Scatta il nuovo decreto per l'emergenza coronavirus
Natale in zona rossa, quali sono le attività che resteranno aperte: cosa si può fare e cosa no
Dal 24 dicembre al 6 gennaio ci saranno dieci giorni totali di zona rossa e quattro di zona arancione con coprifuoco che scatta sempre alle 22. E’ quanto previsto dal decreto Natale, varato lo scorso 18 dicembre dal Governo, che ha introdotto ulteriori misure restrittive rispetto a quelle entrate in vigore con il decreto legge del 2 dicembre (stop agli spostamenti tra regioni a partire dal 21 dicembre) e con il Dpcm del 3 dicembre, validi entrambi fino al 15 di gennaio.
NATALE E CAPODANNO IN ZONA ROSSA – Non si potrà dunque fare nulla, o quasi, dal 24 al 27 dicembre e poi nuovamente dal 31 dicembre al 3 gennaio e dal 5 al 6 gennaio.
SPOSTAMENTI – Dieci giorni di zona rossa dove sarà “vietato ogni spostamento in entrata e in uscita” sia tra le regioni sia tra comuni e all’interno degli stessi “salvo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. E’ sempre possibile rientrare alla propria abitazione o domicilio.
OK SECONDE CASE – Andare nelle seconde case in regione sarà possibile sempre durante l’intero periodo delle feste, e cioè dal 21 dicembre al 6 gennaio. Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi a proposito del decreto varato ieri dal Cdm contenente le nuove misure di contenimento del coronavirus per il periodo delle festività natalizie.
MAX DUE OSPITI IN CASA – Nei giorni prefestivi e festivi è possibile ricevere nella propria abitazione due persone (non compresi i minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti) oltre ai conviventi. Lo spostamento sarà possibile solo una volta al giorno dalle 5 del mattino alle 22 di sera (poi c’è il coprifuoco). Insomma non si potrà andare a trovare più di un solo ‘parente’ o amico durante le festività e chi violerà le restrizioni incapperà in una sanzione da 400 euro a mille euro e, nel caso di attività commerciali, la chiusura da 5 a 30 giorni.
COSA E’ APERTO E COSA NO – Chiuse le attività commerciali al dettaglio (ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi) e i bar, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie e i pub, che possono effettuare solo la consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, ad esclusione di parrucchieri e barbieri (chiusi i centri estetici). Consentita l’attività delle lavanderie.
Queste le attività che resteranno aperte:
• alimentari (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari),
• surgelati,
• computer ed elettronica di consumo,
• sigarette,
• carburante,
• apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni,
• ferramenta, vernici, piastrelle,
• articoli igienico-sanitari,
• attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio,
• articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati,
• libri,
• giornali, riviste e periodici,
• Cartoleria e forniture per ufficio,
• Calzature per bambini e neonati,
• Biancheria personale
• Articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero,
• Autoveicoli e motocicli,
• Giochi e giocattoli,
• Medicinali (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica),
• Articoli medicali e ortopedici,
• Cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria,
• Fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti,
• Animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati,
• Ottica e fotografia,
• Combustibile per uso domestico e per riscaldamento,
• Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini,
• Articoli funerari e cimiteriali,
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati,
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
• Lavanderie e tintorie,
• Barbieri e parrucchieri.
ATTIVITA’ MOTORIA – E’ invece consentito svolgere sia attività motoria, “individualmente” e “in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione”, sia attività sportiva, ma anche questa solo in forma individuale ed “esclusivamente all’aperto”.
4 GIORNI ZONA ARANCIONE – L’Italia sarà zona arancione nei giorni feriali all’interno delle due settimane delle vacanze natalizie, ovvero 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio.
SPOSTAMENTI – Rispetto alla zona rossa, due sono le differenze principali: sono aperti i negozi fino alle 21 ed è sempre consentito lo spostamento all’interno del proprio comune di residenza. Il decreto introduce una norma a favore dei piccoli comuni: sono consentiti gli spostamenti dai paesi con una popolazione non superiore a 5mila abitanti per una distanza di massimo 30 chilometri “con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia”.
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