Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il nuovo decreto che estende a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, l’obbligo di green pass a partire dal 15 ottobre fino al 31 dicembre. Sono 23milioni i lavoratori che dovranno possederlo, compresi i lavoratori autonomi come tassisti, baby sitter, colf e badanti. L’imposizione si applica pure “a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni”, anche sulla base di contratti esterni.

Nessuno sarà licenziato ma le sanzioni sono molto dure: previsti la sospensione dal lavoro e dallo stipendio e multe fino a 1.500 euro. Per essere esentati c’è bisogno di un certificato medico.

Le nuove regole per ottenere il green pass

La certificazione verde viene rilasciata 14 giorni dopo la prima dose di vaccino e a chi ha completato il ciclo vaccinale. Si può anche fare un tampone molecolare, che avrà validità di 72 ore o antigenico che però vale solo 48 ore. In caso di contagio, se il lavoratore contrae il Covid dopo la seconda dose di vaccino, l’aver contratto il virus vale come terza dose: in questo caso il green pass è valido dodici mesi.

Se ci si ammala di Covid “oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino” è rilasciato il green pass e “ha validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione”. Ma questa fattispecie non vale se, tra la prima dose e la malattia, non sono passate due settimane. C’è un’altra novità: chi ha contratto il virus e dopo la malattia fa la prima dose di vaccino, non deve più aspettare 14 giorni per ricevere il green pass e può ottenerne subito il rilascio.

I test a prezzi calmierati

I tamponi rimangono a pagamento per tutti anche se a prezzi calmierati. Il costo è di 8 euro per i minori e 15 euro per gli adulti. Saranno invece gratuiti per le persone “fragili”.

“Le farmacie sono tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa”. Previste sanzioni per chi non rispetta questa norma: “In caso di inosservanza della disposizione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni”.

Sui tamponi gratuiti il decreto prevede invece che “nel limite di spesa autorizzato, al fine di assicurare l’esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti Sars-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministro della Salute, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi”. Lo stanziamento sarà deciso nei prossimi giorni.

Obbligo di green pass per i dipendenti pubblici

Tutti i dipendenti pubblici dovranno essere in possesso di green pass, compresi i magistrati. I datori di lavoro “definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi”. Per i lavoratori esterni e per i volontari spetta ai propri datori di lavoro “verificare il rispetto delle prescrizioni”.

Il lavoratore pubblico che non ha il green pass “è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione”. Dopo 5 giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e la retribuzione non è dovuta dal primo giorno di sospensione. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Chi viene sorpreso senza green pass sul luogo di lavoro rischia una sanzione da 600 a 1.500 euro. I lavoratori che non effettuano i controlli rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Obbligo di green pass per i dipendenti privati

“Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta il green pass, coloro che svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato”. Oltre ai dipendenti delle aziende, la lista comprende dunque colf, baby sitter e badanti, ma anche titolari e dipendenti degli studi professionali – avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri – e tutti i titolari di partite Iva. La norma sull’obbligo di certificazione è estesa ai consulenti che al momento dell’ingresso negli uffici e nelle aziende devono esibire la certificazione verde.

Nei locali dove fin ora era previsto l’obbligo di green pass solo per i clienti la norma è estesa anche ai lavoratori. Questo vale per ristoranti e bar, palestre, piscine, circoli sportivi, lavoratori dello spettacolo e delle sale da gioco. Dovranno avere il green pass anche i tassisti, i conducenti dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza e quelli del trasporto locale. Obbligatorio anche per chi lavora nei negozi, nelle farmacie, nei tabaccai e nelle edicole.

Per i dipendenti privati sono i datori di lavoro a dover garantire il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Per chi effettua prestazioni esterne il controllo spetta al proprio datore di lavoro.

Il lavoratore che non ha il green pass è sospeso. Non ha conseguenze disciplinari e mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore che viola l’obbligo rischia la sanzione da 600 a 1.500 euro. I datori di lavoro che non dispongono controlli e verifiche rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto del sostituto e non oltre dieci giorni.

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Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.