Caso Almasri e la fenomenologia dell'atto dovuto
Il procuratore Dodero: “Non siamo dei notai, non è che appena ti arriva una denuncia la devi iscrivere come notizia di reato”

Abbiamo chiesto al dottor Onelio Dodero, attuale Procuratore della Repubblica di Cuneo e autore di diverse Linee Guida in materia di iscrizione della notizia di reato, di chiarire i criteri che deve seguire il pubblico ministero nella prima valutazione della fondatezza di una denuncia di reato.
Innanzitutto, qual è la portata della modifica legislativa introdotta con la riforma Cartabia secondo cui la notizia di reato è tale se contiene la “rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice”?
Con la riforma Cartabia per la prima volta viene fornita una definizione della “notizia di reato”. La notizia di reato deve contenere la descrizione di un fatto determinato, ben chiaro e non assolutamente inverosimile, perché altrimenti non è una notizia di reato ma è una pseudo notizia di reato, come la definiamo in gergo. Inoltre, deve rientrare in una delle “caselle” dedicate dal codice per descrivere la fattispecie criminosa. Infine, un conto è l’iscrizione della notizia di reato, altra è l’attribuzione del fatto a una persona ben specifica. Non bastano fondati sospetti ma devono sussistere dei veri e propri indizi, anche se non gravi. Il pubblico ministero deve sempre soffermarsi su quali siano i presupposti che rendono obbligatoria l’iscrizione, questo è compito assoluto del pubblico ministero, l’iscrizione non è mai un atto automatico.
Infatti, nelle sue Linee Guida del dicembre 2022 scrive: “L’iscrizione della notizia di reato non è (…) un atto automatico e dovuto, bensì un atto che diventa obbligatorio solo a seguito dello scrutinio positivo dei presupposti che, legittimandolo, lo rendono tale e che, inoltre, servono a orientare sulla scelta del registro su cui iscrivere la notizia (mod. 21, 21 bis, 44, 45)”. La semplice affermazione dell’esponente circa la qualificazione di un fatto come reato (con l’indicazione dell’articolo del codice penale o del titolo del reato) è sufficiente per avere una “notizia di reato”?
Risposta secca: no. La semplice affermazione del denunciante o del querelante che richiama un titolo di reato non è il presupposto che fa scattare l’obbligatorietà dell’iscrizione. Io parlo del registro “noti”, perché il magistrato ha il compito di valutare se quello che è oggetto di denuncia o di querela possa costituire la notizia di reato. Non basta semplicemente che il denunciante dica “denuncio tizio per il reato di furto” o per qualunque altro reato perché altrimenti dovremmo iscrivere notizie di reato a raffica. Noi non siamo dei notai, noi dobbiamo valutare la sussistenza di un’ipotesi di reato con una ragionevole tempestività. Non è che appena ti arriva la devi iscrivere. Puoi anche fare degli approfondimenti.
Nelle sue Linee Guida richiama una circolare del Ministro della Giustizia del 2016 che, peraltro, esemplifica i casi di denunce di fatti spesso qualificabili, almeno in astratto, come “non costituenti reato”. Tra queste compaiono “gli esposti generici contro personalità dello Stato o magistrati”. Ne ricevete molti?
Riceviamo molti esposti contro i magistrati perché ormai i cittadini non accettano più le decisioni della magistratura, soprattutto le persone offese non accettano l’archiviazione della loro denuncia. Oppure riceviamo delle denunce da parte di persone imputate che ritengono di essere state ingiustamente condannate. Meno nei confronti di esponenti dello Stato. Ne abbiamo ricevute all’epoca della pandemia. Spesso ipotizzavano il reato di violenza privata per i provvedimenti amministrativi limitativi della libertà di movimento. Li trasmettevo per competenza alla Procura di Roma.
Lei riconosce un potere/dovere del pubblico ministero di svolgere, in alcuni casi, dei primi sommari accertamenti per stabilire se il fatto denunciato costituisca reato, mantenendo provvisoriamente l’iscrizione a Modello 45 (pseudo notizie di reato). Quali sono gli atti di “indagine” che il pubblico ministero può svolgere in quella fase? Sentire l’esponente, per esempio?
