Giustizia
Come vengono valutati i magistrati? L’incoerenza tra responsabilità civile e giudizio di professionalità
Il confronto apertosi sul tema della responsabilità civile dei magistrati e, in particolare, sulla portata della sua esclusione in relazione all’attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove, fornisce lo spunto per affrontare anche la tematica della loro valutazione di professionalità.
La verifica a cui sono sottoposti i giudici
Giudici e pubblici ministeri sono sottoposti a verifica ogni quattro anni per sette volte nella carriera. La verifica, demandata ai Consigli giudiziari e al Csm, riguarda aspetti quantitativi e qualitativi della loro attività. I primi si riferiscono alla produttività (numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici, alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro) e alla puntualità (presenza in ufficio, in udienza e nei giorni stabiliti, rispetto dei termini per la redazione e il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie). Si tratta di dati agevolmente acquisibili e valutabili. Più complessa è, invece, la verifica della qualità dell’attività del magistrato, cioè della sua preparazione giuridica, del grado di aggiornamento e – a seconda delle funzioni esercitate – delle tecniche di argomentazione e di indagine.
La verifica della preparazione giuridica
Una premessa: la circolare di riferimento (P-21578/2024) prevede che la verifica debba avvenire sulla base di atti e provvedimenti redatti dal magistrato e di verbali di udienza, scelti a campione nel numero di cinque per ciascuna categoria e per ciascun anno in valutazione. Orbene, non è chi non veda che cinque atti o provvedimenti per anno rappresentano un campione non significativo e del tutto inidoneo a valutare la qualità del lavoro di un magistrato. Non solo. La circolare, escludendo che vengano forniti ai Consigli giudiziari e al Csm gli atti delle parti e gli esiti istruttori, consente la verifica delle sole tecniche espositive, ma non della preparazione giuridica, della capacità di comprendere e confrontarsi con le posizioni delle parti e di esaminare il compendio probatorio.
La censura
Ciò detto, la normativa esclude l’attività giurisdizionale, cioè l’interpretazione di norme di diritto e la valutazione del fatto e delle prove, dalla valutazione; tuttavia, diversamente dalla disciplina in tema di responsabilità civile dei magistrati, ne consente in concreto un ampio sindacato. Mi spiego. In sede di accertamento della responsabilità la censura può al più riguardare la violazione manifesta della legge, il travisamento del fatto o delle prove, l’affermazione (o negazione) di un fatto la cui inesistenza (o esistenza) è esclusa (o risulta) incontrastabilmente dagli atti o l’emissione di provvedimenti cautelari, personali o reali, fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. Come evidente, si tratta di fattispecie del tutto eccezionali e ben può affermarsi che il cuore dell’esercizio della giurisdizione è sostanzialmente sottratta al sindacato circa la responsabilità civile dei magistrati. Di contro, in sede di valutazione di professionalità, grazie alla Riforma Cartabia, si è introdotta la verifica di eventuali “gravi anomalie” concernenti l’esito degli affari nei successivi fasi e gradi del procedimento e del giudizio, cioè – in sostanza – la stima percentuale della resistenza dei provvedimenti alle impugnazioni. Si ha “grave anomalia” – non solo qualora il rigetto delle richieste avanzate, la riforma o l’annullamento assumano carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato (dato però svalutato dal Csm, che lo indica in non meno di due terzi del totale) – bensì anche qualora questi dipendano da abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell’applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive.
C’è coerenza all’interno dell’ordinamento?
Salvo l’abnormità e il travisamento manifesto del fatto, che per natura si caratterizzano per essere fenomeni talmente stravaganti o al di fuori di ogni logica da risultare a loro volta eccezionali, le altre ipotesi rappresentano i classici vizi che affliggono atti e provvedimenti, suscettibili di rimedio attraverso i mezzi di impugnazione ordinari. Non solo, l’espresso ingresso tra tali vizi della negligente applicazione della legge segnala chiaramente l’intento legislativo di estendere la censura anche ai più banali casi di inaccurato esercizio della giurisdizione. La Riforma Cartabia ha dunque introdotto una significativa novità in sede di valutazione di professionalità: l’ampia sindacabilità dell’attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove. In conclusione, appurato il diverso trattamento riservato all’esercizio della giurisdizione dalle due discipline, resta da domandarsi se vi sia coerenza all’interno dell’ordinamento. In altri termini, se sia ammissibile che il sindacato di qualità dell’attività dei magistrati possa essere più lasco, quando è in gioco la loro responsabilità civile, e più rigoroso, quando è coinvolta la sola aspettativa di carriera. Se la risposta è negativa risulta sensato un ripensamento dei confini del giudizio di responsabilità, adeguandoli a quelli adottati in sede di valutazione di professionalità.
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