Luigi Panella, avvocato esperto di procedura penale, ricostruisce il quadro normativo e smonta l’idea di un allargamento indiscriminato delle intercettazioni. Tra Costituzione, Corte costituzionale e riforme altalenanti, il punto resta uno: i diritti fondamentali non sono negoziabili.

Avvocato Panella, cosa dice la Costituzione sulla libertà delle comunicazioni?
«L’articolo 15 della Costituzione stabilisce che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie previste dalla legge. Parliamo dunque di capisaldi, di diritti inviolabili».

Quindi le intercettazioni sono possibili, ma entro limiti stringenti?
«Esattamente. Sono eccezioni a diritti inviolabili. Devono restare rare eccezioni».

Come si traduce questo principio nel codice di procedura penale?
«Il codice del 1988 ha costruito una disciplina rigorosa. L’articolo 266 consente le intercettazioni solo per reati particolarmente gravi. L’articolo 267 aggiunge due condizioni fondamentali: devono esserci gravi indizi di reato e le intercettazioni devono essere assolutamente indispensabili. Sono paletti chiari, coerenti con la Costituzione».

Arriviamo al cuore del dibattito: l’articolo 270 c.p.p.
«L’articolo 270 introduce un’eccezione: le intercettazioni possono essere utilizzate in procedimenti diversi solo per reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Questa è stata la regola dal 1988».

E questa regola è stata messa in discussione?
«Sì, già nel 1991 il GIP di Siena sollevò una questione di costituzionalità. La Corte costituzionale, con la sentenza 366, rispose in modo chiarissimo: l’articolo 270 è conforme alla Costituzione, perché attua il bilanciamento tra esigenze investigative e tutela della libertà di comunicazione».

Cosa dice quella sentenza?
«Dice che il giudice deve indicare non solo chi intercettare, ma anche per quali reati. Se si consentisse l’uso generalizzato delle intercettazioni in altri procedimenti, si trasformerebbe l’autorizzazione del giudice in una “autorizzazione in bianco”, con violazione dell’articolo 15 della Costituzione».

E se durante un’intercettazione emergono altri reati?
«La Corte è chiarissima: quella è una notizia di reato. Il pubblico ministero può avviare nuove indagini, ma non può utilizzare direttamente quelle intercettazioni. Deve costruire nuove prove rispettando i presupposti di legge».

Quindi non c’è alcun vuoto investigativo?
«Assolutamente no. Il sistema consente di indagare, ma impedisce scorciatoie. È una garanzia, non un ostacolo».

Negli anni però qualcosa è cambiato…
«Sì, nella prassi si sono diffuse le cosiddette intercettazioni “a strascico”: si intercetta per un reato e si usa tutto ciò che emerge per altri. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza Cavallo del 2019, hanno posto un limite chiaro: non è possibile utilizzare indiscriminatamente il materiale per procedimenti diversi».

Poi è intervenuto il governo Conte e il ministro Bonafede…
«Con il decreto legge del 30 dicembre 2019 è stato ampliato l’utilizzo delle intercettazioni anche per reati che avrebbero consentito autonomamente le intercettazioni. In realtà questa apertura ha avuto efficacia concreta solo dal 31 agosto 2020 al 10 agosto 2023. Poi il legislatore è tornato indietro, eliminando quell’inciso e ripristinando la disciplina originaria del 1988: siamo tornati al modello che la Corte costituzionale aveva già ritenuto legittimo nel 1991».

La proposta di Melillo mira a riaprire quella fase?
«Sostanzialmente sì. Si vorrebbe tornare a un ampliamento dell’utilizzabilità delle intercettazioni».

Come giudica questa prospettiva?
«Dal punto di vista tecnico, sarebbe in contrasto con il necessario bilanciamento tra diritti fondamentali e repressione dei reati. Il rischio è quello di scardinare il sistema delle garanzie».

Qual è il rischio concreto?
«Una deriva incompatibile con lo Stato di diritto. Una situazione in cui si intercetta per un reato, magari senza esito, e si utilizzano comunque tutte le conversazioni per altri fini. È una compressione indebita della sfera privata».

Lei ha fatto anche un paragone molto forte…
«Sì, ho richiamato il rischio di modelli come quello raccontato nel film “Le vite degli altri”. È un’immagine, ma rende l’idea: un sistema in cui tutto può essere ascoltato e utilizzato».

In questo contesto, come valuta le reazioni della politica?
«Non posso esprimere giudizi politici. Posso dire che, tecnicamente, la riforma del 2023 ha ripristinato un equilibrio già ritenuto costituzionale».

C’è davvero un’emergenza tale da giustificare un ampliamento delle intercettazioni?
«Il sistema già consente intercettazioni per reati gravi e in presenza di presupposti stringenti. Parlare di emergenza tale da giustificare un ulteriore allargamento mi sembra discutibile sul piano tecnico».

E i magistrati antimafia sono davvero scoperti?
«Le intercettazioni sono già ampiamente utilizzabili per reati gravi, inclusi quelli con arresto in flagranza. Il sistema offre strumenti adeguati, nel rispetto delle garanzie».

In conclusione: qual è il punto da non superare?
«Le intercettazioni devono restare uno strumento eccezionale, calibrato, rigorosamente controllato. Superare questo limite significa mettere a rischio diritti fondamentali che la Costituzione considera inviolabili».

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Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.