PQM
Cause per diffamazione: si vince solo il 30% delle volte, ma i magistrati ribaltano le statistiche
L’analisi empirica condotta su 628 sentenze del Tribunale civile di Roma (2015-2020), riconducibile agli studi dei Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich e Pieremilio Sammarco, evidenzia con chiarezza il peso dei dati quantitativi nella comprensione del contenzioso in materia di diffamazione. Il primo dato che emerge con chiarezza riguarda l’esito delle controversie. Sul campione menzionato, le domande attoree risultano accolte in circa il 30-35% dei casi, mentre i rigetti si attestano intorno al 65-70%. Si tratta di una proporzione stabile anche nelle precedenti rilevazioni, che conferma come la diffamazione civile sia un ambito ad alto tasso di litigiosità ma a bassa probabilità di successo per l’attore. In altri termini, due cause su tre si concludono negativamente per chi agisce in giudizio.
Cause per diffamazione i magistrati ribaltano le statistiche
All’interno di questo dato medio, tuttavia, l’analisi disaggregata per categorie soggettive evidenzia scarti estremamente significativi, rivelando uno dei risultati empirici più rilevanti dell’indagine. Quando l’attore riveste la qualifica di magistrato, il tasso di accoglimento sale fino al 71%, invertendo sostanzialmente il rapporto generale. In termini concreti, mentre un attore “medio” ha circa una probabilità su tre di ottenere un risarcimento, un magistrato ne ha due su tre. Nelle cause per lesione alla reputazione i convenuti – i cd. “percossi” – sono solitamente mezzi di comunicazione di massa, primo fra tutti il Gruppo Editoriale l’Espresso (l’Espresso e Repubblica) e la Società Europea Editrice (Il Giornale).
Per quanto riguarda la struttura delle decisioni, i dati mostrano che la definizione delle controversie avviene quasi sempre nel merito. Le pronunce fondate su questioni preliminari o processuali rappresentano una quota minoritaria, inferiore al 10-15%, mentre oltre l’85% dei casi implica una valutazione piena della sussistenza dell’illecito. Ciò conferma che il cuore del contenzioso è costituito dal bilanciamento tra libertà di informazione e tutela della reputazione. Ancora più significativa è la distribuzione degli importi risarcitori. L’analisi statistica evidenzia una forte concentrazione nelle fasce medio-basse: una quota consistente delle liquidazioni si colloca sotto i 20.000 euro. Tuttavia, accanto a questa “massa” di risarcimenti contenuti, si registrano liquidazioni di importo molto più elevato, che contribuiscono ad ampliare la forbice complessiva. Questo dato è particolarmente rilevante perché segnala che la “normalità” delle decisioni è rappresentata da risarcimenti relativamente contenuti, mentre gli importi più elevati costituiscono eccezioni legate a circostanze specifiche. Nel complesso, i dati mostrano bassa probabilità di successo, forte variabilità degli importi e incidenza decisiva di fattori soggettivi.
I casi le cause per diffamazione
Estratti da “Quadro riassuntivo delle vicende, dei motivi e dei criteri liquidatori nelle decisioni del tribunale di Roma 2015-2020 in materia di lesione della reputazione” di Pieremilio Sammarco e Vincenzo Zeno-Zencovich
1) L’inchiesta Mose
Sent. 18623/2018 del 1° ottobre 2018
FATTO. In data 8 giugno 2014, sul quotidiano “la Repubblica”, appariva un articolo a firma di C.G., intitolato “L’INCHIESTA MOSE /2 “Giudici comprati al Consiglio di Stato” – Gli imprenditori del Mose compravano le sentenze. E per farlo si affidavano ad un avvocato cassazionista, C. C. (…)”. Il seguito dell’articolo si apriva con un titolo di notevole evidenza grafica, così declinato: “Comprati anche i Giudici del Consiglio di Stato…” seguito dal sottotitolo “Ci fu un pagamento per A.B, presidente del Tar del Veneto”. Inoltre, l’articolo era accompagnato da alcune immagini fotografiche, tra cui quella dell’attore A.B. mentre stringeva la mano al sindaco di Venezia O.G., anch’egli coinvolto nell’indagine.
MOTIVAZIONE. L’articolo, in forma di cronaca giudiziaria, è proposto al lettore non in veste di ipotesi investigativa propria dello stesso autore, bensì in forma di resoconto storico sullo stato delle indagini. Esso rappresenta quindi un’ipotesi in cui l’esigenza di rispetto del criterio della verità deve ritenersi particolarmente stringente. La pubblicazione ha un contenuto diffamatorio che non può dirsi giustificato dall’esercizio del diritto di cronaca, in quanto non sussiste l’elemento della verità dei fatti narrati. Nessuna accusa risulta formulata nei riguardi di A.
CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) sofferenza patita, apprezzabile, oltre che in via presuntiva, anche dalla documentazione medica prodotta che attesta uno stato di profonda afflizione del danneggiato in conseguenza del suo pubblico accostamento alla figura del corrotto; 2) posizione apicale ricoperta dall’attore all’interno della magistratura amministrativa; 3) notoria autorevolezza e ampia diffusione dell’organo di informazione su cui è apparso l’articolo, che è indubbiamente uno dei principali quotidiani nazionali.
LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 70.000. È stata accolta la domanda di pubblicazione della sentenza di cui viene ordinata la pubblicazione per una volta sullo stesso quotidiano “la Repubblica” e “Il Corriere della Sera” a titolo di ulteriore riparazione dell’illecito.
DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: € 4.000 a carico di C.G..
2) I caso di Noi Meridionali
Sent. 16291/2017 del 23 agosto 2017
FATTO. In data 15 ottobre 2013, M.V., presidente dell’associazione “Noi Meridionali”, presentava una denuncia per violazione degli artt. 111 Cost. e 323 c.p. nei confronti dell’attore, magistrato presso la Corte di Cassazione. Successivamente, il 25 ottobre 2013, nel corso di una conferenza stampa, organizzata da M.V. per conto dell’associazione da lui diretta, quest’ultimo esternava pubblicamente le ragioni della denuncia medesima, cui successivamente veniva data ampia risonanza mediatica.
MOTIVAZIONE. M.V., non limitandosi a presentare una denuncia, ha accompagnato la notizia con un’ampia dissertazione, che contiene una serie di proposizioni di tenore assertivo che attribuiscono a E.A. condotte specifiche di estrema gravità. Tali condotte non risultano rispondenti ad alcuna verifica circa la loro verità. Risultano poi prive di legame funzionale con la denuncia numerose valutazioni negative espresse a carico del magistrato, che per il loro contenuto apertamente denigratorio esorbitano dal diritto di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelato.
CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dell’accusa rivolta all’attore; 2) incidenza diretta dell’accusa sulla onorabilità personale e sulla integrità professionale dell’attore; 3) utilizzo di un mezzo di incontrollabile diffusione; 3) reiterazione dell’offesa.
LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 45.000. È stata accolta la domanda di pubblicazione della sentenza per due volte e per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale.
3) Critica alla Cassazione
Sent. 19341/2016 del 17 ottobre 2016
FATTO. In data 24 ottobre 2012, veniva pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” e sul corrispondente sito Internet un articolo, a firma S.A., dal titolo “Infamie e Falsità” con sottotitolo “Se affidata a mani indigene la giustizia rischia di essere violenta e falsa. S., definito delinquente dalla Cassazione: La vostra sentenza è un’infamia”. L’articolo conteneva la critica del convenuto S.A. alla motivazione della sentenza resa dalla Corte di Cassazione in data 26 settembre 2012, presieduta dall’odierno attore G.A. e composta, tra gli altri, dal consigliere estensore B.A.
MOTIVAZIONE. Il complessivo tenore dell’articolo è tale da far ritenere superato il limite della continenza. I commenti del giornalista, riferiti specificamente a G.A. e B.A., più che al contenuto del provvedimento giudiziario, hanno come precipua finalità quella di aggredire la sfera della moralità individuale e della dignità professionale dei soggetti coinvolti. Il linguaggio utilizzato, estremamente aggressivo ed offensivo, veicola un chiaro disprezzo nei confronti degli attori, inducendo il lettore a ritenere che la decisione assunta sia frutto di mero arbitrio.
CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) funzioni giurisdizionali esercitate dalle persone offese al momento della pubblicazione dello scritto; 2) ampia diffusione delle dichiarazioni diffamatorie in virtù della loro pubblicazione anche sulla testata telematica del quotidiano; 3) autorevolezza del soggetto diffamante; 4) gravità dell’offesa perpetrata.
LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 40.000. È ordinata la cancellazione dell’articolo in questione dal sito a cura e spese della convenuta società.
DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: € 10.000 per ciascuno degli attori.
Cambia il soggetto, cambia l’esito
Dalla casistica sembra emergere un quadro in cui la tutela della reputazione appare graduata in funzione del ruolo sociale del soggetto, con esiti più favorevoli per alcune categorie, in primis i magistrati. Questo andamento solleva interrogativi sulla reale uniformità del giudizio e sul rischio di una tutela rafforzata che ecceda la funzione compensativa, assumendo tratti dissuasivi o punitivi. Il dato, tuttavia, potrebbe essere letto alla luce dell’art. 10, §2, CEDU, che consente limiti alla libertà di espressione per garantire autorevolezza e imparzialità del potere giudiziario: la maggiore tutela dei magistrati assume così una possibile giustificazione funzionale. Resta aperta la verifica della proporzionalità di tale differenziazione rispetto ai princìpi di eguaglianza e libertà di informazione.
© Riproduzione riservata