Ci sono denunce che evidentemente sono espressione di patologie psichiatriche e appaiono totalmente inverosimili. Altre, invece, che potrebbero essere serie ma non consentono ancora di definire con chiarezza il fatto denunciato e la riconducibilità ad una fattispecie di reato. In questi casi dubbi anziché procedere all’archiviazione diretta, consiglio di iscrivere a modello 45 e fare degli approfondimenti, per esempio sentire l’esponente a chiarimenti. L’unico limite è che non si possono fare indagini produttive di spese, salvo il caso di autopsia. Si possono benissimo acquisire dei documenti, si possono fare tante attività di indagine prima di decidere se iscrivere la notizia di reato o disporre l’archiviazione diretta.
Le faccio un esempio. La denuncia contro la polizia per peculato per aver utilizzato l’auto di servizio per eseguire un arresto, non convalidato dal GIP per mancanza dei presupposti di legge. Modello 21 o Modello 45?
Modello 45 ma ovviamente non perché la polizia non possa essere indagata, ma perché immediatamente si coglie che la denuncia è inverosimile ed il reato non è configurabile, atteso che l’auto è stata comunque utilizzata per l’esercizio delle funzioni pubbliche. Noi sappiamo che cos’è il peculato.
Nelle sue Linee Guida sostiene che “le denunce/querele dei privati inoltrate per posta elettronica appaiono irricevibili”. Suggerisce, quindi, di iscriverle nel Mod. 45 e semmai convocare l’esponente per approfondimenti?
Nell’epoca della digitalizzazione siamo abituati a mandare email e a parlare tramite WhatsApp. I cittadini quindi pensano di poter fare lo stesso anche con una denuncia. E sono tanti coloro che mandano le denunce per posta elettronica, spesso anche non certificata. Se avessero i nostri cellulari ci manderebbero le denunce anche via WhatsApp. Queste denunce – e peggio ancora le querele – sarebbero irricevibili, perché noi conosciamo le formalità previste dal codice per presentare una querela o una denuncia. In realtà, in quest’epoca di totale informatizzazione, non possiamo pretendere che tutti i cittadini si informino in modo adeguato perché ormai sono abituati a comunicare attraverso le email. Allora, è bene agire secondo buon senso. Se la denuncia rientra nella categoria delle notizie assolutamente inverosimili la archiviamo direttamente. Se invece, la denuncia ha una sua apparente fondatezza convochiamo la persona che in ipotesi avrebbe inviato l’email, la identifichiamo, la invitiamo a formalizzare la denuncia e iscriviamo la notizia di reato (Mod. 44, 21, 21 bis) ovvero il fatto non costituente reato (Mod. 45).
Lei suggerisce nelle sue Linee Guida di “abbandonare una concezione formalistica imperniata sull’approccio ispirato ad una sorta di favor iscritionis, criterio non formalizzato ed estraneo al sistema. Al contrario: procedere a iscrizioni non necessarie è tanto inappropriato quanto omettere quelle dovute”. È un equilibrio delicato, non crede?
Certamente delicato. Se nel dubbio si iscrive la notizia di reato si moltiplicano solo le richieste di archiviazione. Viceversa, non procedere all’iscrizione rischia di diventare un mezzo per insabbiare o almeno è quello che può percepire il cittadino. Forse è meglio pensarci un giorno di più che non iscrivere con la fretta di farlo. Dobbiamo anche valutare il rischio di un danno reputazionale. Iscrivere una notizia di reato contro un avvocato, per fare un esempio, quando sai che il reato palesemente non sussiste e chiederesti comunque l’archiviazione, rischia di provocare un processo massmediatico inutile e dannoso. Lo stesso vale per politici, imprenditori, comuni cittadini. Io sarei per un controllo giurisdizionale allargato. Un tempo lo facevamo con prassi virtuose superate dalla giurisprudenza: mantenere la distinzione tra modello 21 e modello 44 ma prevedere la richiesta di archiviazione da sottoporre al GIP anche per “i fatti non costituenti reato”. Si eviterebbero i rischi di “insabbiamento” (vero o presunto) e nel contempo si eviterebbe il proliferare di iscrizioni come “notizia di reato” di denunce palesemente infondate al solo fine di prevedere il controllo di un giudice ed evitare di essere accusati di favoritismi.
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