Dopo aver escluso dalla motivazione i riferimenti soggettivi e oggettivi estranei al provvedimento (art. 292 comma 2 quater cpp) il legislatore in attuazione della l. n 15 del 2024 si appresta ad abrogare il riferimento alla pubblicabilità dell’ordinanza cautelare (art 114 comma 2 cpp) disponendo che ciò sia possibile solo dopo la chiusura delle indagini preliminari ovvero dopo il termine dell’udienza preliminare (art. 114 comma, 6 bis cpp). La finalità è quella di garantire la considerazione di innocenza valore costituzionale e sovranazionale.

La riforma ha provocato la reazione degli organi di informazione che pure in sede europea non sono state condivise se non per un richiamo agli Stati a intervenire sulle possibili ricadute penali dell’informazione non corretta. Nel valutare la riforma anche nella logica del bilanciamento tra gli artt. 24 e 27 cost. con l’art 21 cost. va ricordato che l’ordinanza cautelare e il provvedimento normativamente più strutturato di tutto il codice di rito, cioè, contenente, ancorché in funzione di tutela, giudizi prognostici di responsabilità tratti dal materiale dell’accusa. L’ordinanza contiene infatti in relazione a quella che può essere definita una preimputazione (deducibile dall’iscrizione della ipotesi delittuosa nel registro delle notitiae criminis) gli elementi gravemente indiziari a carico dell’indagato sterilizzati da situazioni di inutilizzabilità, confrontati anche con eventuale atti difensivi già ritenuti soccombenti così da configurare una ragionevole prognosi di colpevolezza prospettata dal pm e dal giudice (che non esclude anzi presuppone ulteriore materia non ancora versata di responsabilità).

Va altresì sottolineato come la misura evidenzi in relazione alla tutela del processo e della collettività esigenze cautelari sorrette da un giudizio motivato di pericolosità del soggetto destinatario della misura. Non può negarsi la stigmatizzazione che la diffusione del contenuto del provvedimento in relazione a questi profili determina sotto il profilo sociale famigliare e economico.
Sotto il profilo più strettamente di sistema va considerato che il provvedimento si colloca nell’intervenuto spostamento del baricentro del processo nella fase delle indagini in quello che ormai è definito il processo a trazione anteriore con i tempi lunghi della sua gestione lontani dal momento del dibattimento senza che su questo dato possa incidere l’attenuazione dell’afflittività. Non può non evidenziarsi che nonostante tutta la riaffermata visione garantista governo e parlamento non abbiano trovato il modo di togliere dall’art 13 cost. il riferimento alla carcerazione preventiva.

Va altresì considerato a giustificazione della scelta sottesa alla riforma, che l’ordinanza cautelare è emessa senza contraddittorio anticipato (la riforma Nordio avrà limitati effetti), contraddittorio che si effettuerà a tempi brevi, che il provvedimento è immediatamente esecutivo e che l’impugnazione non ne sospende l’esecuzione (a differenza delle sentenze di condanna).
Vanno anche considerati i molteplici effetti collaterali non recuperabili né con la riparazione né con i provvedimenti di annullamento né con gli esiti favorevoli del processo. Resta la possibilità per gli organi di informazione di notizia del fatto secondo i canoni della correttezza deontologica escludendo anche la forma riassuntiva estrapolata.

Giorgio Spangher – Professore emerito di procedura penale

Giorgio Spangher

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Professore emerito di procedura penale