Dalle cronache di questi giorni emerge che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo avrebbe inviato ai ministri della Giustizia e dell’Interno una missiva, rappresentando le difficoltà investigative derivanti dall’attuale disciplina dell’articolo 270 del codice di procedura penale, norma che limita l’utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi ai soli delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Va chiarito che questa previsione non è il frutto di un’improvvisa stagione “garantista”, ma appartiene all’architettura originaria del codice del 1988. Per oltre trent’anni ha rappresentato un punto di equilibrio tra esigenze investigative e tutela delle libertà fondamentali. Solo nel 2020, sotto il governo Conte e con il ministro Bonafede, si è ampliata significativamente l’area di utilizzabilità delle intercettazioni, secondo una logica fortemente giustizialista. Una parentesi che il legislatore ha poi corretto nel 2023, riportando la disciplina alla sua coerenza originaria. Sorprende però che il problema emerga solo oggi. Nel 2017, durante una delle più rilevanti riforme del sistema delle intercettazioni, l’attuale Procuratore nazionale antimafia ricopriva l’incarico di capo di gabinetto del ministro Orlando. Eppure, allora non si ritenne di intervenire su una regola che oggi viene descritta come gravemente ostativa all’efficacia delle indagini. Anche sul piano tecnico, l’allarme pare discutibile. La giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nel ritenere che non vi sia un “procedimento diverso” nei casi di connessione tra reati, con la conseguenza che le intercettazioni restano utilizzabili quando esista un collegamento tra i fatti. Il limite opera soltanto quando si pretende di utilizzare captazioni disposte per un determinato contesto per esplorare fatti del tutto estranei. Non si tratta di un ostacolo all’indagine, ma di una regola che impedisce che uno strumento così invasivo diventi un mezzo di controllo generalizzato dei cittadini.

A ciò si aggiunge un dato decisivo. Nel regime ordinario, le intercettazioni possono essere autorizzate solo in presenza di gravi indizi di reato e quando siano assolutamente indispensabili per la prosecuzione delle indagini. In materia di criminalità organizzata e terrorismo, invece, tali presupposti sono significativamente attenuati: bastano sufficienti indizi e la semplice necessità investigativa. È proprio per questo che il limite all’utilizzabilità in procedimenti diversi assume un valore ancora più importante. Non si può accettare che captazioni autorizzate sulla base di presupposti meno rigorosi diventino uno strumento generalizzato per accertare reati del tutto estranei. Diversamente, l’eccezione finirebbe per divorare la regola, trasformando strumenti concepiti per contrastare fenomeni criminali straordinari in un sistema di intercettazione “a strascico”. Le garanzie non sono fastidiosi orpelli burocratici, né ostacoli all’efficienza investigativa. Sono il presidio che distingue uno Stato di diritto da un sistema nel quale l’espansione del potere investigativo non incontra più alcun limite effettivo. La qualità di un sistema penale si misura proprio dalla sua capacità di garantire, anche nei momenti più difficili, il rispetto delle libertà fondamentali. È su questo terreno che si gioca la fedeltà ai princìpi scolpiti nella Costituzione e, in definitiva, l’effettività di una democrazia liberale.