Il caso
Medico sbaglia diagnosi telefonica: “È gastroenterite”, ma il paziente muore d’infarto. Condannato in Cassazione: “Doveva visitarlo a domicilio”
Si era era limitato a dare dei consigli telefonici dopo una chiamata di emergenza, senza verificare, in prima persona, le condizioni del paziente. Dall’altra parte del telefono, il malato accusava un forte bruciore allo sterno, assieme a dolore sulle braccia, sulle dita e sulle mani. Così, il medico bolognese ha pensato di diagnosticargli una gastroenterite. Una previsione sbagliata, basata unicamente sulla descrizione del malato, che poco dopo sarebbe morto per un infarto. È finito sotto processo per omicidio colposo e rifiuto di atti d’ufficio, il medico di guardia che in questi giorni è stato oggetto di una pronuncia della Corte di Cassazione destinata a rivoluzionare le abitudini della sua professione.
Il processo e l’orientamento
Già durante il primo grado di giudizio una perizia collegiale aveva stabilito come «l’ostinato rifiuto di eseguire la visita domiciliare andasse qualificata come rifiuto di atti di ufficio». Poi il lungo processo che porta prima all’assoluzione per il primo reato ma successivamente alla condanna per il secondo; il giudizio è poi arrivato in Cassazione dove i giudici hanno confermato la condanna a quattro mesi e l’interdizione dalla professione per lo stesso periodo, aggiungendo come nel diritto alla salute debba essere ricompreso anche la tutela dei pazienti esercitata attraverso l’obbligo per un medico con funzioni pubbliche di visitare i malati in caso accusino sintomi di una certa gravità. Al contrario, nel caso di specie, la guardia medica si era limitata a fornire consigli telefonici. L’orientamento ora potrebbe modificare le abitudini di medici di base e guardie mediche meno inclini alle visite a domicilio.
Il delitto contro la pubblica amministrazione
Nella conclusione della sentenza, la Corte fa notare come il delitto contestato rientri tra quelli contro la pubblica amministrazione “In quanto sanziona il rifiuto consapevole del medico di adottare atti, senza ritardo, per la tutela del diritto alla salute che, ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione costituisce fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e, per questo, rende il sanitario portatore di funzioni pubbliche”.
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