Le parole del Ministro della giustizia Carlo Nordio – secondo cui il nostro codice penale porta ancora la firma di Mussolini – non nascono dal nulla. Sono arrivate al culmine di una polemica politica precisa: quella sul cosiddetto “patentino antifascista” richiesto dagli organizzatori della fiera “Più libri Più liberi”, e rilanciata anche dall’intervento della Presidente del Consiglio. In quel contesto, Nordio ha parlato di un paradosso: “si pretendono attestazioni di antifascismo, ma si continua ad applicare un codice penale firmato da Mussolini” (ANSA).

L’impostazione culturale

La reazione è stata immediata e dura. Le opposizioni hanno accusato il Ministro di strumentalizzare la storia e di strizzare l’occhio a una retorica pericolosa. Ma fermarsi alla polemica politica rischia di far perdere di vista il punto giuridico, che è ben più interessante e più scomodo. È vero: il codice Rocco del 1930 è stato profondamente inciso dalla Costituzione repubblicana e dall’opera della Corte Costituzionale. Molte norme sono state riscritte, altre caducate, altre ancora reinterpretate alla luce dei principi costituzionali. Ma il problema non è questo. Il punto è se il sistema penale italiano abbia davvero abbandonato l’impostazione culturale da cui quel codice è nato. E su questo terreno le certezze si incrinano.

La riforma voluta da Vassalli

Il codice Rocco non era solo un testo normativo: era una visione del diritto penale. Centralità dello Stato, funzione repressiva, diffidenza verso le garanzie individuali. E’ davvero scomparsa questa impostazione? O continua a sopravvivere, magari in forma attenuata, nella prassi e nella mentalità giuridica? Basta guardare al processo penale. La riforma del 1988, voluta da Giuliano Vassalli, doveva segnare il passaggio ad un modello accusatorio: contraddittorio tra le parti, giudice terzo, prova che nasce in dibattimento. Un cambio di paradigma. Eppure quel paradigma è rimasto incompiuto. Il peso delle indagini preliminari, l’uso di atti formati fuori dal contraddittorio, centralità dell’accusa: elementi che continuano a incrinare l’equilibrio tra le parti. Nella prassi applicativa cioè, il modello accusatorio non si è pienamente realizzato. Al contrario, il sistema ha continuato e continua a presentare elementi tipici del modello inquisitorio. In sostanza permangono tratti riconducibili a una concezione autoritativa del processo.

L’intervento

Per queste ragioni nel 1999 è stato necessario intervenire in Costituzione. L’art. 111 ha introdotto il principio del giusto processo, trasformando in regola costituzionale ciò che la riforma ordinaria non era (e non è) riuscita a rendere effettiva. E’ proprio qui che il passato torna a interrogare il presente. Il problema non è stabilire se il codice sia ancora “fascista” nelle sue formule. Il problema è capire se quella logica – statocentrica – diffidente verso le garanzie – sia davvero alle spalle, o, invece, viva silenziosamente nelle pratiche, negli equilibri, nelle abitudini interpretative. Questa è la domanda da porsi e se, guardiamo alla pratica, il dubbio resta. E forse è proprio questo che il dibattito di oggi, al di là delle semplificazioni, dovrebbe avere il coraggio di affrontare.

Avatar photo

Nato a Brindisi nel '47. Avvocato. Deputato dal 1987 al 1996 X, XI, XII Legislatura. Sottosegretario di Stato per Il Ministero dei Lavori Pubblici dal 1996 al 2001. Gruppo Parlamentare PCI-PDS-Progressisti. Ha fatto parte delle Commissione parlamentare Giustizia di cui è stato Vicepresidente, Ambiente e Affari Costituzionali. E' stato componente della Commissione Antimafia e della Giunta per le autorizzazioni a procedere per tutta la durata del mandato. E’ stato protagonista della riforma degli appalti e del sistema di qualificazione. Da Aprile 2003 al 9 dicembre 2021 è stato Presidente della SAT – Società Autostrada Tirrenica. E’ autore del Manuale del Diritto dei Lavori Pubblici – Giuffrè Editore 2001.