Giustizia e informazione
Quando il Pm sceglie il giudice e la libertà di stampa paga il conto
C’è un potere che nessuna norma attribuisce al Pubblico ministero, ma che egli esercita con la naturalezza di chi non deve rendere conto a nessuno: scegliere il proprio giudice. Non in teoria — in teoria la Costituzione, all’articolo 25, stabilisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. In pratica, basta aprire un fascicolo per primi.
Dove si giudica? Chi arriva prima, decide
Il meccanismo funziona nei reati di diffamazione — non solo a mezzo web, ma anche a mezzo stampa. Per la rete, la Cassazione si arrovella da vent’anni sul locus commissi delicti: il luogo della prima percezione? Dell’upload? Del server? Nessuno funziona con certezza. Ma il problema non è diverso per la carta: stabilire il primo luogo di uscita di un quotidiano nazionale è un esercizio di fantasia, quando le rotative girano in più città. E allora si ricorre al criterio residuale dell’art. 9, comma 3, c.p.p.: è competente il giudice della Procura che per prima ha iscritto la notizia di reato. Chi arriva prima, decide. Montesquieu ammoniva che non vi è libertà se il potere di giudicare non è separato da quello di accusare. Eppure qui il potere di accusare determina perfino dove si giudica. Un giornale ha sede a Roma, la redazione è romana, il luogo di prima edizione è Roma — ma il processo si celebra altrove, perché una Procura più solerte ha aperto il fascicolo. Giornalisti come Sansonetti, Aliprandi, Torchiaro si ritrovano a difendersi in fori lontani, in procedimenti la cui competenza è quantomeno discutibile.
Anni di udienze da rifare
L’effetto è duplice. Sul piano processuale, si sottrae il fascicolo al giudice naturale con spreco di risorse pubbliche: anche quando, dopo tre gradi, la Cassazione accerta l’incompetenza, il danno è fatto — anni di udienze da rifare. Sul piano umano, si costringe un giornalista privo di grandi mezzi a sostenere un processo lontano, con costi moltiplicati e vita impossibile. È il chilling effect che i querelanti temerari perseguono: non vincere, ma punire chi scrive. Non colpire la diffamazione, ma intimidire il giornalismo.
Il processo è già una pena
Calamandrei scrisse che il processo è già una pena. Se a questa pena si aggiunge l’arbitrarietà del foro, la giustizia intimidisce anziché accertare. Servirebbe una norma chiara: il domicilio dell’imputato come criterio unico e inderogabile per la competenza nella diffamazione — cartacea, televisiva o digitale. Un criterio certo, che sottrarrebbe al Pm il potere di scegliersi il giudice e restituirebbe ai giornalisti la possibilità di difendersi dove vivono e lavorano. Fino ad allora, il giudice naturale precostituito per legge resterà il giudice casuale precostituito dal Pm. E nessuno ne parlerà.
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