Giustizia
Nordio, dal Patentino antifascista al codice Rocco. La domanda che divide la giustizia italiana
Le parole del Ministro della giustizia Carlo Nordio – secondo cui il nostro codice penale porta ancora la firma di Mussolini – non nascono dal nulla. Sono arrivate al culmine di una polemica politica precisa: quella sul cosiddetto “patentino antifascista” richiesto dagli organizzatori della fiera “Più libri Più liberi”, e rilanciata anche dall’intervento della Presidente del Consiglio. In quel contesto, Nordio ha parlato di un paradosso: “si pretendono attestazioni di antifascismo, ma si continua ad applicare un codice penale firmato da Mussolini” (ANSA).
L’impostazione culturale
La reazione è stata immediata e dura. Le opposizioni hanno accusato il Ministro di strumentalizzare la storia e di strizzare l’occhio a una retorica pericolosa. Ma fermarsi alla polemica politica rischia di far perdere di vista il punto giuridico, che è ben più interessante e più scomodo. È vero: il codice Rocco del 1930 è stato profondamente inciso dalla Costituzione repubblicana e dall’opera della Corte Costituzionale. Molte norme sono state riscritte, altre caducate, altre ancora reinterpretate alla luce dei principi costituzionali. Ma il problema non è questo. Il punto è se il sistema penale italiano abbia davvero abbandonato l’impostazione culturale da cui quel codice è nato. E su questo terreno le certezze si incrinano.
La riforma voluta da Vassalli
Il codice Rocco non era solo un testo normativo: era una visione del diritto penale. Centralità dello Stato, funzione repressiva, diffidenza verso le garanzie individuali. E’ davvero scomparsa questa impostazione? O continua a sopravvivere, magari in forma attenuata, nella prassi e nella mentalità giuridica? Basta guardare al processo penale. La riforma del 1988, voluta da Giuliano Vassalli, doveva segnare il passaggio ad un modello accusatorio: contraddittorio tra le parti, giudice terzo, prova che nasce in dibattimento. Un cambio di paradigma. Eppure quel paradigma è rimasto incompiuto. Il peso delle indagini preliminari, l’uso di atti formati fuori dal contraddittorio, centralità dell’accusa: elementi che continuano a incrinare l’equilibrio tra le parti. Nella prassi applicativa cioè, il modello accusatorio non si è pienamente realizzato. Al contrario, il sistema ha continuato e continua a presentare elementi tipici del modello inquisitorio. In sostanza permangono tratti riconducibili a una concezione autoritativa del processo.
L’intervento
Per queste ragioni nel 1999 è stato necessario intervenire in Costituzione. L’art. 111 ha introdotto il principio del giusto processo, trasformando in regola costituzionale ciò che la riforma ordinaria non era (e non è) riuscita a rendere effettiva. E’ proprio qui che il passato torna a interrogare il presente. Il problema non è stabilire se il codice sia ancora “fascista” nelle sue formule. Il problema è capire se quella logica – statocentrica – diffidente verso le garanzie – sia davvero alle spalle, o, invece, viva silenziosamente nelle pratiche, negli equilibri, nelle abitudini interpretative. Questa è la domanda da porsi e se, guardiamo alla pratica, il dubbio resta. E forse è proprio questo che il dibattito di oggi, al di là delle semplificazioni, dovrebbe avere il coraggio di affrontare.
© Riproduzione riservata







