmente che quel pubblico ministero ha impugnato “al solo fine di mettere in discussione una disposizione che già in origine mostrava più di una crepa”. Sulle crepe dissentiamo, ma sull’uso strumentale dell’appello inammissibile non abbiamo nulla da eccepire.

Tra i tanti argomenti spesi nell’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale suscita un brivido di sgomento quello che vede il pubblico ministero come soggetto processuale espressione del diritto di difesa. Proprio così: la Corte cita l’art. 24 della Costituzione per sostenere che il pubblico ministero è il difensore degli interessi della collettività e non solo il rappresentante dello Stato nel processo penale. La norma, quindi, violerebbe il diritto di difesa non solo il principio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale.

Ci eravamo abituati a tutto nella propaganda referendaria: la necessaria asimmetria tra pubblico ministero e difensore, parti che non potranno mai essere uguali per la superiore finalità delle funzioni pubblicistiche del primo rispetto a quelle privatistiche del secondo, e la necessità di un’interazione privilegiata tra giudice e pubblico ministero, unici depositari della verità e della giustizia. La conseguenza era lo svilimento dell’art. 111 Cost. perché sarebbe ontologicamente impossibile un processo di parti in posizione di parità: il pubblico ministero è pari solo al giudice nella sua funzione giurisdizionale ed il giudice è per vocazione sempre terzo ed imparziale. Anzi la sua terzietà la trasferirebbe per osmosi anche al pubblico ministero.

Qui siamo oltre. Il pubblico ministero è il difensore del popolo! È il difensore di tutti noi, anche dei due fiorai, salvo di quel malcapitato imputato contro cui il popolo ha nominato un difensore. Siamo fuori dalla topografia costituzionale nella quale lo Stato esercita il suo legittimo potere di reprimere i reati attraverso il pubblico ministero ed il cittadino si difende dal potere dello Stato attraverso il suo difensore. Siamo in una visione mitizzata e iniziatica dal pubblico ministero, unico avvocato del popolo.

E il dato più nuovo è che questa vulgata, che ha marciato nel corso della campagna referendaria sotto i vessilli di un’armata di sedicenti protettori della Costituzione, ha adesso squarciato il velo del pudore. Cosicché, mentre prima del 23 marzo questi pensieri del pubblico ministero “parte imparziale” e salvatore dell’anima giuridica della collettività albergavano silenziosamente nel cuore di alcuni (forse di molti: ma noi siamo un naive) ed erano in qualche misura frenati – nelle esplicazioni concrete in aula e nel procedimento in generale – dal timore di dirla grossa, oggi il mondo si è ribaltato.

I giorni a venire (i mesi, forse) ci diranno se ha ragione chi ritiene che qualcosa si possa ancora fare oppure se tutto è perduto, ma l’oggi già racconta due cose sicure: che l’illiberalità del sistema attecchisce ora a destra ora a sinistra a seconda dei ruoli contingenti; che l’idea del sistema accusatorio come strumento di scienza empirica per l’accertamento della responsabilità, in fondo, alla magistratura non è mai andata giù.

E non c’è niente di illegittimo fintanto che si agitino idee di politiche del processo de iure condendo, mentre le cose si complicano quando l’azione previene la riforma, quando cioè l’idea informa di sé la condotta in modo da svuotare, o quasi, il precetto; specie quello costituzionale che, per una pirandelliana giravolta di concetti, si proclama invece di voler proteggere.

Se le cose stessero diversamente, infatti, per tornare al caso che origina questa riflessione, il pubblico ministero avrebbe fatto ricorso per cassazione, trattandosi di questione strettamente giuridica di violazione di norma penale e processuale (la legittimazione soggettiva a sporgere querela) e comunque un difetto motivazione da travisamento (l’errore sull’individuazione del soggetto con il potere di querela); e invece promuove appello; la Corte d’Appello investita avrebbe convertito l’appello in ricorso per cassazione senza accedere alla Consulta, di fatto sostituendosi al parlamento nel decidere quali siano i delitti di “spiccata gravità” per i quali ha ancora senso prevedere l’appello del pubblico ministero; e qualcuno – in questo deserto – si sarebbe pure posto il problemino dell’art. 14 del patto internazionale sui diritti civili e politici per cui un condannato per la prima volta in appello perde il diritto al riesame sulla colpevolezza non potendo che ricorrere in Cassazione, dove, si sa, il merito non alberga.

Potrebbero apparire riflessioni fuori strada, ma le cose, invece, si tengono per un molteplice serie di ragioni. Due per tutte. La prima è che l’idea di un processo penale ibrido equivale a quella di un processo penale inquisitorio; è l’inchiostro con l’acqua cristallina: ne basta una goccia per intorbidare una brocca intera, nel senso che un processo o è accusatorio o non lo è, e non lo è se il pubblico ministero, parte migliore fra le parti, condivide fini superiori con il giudice per ciò solo scollandosi dal difensore dell’imputato. La seconda è che, messa così, la china che il difensore risale – e che il costituente moderno ha immaginato di ridurre nettamente di angolazione mediante la presunzione di non colpevolezza – torna più erta che prima, perché vai a farglielo capire al giudice che il difensore dell’imputato deve stare alla pari con quell’altro difensore, quello pubblico, a cui lo affasciano desideri di giustizia e salvezza della collettività. Non c’è verso.

E in tutto questo, la cosa più simpatica è che a garrire allo stesso vento siano bandiere variopinte e per vocazione contrapposte in sana dialettica. Forse proprio perché, come si diceva, il mondo sembra ribaltato; ma così tanto ribaltato da render possibile che il germe consociativo attecchisca anche in un terreno, quello del processo penale, in cui non è che si debba esser nemici, ma si deve per forza contraddire, per un fatto naturale, per una regola di scienza, insomma.

Sono prove tecniche di restaurazione che trascurano al contempo la funzione del processo, stadera tra libertà e autorità, e la funzione delle parti, i cui poteri sono organizzati al solo scopo di scongiurare, sul terribile sentiero di giudicare una donna o un uomo, l’unico errore giudiziario concepibile, la condanna dell’innocente, rispetto alla quale, impugnare un’assoluzione viaggia indiscutibilmente in direzione ostinata e contraria.

L’aria è questa, d’altro canto. Qualche giorno fa è capitato di assistere a uno spettacolo teatrale sul processo farsa a Giacomo Matteotti. Una cosa ben fatta, recitata a modo, semplice ma efficace. Alla fine, nel raccogliere i meritati applausi, l’attore ci ha regalato più o meno questa riflessione: meno male che ha vinto il No, altrimenti non so se spettacoli così avremmo potuto farli. Ecco, il senso di questa storia, come spesso accade, sta tutto qui, nel fondamento culturale delle cose, nel sapere o nell’aver saputo che Giacomo Matteotti qualcosa sul tema la scrisse pure, in quel volume del 1919 della Rivista Penale, titolandola non a caso Il Pubblico Ministero è parte, lì segnalando di non scorgere “alcuna ragione per la quale l’interesse difeso dalle parti deva essere esclusivamente personale e non possa anche essere collettivo o pubblico, così che colui al quale è affidato agisca non per un interesse proprio, ma per quello di una collettività di cui esso è l’organo”; parte però rimanendo e giammai “difensore del popolo”. Oggi però, vaglielo a spiegare.

Giuseppe Belcastro - Alberto de Sanctis

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