Si calcola che, dal 2022 ad oggi, siano state 48 le fattispecie delittuose di nuovo conio e di alterne fortune, per un totale di oltre 400 anni di carcere variamente comminati. Beninteso, la tendenza al panpenalismo precede di molto il 2022, generando da anni – quasi sempre per decreto – nuovi delitti sanzionati sempre e soltanto con pesantissime pene detentive, sulla scia di un’idea vendicativa del carcere contemporaneo. Analizzando i provvedimenti normativi nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 2024, Roberto Cornelli ha osservato che «l’espressione governing through crime appare concettualmente ed empiricamente appropriata anche per il contesto italiano: si assiste…ad una tendenza sempre più marcata all’utilizzo della legislazione penale e della sicurezza come strumento di governo di fenomeni sociali eterogenei, spesso privi di una reale matrice penalmente rilevante». E tuttavia molte delle norme penali contenute nei recenti decreti n. 48/2025 e n. 23/2026 superano, persino rispetto al passato recente, un limite ontologico: si sgretolano principi di rilievo costituzionale e caratteri fondanti della materia penale. L’evidente congedo dal diritto penale come ultima ratio è legato all’idea autocratica del grimaldello penalistico come strumento di neutralizzazione del disagio sociale.

Il diritto penale diseguale è la cifra stilistica del populismo, per dir così, tradizionale. Ma il populismo odierno ha subito un’ulteriore mutazione in peius, ben evidenziata tra gli altri da Luigi Ferrajoli. Si è smarrito il senso di umanità, la compassione nel senso etimologico del termine. Qualcuno ha parlato eloquentemente di ritorno della crudeltà nel diritto: la ricerca del consenso elettorale non si limita a introdurre nuovi reati, inasprendo le pene e contrastando la criminalità stradale, ma ostenta politiche che si concretano in massicce lesioni dei diritti umani e, in tempi recentissimi, nella restrizione dei diritti. È il definitivo avallo del già noto diritto penale a due velocità, mite con i salvati (le persone perbene) e feroce con i sommersi (i derelitti che a vario titolo vengono qualificati come “nemici” dell’ordine e della sicurezza, siano essi detenuti, clochard, madri di etnia rom, occupatori di edifici, clandestini, manifestanti molesti, etc.).

Il decreto-legge n. 23 del 2026, come il precedente d.l. n. 48 del 2025, è un pot-pourri di previsioni eterogenee nei contenuti ma non negli obiettivi illiberali. Il provvedimento anticipa, ad es., la repressione della disobbedienza fino alla soglia del sospetto della possibile commissione di reati (o, quantomeno, di alcuni tipi di reato). L’art. 7 amplia i poteri della polizia – anche al di fuori dei compiti di polizia giudiziaria – limitando le libertà personali al di fuori e a prescindere dal controllo diretto e preventivo dell’autorità giudiziaria. È difficile immaginare che – per lo meno nella sua formulazione attuale – la disposizione in esame sia coerente con le garanzie costituzionali di inviolabilità della libertà personale e con i diritti di riunione e di manifestazione: si tratta di un vero e proprio fermo preventivo di pubblica sicurezza in assenza di controllo giurisdizionale, in cui è (soltanto) la polizia a decidere quali siano i “facinorosi” da bloccare per svolgere non meglio precisati “accertamenti”. Stiamo parlando degli stessi agenti di polizia autorizzati dall’art. 28 del d.l. n. 48 del 2025 a portare senza licenza le armi previste dall’art. 42 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (arma lunga da fuoco, rivoltella e pistola di qualsiasi misura, bastoni animati con lama di lunghezza inferiore a 65 cm.) anche quando non sono in servizio, e per i quali era stata pensata una sterilizzazione delle indagini su reati commessi nell’adempimento dei doveri istituzionali.

In verità, nonostante la moral suasion del Presidente della Repubblica, molti profili del decreto suscitano inquietudine. La sensazione, poi, è sempre quella della confezione legislativa frettolosa. Il pensiero corre alla nuova fattispecie di rapina commessa da un gruppo organizzato ex art. 628-bis c.p., alla cui stregua «la pena è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all’articolo 628, primo comma, è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio». Salta agli occhi un massimo edittale superiore a quello dell’omicidio doloso. Certo, immaginare un gruppo di malfattori che organizzi una scorreria in armi in aperta campagna per assaltare un portavalori o uno sportello automatico è quasi sublime, ma non consola. Si è inverato quanto preconizzato da Cesare Beccaria sull’autoritarismo punitivo come puro apparato di potere, una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino: profezia distopica, contro la quale occorre continuare a difendere senza risparmio il volto costituzionale dello ius terribile.

Lucia Risicato*

Autore

*Professore ordinario di Diritto penale