Sono state depositate le motivazioni a sostegno del divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente della Giunta regionale (Corte Costituzionale sentenza del 15 maggio 2025 n. 64).

La sentenza
Il percorso argomentativo è complesso e pluriarticolato, tocca vari ambiti, anche terminologici – la differenza fra “incandidabilità” e “ineleggibilità” – e, soprattutto, si snoda nel laborioso iter normativo registratosi in materia.

La legislazione statale di principio
Il legislatore statale, nell’esercizio della competenza concorrente a esso attribuita dall’art. 122, primo comma, Cost., ha dettato il principio del divieto del terzo mandato consecutivo, che – al pari di tutti i princìpi fondamentali nelle materie concorrenti – obbliga le Regioni ordinarie a conformarvisi nell’esercizio della loro funzione legislativa. Considerando poi che l’essenza dei princìpi fondamentali è quella di assicurare un adeguato livello di omogeneità delle normative regionali in ragione di “sottese istanze unitarie”, tale esigenza è qui ancora più sensibilmente evidente, posto che il divieto del terzo mandato consecutivo è configurato dalla legge come il “contraltare” dell’elezione diretta del vertice politico regionale.

La legge n. 165 del 2024
L’art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 165 del 2004 – nel prevedere il divieto del terzo mandato consecutivo del presidente della Giunta regionale, in caso di elezione diretta – secondo la Corte, esprime inoltre un precetto in sé specifico che per essere applicabile non necessita di alcuna integrazione da parte del legislatore regionale, al quale, pur tuttavia, restano degli spazi – testuale in sentenza – “interstiziali” di regolazione.

Il divieto
Il divieto del terzo mandato consecutivo costituisce, in sintesi, per scelta del legislatore statale, una componente necessaria del sistema dell’elezione diretta del presidente della Giunta regionale, al fine di bilanciare il rischio – insito nell’investitura popolare diretta – di spinte plebiscitarie e di concentrazione personalistica del potere. Ne consegue, per la Consulta, che l’applicazione del principio non possa essere procrastinata, e debba essere invece legata al primo esercizio della funzione legislativa in materia elettorale successivo all’entrata in vigore della predetta legge n. 165 del 2004.

La Regione Campania
Nel caso della Regione Campania, il divieto del terzo mandato consecutivo è divenuto operativo con l’entrata in vigore della legge reg. Campania n. 4 del 2009, ossia con la legge elettorale, la quale non reca (né avrebbe potuto) alcuna disposizione che a esso deroghi.

La legge regionale n. 16 del 2024
La disposizione all’oggi scrutinata, che dopo vari anni ha introdotto una specifica deroga escludendo, nella sostanza, la computabilità dei mandati pregressi rispetto a quello in corso -consentendo al presidente della Giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di essere rieletto alle prossime elezioni regionali – si pone, dunque, in contrasto con il ricordato principio fondamentale, in violazione dell’art. 122, primo comma, Cost. Di qui la declaratoria dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, recante «disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165», limitatamente alle parole «[a]i fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge».